Elenco in ordine alfabetico delle domande di Disciplina del lavoro pubblico
Seleziona l'iniziale:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!
- I contratti collettivi: possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento
- I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti: secondo le leggi penali, civili ed amministrative
- I dirigenti pubblici: sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati
- I presupposti della responsabilità per danno erariale sono: l'ente danneggiato è la p.a.; tra danneggiante e danneggiato deve sussistere rapporto organico; il danno deve essere economicamente valutabile, ingiusto ed attuale, nonché conseguenza diretta e immediata di una condotta dolosa o gravemente colposa
- I provvedimenti sanzionatori: non sollevano il dipendente dalle eventualiresponsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso
- Il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti: costituisce, salve le più gravi sanzioni, in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento
- Il d.lgs. 165/01 in materia di falsa attestazione della presenza in servizio: stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza con modalità fraudolente, è punito con la multa e con la reclusione, oltre che con licenziamento
- Il danno all'immagine della P.A. arrecato dal dipendente pubblico: è rilevante ai fini di configurabilità di responsabilità erariale
- Il danno erariale arrecato dal dipendente all'amministrazione: può avere natura non patrimoniale, purchè suscettibile di valutazione economica
- Il danno erariale arrecato dal dipendente all'amministrazione: comprende danno emergente e lucro cessante
- Il debito derivante da responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici: si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi
- Il dipendente o il dirigente, che per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni è a conoscenza di fatti rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, nei confronti di un altro lavoratore pubblico: può rifiutarsi di collaborare solo per giustificato motivo, pena la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino a 15 giorni
- Il dipendente pubblico è tenuto a risarcire: allo Stato anche per responsabilità erariale in caso di danno cagionato da una sua azione o omissione, anche solo gravemente colposa, nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio
- Il dipendente pubblico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare a suo carico? Si, sempre, eccetto per le segnalazioni del whistleblower
- Il diritto del risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativo-contabile del dipendente: si prescrive in cinque anni
- Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, nonchè il danno d'immagine
- Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: fermo quanto previsto dal codice penale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600
- Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione
- Il lavoratore pubblico, in caso di contestazione di illecito disciplinare: può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore
- Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo gravemente dolosi o colposi, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare: comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
- Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare: comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15: comporta, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale
- Il procedimento disciplinare si conclude: con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione
- Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria: può essere sospeso nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione
- Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria: è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale
- Il procedimento disciplinare, eventualmente ripreso o riaperto, a seguito di procedimento penale: avviene mediante rinnovo della contestazione dell'addebito entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria all'amministrazione di provenienza o dal ricevimento di istanza di riapertura
- Il procedimento disciplinare, eventualmente ripreso o riaperto, a seguito di procedimento penale: avviene mediante rinnovo della contestazione dell'addebito
- Il responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore pubblico che abbia commesso un'infrazione disciplinare: è competente per il procedimento disciplinare relativo all'applicazione della sola sanzione del rimprovero verbale
- In caso di assegnazione nulla del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore: il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave
- In caso di c.d. pantouflage: i contratti conclusi sono nulli ed è vietato ai soggetti privati stipulanti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti
- In caso di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti: Il corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti
- In caso di danno erariale del dipendente all'amministrazione: il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi dell'evento dannoso viene accertato con criteri penalistici
- In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, è prevista: l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato
- In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: la violazione dei termini entro i quali concludere il procedimento disciplinare non determina in via generale la decadenza dall'azione disciplinare nè l'invalidità della sanzione irrogata
- In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: la violazione del termine entro il quale irrogare la sospensione cautelare non determina la decadenza dall'azione disciplinare nè l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile
- In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: il procedimento disciplinare deve concludersi entro 30 giorni
- In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: l'irrogazione della sospensione cautelare e la contestazione dell'addebito è effettuata anche dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
- In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: il lavoratore ha diritto di difendersi entro 5 giorni dalla contestazione dell'addebito
- In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
- In caso di falsa attestazione della presenza in servizio: risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta
- In caso di grave ed oggettivo impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare: è possibile che l'audizione sia differita, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente al differimento
- In caso di grave ed oggettivo impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare: ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita
- In caso di grave ed oggettivo impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare: il dipendente può richiedere un differimento dell'audizione per una sola volta
- In caso di impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare: è possibile che l'audizione sia differita solo se tale impedimento è grave ed oggettivo
- In caso di inosservanza del divieto dei dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza: ferme le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente
- In caso di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento: è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità
- In caso di procedimento disciplinare, il diritto di accesso agli atti istruttori: è garantito ma è sottratta all'accesso la segnalazione di illeciti da parte di un dipendente
- In caso di procedimento disciplinare: il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento
- In caso di responsabilità erariale, qualora si tratti di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi: la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione
- In caso di responsabilità per danno erariale dal dipendente all'amministrazione: la condotta può essere attiva o omissiva
- In caso di riapertura del procedimento disciplinare a seguito di conclusione di procedimento penale: Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis d.lgs. 165/01, con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62: ai fini della determinazione della sanzione disciplinare applicabile, la violazione è valutata nel singolo caso in base alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione
- In caso di violazione del divieto di cui all'art. 53, co. 7, in materia di svolgimento di incarichi retribuiti senza previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza: l'erogante o il percettore sono tenuti a versare gli emolumenti nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza e, in caso di omesso versamento il dipendente pubblico indebito percettore ha responsabilità erariale
- In materia di sanzioni disciplinari dei pubblici dipendenti: trova applicazione l'art. 2106 c.c., ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile