Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto penitenziario
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- Per i detenuti e gli internati la remissione del debito per le spese di procedimento e di mantenimento può essere chiesta: Dai soggetti che si trovino in disagiate condizioni economiche e che abbiano tenuto regolare condotta.
- Per i minorenni la liberazione condizionale: Rappresenta uno strumento che permette di adattare l'intervento sanzionatorio alle esigenze educative del minore.
- Per i minorenni la liberazione condizionale: Può essere concessa in qualunque momento dell'esecuzione.
- Per i minorenni la liberazione condizionale: Può essere concessa indipendentemente dalla durata della pena.
- Per i minorenni la liberazione condizionale: Prevede di norma che venga applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata.
- Per i minorenni la liberazione condizionale: Richiede la verifica del sicuro ravvedimento del minore.
- Per l'ammissione al regime di semilibertà, per il computo della durata delle pene, si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva? No, lo esclude espressamente l'art. 50 dell'O.P.
- Permanenza in casa - Collocamento in comunità. Quale/quali tra le precedenti sono misure cautelari previste per i minorenni? Entrambe.
- Possono essere ammessi alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale detenuti e condannati per associazione di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.)? Si, ma solo se collaborino con la giustizia.
- Possono essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare i condannati, gli internati e gli imputati per un periodo non superiore a: 6 mesi prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a 3 mesi.
- Prescrizioni - Custodia cautelare. Quale/quali tra le precedenti sono misure cautelari previste per i minorenni? Entrambe.
- Può essere ammesso al regime di semilibertà l'internato? Si.
- Può essere concessa la liberazione condizionale al condannato che ha commesso il delitto quando era minore degli anni 18? Si, in qualunque momento.
- Può essere concessa la misura della semilibertà per motivi di lavoro? Si, la misura della semilibertà può essere concessa per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
- Può essere concessa la misura della semilibertà per motivi di studio? Si, lo prevede espressamente l'art. 48 dell'O.P.
- Può essere espiata in regime di semilibertà: La pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.
- Può essere revocata la detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, legge 354/1975, qualora il comportamento del soggetto sia contrario alla legge o alle prescrizioni dettate? Si, se il comportamento è ritenuto incompatibile con la prosecuzione della misura.
- Può essere revocata la detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47- quinquies, legge 354/1975, qualora il comportamento del soggetto sia contrario alla legge o alle prescrizioni dettate? Si, se il comportamento è ritenuto incompatibile con la prosecuzione della misura.
- Può essere revocata la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale? Si, nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario con ordinanza del tribunale di sorveglianza.
- Può essere revocata la semilibertà per il sopravvenire di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva? Si, se fa venir meno le condizioni per una prosecuzione anche provvisoria della misura.
- Può usufruire della misura della detenzione domiciliare un condannato alla pena della reclusione non superiore a quattro anni che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali? Si, lo prevede espressamente l'art. 47- ter dell'O.P.
- Punto nevralgico della messa alla prova è l'ideazione e la realizzazione di un progetto di intervento da parte dei servizi, adeguato ai bisogni evolutivi del minore. Il progetto deve prevedere anche le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale? Si, lo prevede espressamente l'art. 27 del D.Lgs. 272/1989.
- Punto nevralgico della messa alla prova è l'ideazione e la realizzazione di un progetto di intervento da parte dei servizi, adeguato ai bisogni evolutivi del minore. Il progetto deve prevedere anche le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa? Si, lo prevede espressamente l'art. 27 del D.Lgs. 272/1989.
- Punto nevralgico della messa alla prova è l'ideazione e la realizzazione di un progetto di intervento da parte dei servizi, adeguato ai bisogni evolutivi del minore. Il progetto deve prevedere anche gli impegni specifici che il minorenne assume? Si, lo prevede espressamente l'art. 27 del D.Lgs. 272/1989.
- Punto nevralgico della messa alla prova è l'ideazione e la realizzazione di un progetto di intervento da parte dei servizi, adeguato ai bisogni evolutivi del minore. Il progetto deve prevedere anche le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita? Si, lo prevede espressamente l'art. 27 del D.Lgs. 272/1989.