Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TLA - TLB
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- La banca dati "S.I.R.O. 2", per quanto attiene alle informazioni dei reparti territoriali, è alimentata dai GG.I.C.O. competenti per territorio
- La Commissione parlamentare antimafia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, primo comma, della Legge 87/2013: anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari
- La comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982 è fatta: al Nucleo di Polizia economico-finanziaria del luogo di abituale dimora
- La comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982 deve avvenire: entro trenta giorni dal fatto ovvero entro il 31 gennaio per le variazioni intervenute nell'anno precedente
- La Direzione Centrale della Polizia Criminale si occupa, tra l'altro, di: Coordinamento delle investigazioni di polizia giudiziaria a livello nazionale
- La lotta alla criminalità organizzata operata dalla Guardia di Finanza del Corpo si sviluppa principalmente su: due direttrici principali: il contrasto alla realizzazione dei traffici illeciti e quello alla penetrazione degli interessi illeciti nel sistema economico legale
- La ricognizione della titolarità di polizze assicurative ramo vita, quale forma di impiego delle disponibilità liquide con finalità anche di investimento finanziario in una sorta di "bene rifugio" può essere effettuata: attraverso la banca dati A.T. Web - quadro "comunicazioni enti esterni", ma giacché le informazioni contenute nel sistema non si sono rivelate, spesso, precise ed esaurienti, soprattutto con riguardo all'entità del capitale versato e all'importo delle rate periodiche, in caso di riscontro positivo sarà opportuno inviare una richiesta mirata all'intermediario finanziario di riferimento
- La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 30 della Legge 646/1982 comporta: la sanzione della reclusione e della multa, oltre che la confisca penale
- Le indagini economico-finanziarie hanno l'obiettivo: di procedere ad accertare l'origine del patrimonio di un soggetto
- Le indagini finalizzate all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale tengono in considerazione: il tenore di vita, il patrimonio, l'attività economica, le disponibilità finanziarie
- Le Procure Distrettuali sono istituite: presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello
- Le riunioni organizzate dallo S.C.I.C.O., previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, con i rappresentanti di tutti i GG.I.C.O., a fini di circolarità informativa, sono programmate: alla sede di Roma con frequenza quadrimestrale
- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel tempo, hanno accolto una nozione piuttosto ampia del concetto di "profitto", tanto da ricomprendervi, tra le altre cose, anche i c.d. "surrogati": Beni che rappresentano la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce per effetto di investimento dello stesso, quando collegabile causalmente al reato ed al profitto immediato, e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione ha voluto
- Le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, quando nessuno ne abbia chiesto la restituzione: confluiscono nel Fondo Unico Giustizia previsto dal D.L. n. 112/2008 e così denominato dal D.L. n. 143/2008, convertito dalla Legge n. 181/2008
- L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982: vige per dieci anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna
- L'obbligo di comunicazione ex art. 30 della Legge 646/1982: è escluso per quei beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani
- L'obbligo di soggiorno si applica all'ambito spaziale: del comune di residenza o di abituale dimora della provincia di residenza