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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Trasparenza e protezione dei dati personali

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Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, il Regolamento prevede la nuova figura del “data protection officier”:   cioè il responsabile della protezione dei dati personali
Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, il Regolamento prevede la nuova figura del “data protection officier”:   che dovrà essere sempre “coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”
Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, il Regolamento prevede la nuova figura del “data protection officier”:   che dovrà vigilare sulla corretta applicazione del regolamento europeo e della normativa nazionale
Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, il Regolamento prevede la nuova figura del “data protection officier”:   che dovrà rispondere a determinati requisiti quali competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse e mancanza di conflitti d'interesse
Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo:   di nominare un RPD (“data protection officier”)
Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, le Pubbliche Amministrazioni potranno:   decidere di nominare come “data protection officier” anche un soggetto esterno dotandolo delle risorse adeguate
nei casi di rifiuto alla richiesta di accesso civico agli atti per i quali la competenza è del difensore civico, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico medesimo, ai sensi dell'art. 5 comma 8 d.lgs n. 33 /2013. Il difensore civico si pronuncia:   Entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso
Nel caso in cui il soggetto pubblico valuti positivamente la possibilità di riutilizzo dei dati personali già pubblicati online, cosa tra le seguenti non occorre verificare?   nessuna delle menzionate
Nel caso in cui il soggetto pubblico valuti positivamente la possibilità di riutilizzo dei dati personali già pubblicati online, cosa tra le seguenti occorre verificare?   tutte le menzionate
Nell'ambito del Data breach notification (art. 33 e 34 reg. Ue 2016/679), entro quanto tempo le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare l'eventuale irregolarità nella violazione dei dati?   Entro e non oltre 72 ore dopo esserne venuti a conoscenza
Nell'ambito del Data breach notification (art. 33 e 34 reg. Ue 2016/679), le Pubbliche Amministrazioni:   in caso di irregolarità nell'utilizzo di tali dati hanno l'obbligo di notificare al Garante della Privacy e agli interessati la violazione
Nell'ambito del Data breach notification (art. 33 e 34 reg. Ue 2016/679), nel caso di constatazione di possibili violazioni, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di notificare il tutto:   al Garante della Privacy
Nell'ambito del Data breach notification (art. 33 e 34 reg. Ue 2016/679), nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni si accorgano di una possibile violazione dei dati in loro possesso:   hanno l'obbligo di notificare al Garante della Privacy e agli interessati tale irregolarità, entro e non oltre 72 ore dopo esserne venuti a conoscenza