Elenco in ordine alfabetico delle domande di Disciplina del lavoro pubblico
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- La cessazione del rapporto di lavoro: estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio
- La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata: tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano
- La condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro: comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
- La giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia: comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
- La reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui: comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
- La responsabilità amministrativa per danno erariale, differisce dalla responsabilità contabile: perché mentre la responsabilità contabile deriva dall'inadempimento dell'obbligo di restituire valori avuti in consegna, la responsabilità amministrativa per danno erariale si basa sull'inadempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio
- La responsabilità civile dei dipendenti pubblici: si estende all'Ente di appartenenza
- La responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è: personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave
- La responsabilità del pubblico dipendente può essere: civile, amministrativa, penale, contabile e disciplinare
- La responsabilità erariale può essere fonte di: danno diretto ed indiretto, perché sussiste anche quando l'amministrazione ha corrisposto al terzo il risarcimento del danno commesso dal dipendente o dall'amministratore
- La responsabilità in caso di violazione di norme sui contratti flessibili nel pubblico impiego: comporta responsabilità dei dirigenti che operano in violazione delle disposizioni anche ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001
- La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica per: insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001
- La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica per: inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001
- La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001
- La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità
- La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione
- La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati
- La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per: ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori
- La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per: assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso, ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001
- La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica: il caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001
- La stipula di contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro: determina responsabilità erariale e responsabilità disciplinare del dirigente, nonchè perdita da parte di quest'ultimo dei premi di risultato
- La tempestività nell'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente: è identificabile anche con la segnalazione dell'illecito all'ufficio disciplina da parte del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente entro dieci giorni
- La violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, accertata a seguito di procedimento disciplinare: è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente
- La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione: se grave o reiterata comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento
- La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater: può comportare eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile
- La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori: comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate nei confronti dei dirigenti responsabili, se vi sia dolo o colpa grave
- La violazione di disposizioni in materia di contratti a termine nel pubblico impiego: non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato ma dà diritto al risarcimento del danno
- La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno: comporta comunque, per il responsabile, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a tre mesi, in proporzione al risarcimento, salvo ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare
- L'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione: può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione
- L'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre in un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi 10 anni: comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo.
- Le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, in caso di procedimento disciplinare: possono avvenire tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore
- Le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera: comportano comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
- Le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari: non possono essere istituite dalla contrattazione collettiva
- Le responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili e penali: possono concorrere
- Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri dei dipendenti pubblici: sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi tassativamente previsti
- L'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato: si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente
- L'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio: comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
- L'insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio: comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
- L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione: entro il termine di centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito
- L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con immediatezza: provvede alla contestazione scritta dell'addebito, comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di infrazione, o dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti
- L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con immediatezza: convoca il dipendente interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa