Elenco in ordine alfabetico delle domande di Codice amministrazione digitale
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- Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, è istituito: presso il Ministero per lo Sviluppo Economico
- AI fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) costituisce: l'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
- Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, per i servizi in rete, le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità: anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo
- Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, per ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo, le PP.AA.: favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili
- Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione è denominata: fruibilità di un dato
- Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica è denominato: firma elettronica
- Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, sono denominati: originali non unici
- Ai sensi del comma 1 lett. aa) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il titolare di firma elettronica è: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione, nonché alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica
- Ai sensi del comma 1 lett. ad) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'interoperabilità è: la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi
- Ai sensi del comma 1 lett. ae) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informativi dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi
- Ai sensi del comma 1 lett. i-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto
- Ai sensi del comma 1 lett. i-quater) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari
- Ai sensi del comma 1 lett. i-quinquies) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario
- Ai sensi del comma 1 lett. i-sexies) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica
- Ai sensi del comma 1 lett. i-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
- Ai sensi del comma 1 lett. l-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi
- Ai sensi del comma 1 lett. l-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati di tipo aperto anche quei dati: resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private
- Ai sensi del comma 1 lett. l-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati di tipo aperto anche quei dati: che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato
- Ai sensi del comma 1 lett. l-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati di tipo aperto anche quei dati: resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'art. 7 del d. lgs. 24 gennaio 2006, n. 36
- Ai sensi del comma 1 lett. l-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati di tipo aperto anche quei dati: accessibili mediante le tecnologie dell'informazione e comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, adatti all'uso automatico da parte di programmi per elaboratori e provvisti dei relativi metadati
- Ai sensi del comma 1 lett. n-quater) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica
- Ai sensi del comma 1 lett. n-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale
- Ai sensi del comma 1 lett. p) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Ai sensi del comma 1 lett. p-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Ai sensi del comma 1 lett. s) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma digitale consente: al titolare di firma elettronica con la chiave privata e a un soggetto terzo con la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
- Ai sensi del comma 1 lett. s) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro
- Ai sensi del comma 1 lett. u-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il gestore di posta elettronica certificata è: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata
- Ai sensi del comma 1 lett. u-quater) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'identità digitale è: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale
- Ai sensi del comma 1 lett. v) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi
- Ai sensi del comma 1 lett. v-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la posta elettronica certificata è: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi
- Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata: è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS
- AI sensi del comma 2-quater dell'art. 5 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., i prestatori di servizi di pagamento abilitati: eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2
- Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali: si applicano anche agli organismi di diritto pubblico
- Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 3-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, le PP.AA. in assenza del domicilio digitale dichiarato dai cittadini, i soggetti pubblici: possono inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica dei documenti informatici, sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa
- Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, le disposizioni del medesimo Codice: si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico
- Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, le disposizioni del medesimo Codice: non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria, polizia economico-finanziaria, consultazioni elettorali, comunicazioni di emergenza di protezione civile
- Ai sensi dell'art. 14-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contiene: la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche
- Ai sensi dell'art. 8-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, le PP.AA. mettono a disposizione degli utenti: connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID
- Ai sensi dell'art. art. 6-quater co. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è: l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis
- All'Ufficio responsabile per la transizione al digitale sono attribuiti anche i compiti relativi a: coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni