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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Disciplina del lavoro pubblico

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La cessazione del rapporto di lavoro:   estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio
La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata:   tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano
La condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro:   comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
La giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia:   comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
La reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui:   comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
La responsabilità amministrativa per danno erariale, differisce dalla responsabilità contabile:   perché mentre la responsabilità contabile deriva dall'inadempimento dell'obbligo di restituire valori avuti in consegna, la responsabilità amministrativa per danno erariale si basa sull'inadempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio
La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:   si estende all'Ente di appartenenza
La responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è:   personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave
La responsabilità del pubblico dipendente può essere:   civile, amministrativa, penale, contabile e disciplinare
La responsabilità erariale può essere fonte di:   danno diretto ed indiretto, perché sussiste anche quando l'amministrazione ha corrisposto al terzo il risarcimento del danno commesso dal dipendente o dall'amministratore
La responsabilità in caso di violazione di norme sui contratti flessibili nel pubblico impiego:   comporta responsabilità dei dirigenti che operano in violazione delle disposizioni anche ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica per:   insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica per:   inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:   le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:   condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:   atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:   occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per:   ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per:   assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso, ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica:   il caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001
La stipula di contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro:   determina responsabilità erariale e responsabilità disciplinare del dirigente, nonchè perdita da parte di quest'ultimo dei premi di risultato
La tempestività nell'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente:   è identificabile anche con la segnalazione dell'illecito all'ufficio disciplina da parte del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente entro dieci giorni
La violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, accertata a seguito di procedimento disciplinare:   è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente
La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione:   se grave o reiterata comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento
La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater:   può comportare eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile
La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori:   comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate nei confronti dei dirigenti responsabili, se vi sia dolo o colpa grave
La violazione di disposizioni in materia di contratti a termine nel pubblico impiego:   non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato ma dà diritto al risarcimento del danno
La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno:   comporta comunque, per il responsabile, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a tre mesi, in proporzione al risarcimento, salvo ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare
L'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione:   può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione
L'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre in un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi 10 anni:   comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo.
Le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, in caso di procedimento disciplinare:   possono avvenire tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore
Le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera:   comportano comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
Le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari:   non possono essere istituite dalla contrattazione collettiva
Le responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili e penali:   possono concorrere
Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri dei dipendenti pubblici:   sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi tassativamente previsti
L'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato:   si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente
L'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio:   comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
L'insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio:   comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione:   entro il termine di centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con immediatezza:   provvede alla contestazione scritta dell'addebito, comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di infrazione, o dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con immediatezza:   convoca il dipendente interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa