Elenco in ordine alfabetico delle domande di Trasparenza e protezione dei dati personali
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- Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, il Regolamento prevede la nuova figura del “data protection officier”: cioè il responsabile della protezione dei dati personali
- Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, il Regolamento prevede la nuova figura del “data protection officier”: che dovrà essere sempre “coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”
- Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, il Regolamento prevede la nuova figura del “data protection officier”: che dovrà vigilare sulla corretta applicazione del regolamento europeo e della normativa nazionale
- Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, il Regolamento prevede la nuova figura del “data protection officier”: che dovrà rispondere a determinati requisiti quali competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse e mancanza di conflitti d'interesse
- Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo: di nominare un RPD (“data protection officier”)
- Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, le Pubbliche Amministrazioni potranno: decidere di nominare come “data protection officier” anche un soggetto esterno dotandolo delle risorse adeguate
- nei casi di rifiuto alla richiesta di accesso civico agli atti per i quali la competenza è del difensore civico, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico medesimo, ai sensi dell'art. 5 comma 8 d.lgs n. 33 /2013. Il difensore civico si pronuncia: Entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso
- Nel caso in cui il soggetto pubblico valuti positivamente la possibilità di riutilizzo dei dati personali già pubblicati online, cosa tra le seguenti non occorre verificare? nessuna delle menzionate
- Nel caso in cui il soggetto pubblico valuti positivamente la possibilità di riutilizzo dei dati personali già pubblicati online, cosa tra le seguenti occorre verificare? tutte le menzionate
- Nell'ambito del Data breach notification (art. 33 e 34 reg. Ue 2016/679), entro quanto tempo le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare l'eventuale irregolarità nella violazione dei dati? Entro e non oltre 72 ore dopo esserne venuti a conoscenza
- Nell'ambito del Data breach notification (art. 33 e 34 reg. Ue 2016/679), le Pubbliche Amministrazioni: in caso di irregolarità nell'utilizzo di tali dati hanno l'obbligo di notificare al Garante della Privacy e agli interessati la violazione
- Nell'ambito del Data breach notification (art. 33 e 34 reg. Ue 2016/679), nel caso di constatazione di possibili violazioni, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di notificare il tutto: al Garante della Privacy
- Nell'ambito del Data breach notification (art. 33 e 34 reg. Ue 2016/679), nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni si accorgano di una possibile violazione dei dati in loro possesso: hanno l'obbligo di notificare al Garante della Privacy e agli interessati tale irregolarità, entro e non oltre 72 ore dopo esserne venuti a conoscenza