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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Farmacovigilanza

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A seguito della valutazione dei dati connessi alle attività di farmacovigilanza, l'AIFA, se necessario, avvia la procedura d'urgenza (per sospensione o revoca di un AIC, per negato rinnovo di un'autorizzazione, per cambiamenti nella commercializzazione del medicinale) informando:   Gli altri Stati membri, l'EMA, la Commissione europea.
Ad oggi, è possibile effettuare una segnalazione di sospetta reazione avversa:   Tramite scheda cartacea o scheda elettronica, per tutti i soggetti intenzionati ad effettuare una segnalazione.
Ai fini della Farmacovigilanza, un abuso è.   Un utilizzo del medicinale eccessivo, persistente o sporadico.
Ai fini della Farmacovigilanza, un misuso è.   Un utilizzo del medicinale inappropriato e che esula dalle informazioni sul medicinale riportate in fase di autorizzazione.
Ai fini della Farmacovigilanza, un uso "Off-label" è.   Un utilizzo del medicinale per fini terapeutici non previsti dalle informazioni sul medicinale riportate in fase di autorizzazione.
Ai fini dell'immissione di un farmaco sul mercato, il titolare dell'AIC, per consentire una efficace azione di farmacovigilanza, deve presentare domanda:   All'AIFA.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il richiedente può comunicare per iscritto all'agenzia entro 15 giorni successivi al ricevimento del parere:   La propria intenzione di presentare domanda di riesame del parere.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il richiedente può comunicare per iscritto all'agenzia la propria intenzione di presentare domanda di riesame del parere entro:   15 giorni successivi al ricevimento del parere.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'autorità di sorveglianza per la farmacovigilanza è:   L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del Regolamento (CE) n. 726/2004, le misure provvisorie adottate dalla Commissione su parere dell'agenzia sono:   Di applicazione immediata.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia provvede a che il parere del comitato per i medicinali veterinari sia rilasciato entro:   210 giorni successivi al ricevimento di una domanda valida.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia provvede a che il parere del comitato per i medicinali ad uso umano sia rilasciato entro:   210 giorni successivi al ricevimento di una domanda valida.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 726/2004, una volta ottenuta l'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare della medesima informa l'agenzia:   Della data di effettiva immissione in commercio del medicinale per uso umano negli Stati membri.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione redige:   Una guida dettagliata sulla forma in cui vanno presentate le domande di autorizzazione.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione redige:   Una guida dettagliata sulla forma in cui vanno presentate le domande.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 726/2004, un'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rilasciata subordinandola a taluni obblighi specifici:   Previa consultazione del richiedente.
Ai sensi del considerando 24 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'istituzione dell'agenzia consentirà di rafforzare il ruolo scientifico e l'indipendenza dei comitati, grazie soprattutto all'istituzione di:   Un segretariato tecnico e amministrativo indipendente.
Ai sensi del considerando 5 del Regolamento (CE) n. 726/2004, è necessario sostituire il vecchio regolamento con il nuovo per ragioni di:   Chiarezza.
Ai sensi del considerando 6 del Regolamento (CE) n. 726/2004, è opportuno preservare il meccanismo comunitario di:   Concertazione.
Ai sensi del considerando n. 13 del Regolamento UE n. 1235/2010, per salvaguardare la salute pubblica, le attività di farmacovigilanza dell'agenzia dovrebbero essere finanziate:   Adeguatamente.
Ai sensi del considerando n. 14 del Regolamento UE n. 1235/2010, per assicurare il livello di competenza tecnica più elevato ed il funzionamento dell'agenzia, i relatori dovrebbero essere:   Remunerati dall'agenzia.
Ai sensi del considerando n. 15 del Regolamento UE n. 1235/2010, l'agenzia dovrebbe avere la facoltà di:   Riscuotere tariffe derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.
Ai sensi del considerando n. 19 del Regolamento UE n. 1235/2010, la letteratura scientifica e medica costituisce un'importante fonte di informazioni sulle segnalazioni di:   Sospetti effetti collaterali negativi.
Ai sensi del considerando n. 2 del Regolamento UE n. 1235/2010, le norme relative alla farmacovigilanza sono necessarie per:   La salvaguardia della salute pubblica.
Ai sensi del considerando n. 20 del Regolamento UE n. 1235/2010, le norme relative alla registrazione e alla segnalazione di sospetti di effetti collaterali negativi contenute nella direttiva 2011/83/CE dovrebbero applicarsi:   Ai medicinali per uso umano autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.
Ai sensi del considerando n. 21 del Regolamento UE n. 1235/2010 è necessario condividere maggiormente l'utilizzo delle risorse tra le autorità competenti per:   La valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza.
Ai sensi del considerando n. 22 del Regolamento UE n. 1235/2010 è opportuno rafforzare la vigilanza sui medicinali per uso umano autorizzati secondo una procedura:   Centralizzata.
Ai sensi del considerando n. 22 del Regolamento UE n. 1235/2010 è opportuno rafforzare la vigilanza sui medicinali per uso umano autorizzati secondo una procedura:   Centralizzata.
Ai sensi del considerando n. 26 del Regolamento UE n. 1235/2010, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo:   290 del TFUE.
Ai sensi del considerando n. 3 del Regolamento UE n. 1235/2010, l'inquinamento delle acque e dei soli determinato da residui farmaceutici rappresenta un problema ambientale:   Emergente.
Ai sensi del considerando n. 4 del Regolamento UE n. 1235/2010, risulta evidente la necessità di adottare misure volte a migliorare il funzionamento del diritto dell'Unione in materia di:   Farmacovigilanza dei medicinali per uso umano.
Ai sensi del considerando n. 7 del Regolamento UE n. 1235/2010, per accrescere la trasparenza per quanto riguarda le questioni di farmacovigilanza, è opportuno che l'agenzia crei e gestisca:   Un portale web europeo dei medicinali.
Ai sensi del considerando n. 8 del Regolamento UE n. 1235/2010, al fine di assicurare la disponibilità delle competenze e delle risorse necessarie per le valutazioni di farmacovigilanza a livello dell'Unione, è opportuno istituire in seno all'agenzia il:   Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza.
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'oggetto del regolamento è:   L'istituzione di procedure comunitarie di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e l'istituzione di un'agenzia europea per i medicinali.
Ai sensi dell'art. 10 bis del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'imposizione degli obblighi da parte dell'agenzia al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve essere:   Motivata e notificata per iscritto.
Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 726/2004, se un richiedente ritira la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio prima del rilascio del parere dell'agenzia:   Il richiedente deve comunicare all'agenzia i motivi del ritiro.
Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il rifiuto all'autorizzazione in commercio costituisce divieto:   Di immettere in commercio il medicinale in tutta la Comunità.
Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'autorizzazione all'immissione in commercio è rifiutata se:   Il richiedente non ha dimostrato in modo adeguato o sufficiente la qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.
Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 726/2004, le informazioni in merito al rifiuto e le relative motivazioni:   Sono rese accessibili al pubblico.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 726/2004, ai medicinali per uso umano autorizzati:   È attribuito un numero che compare nel confezionamento.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 726/2004, i medicinali per uso umano autorizzati:   Sono iscritti nel registro comunitario dei medicinali.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) contiene un sommario redatto in modo tale da:   Essere comprensibile per il pubblico.
Ai sensi dell'art. 14 bis del Regolamento (CE) n. 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve inserire eventuali condizioni di cui all'art. 9, 10 bis e 14 del Regolamento nel proprio sistema di:   Gestione dei rischi.
Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 726/2004, dopo il rinnovo, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha di norma validità:   Illimitata.
Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha una validità di:   Cinque anni.
Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rinnovata sulla base:   Di una nuova valutazione, da parte dell'agenzia, del rapporto rischio/beneficio.
Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 726/2004, qualsiasi autorizzazione non seguita dall'immissione in commercio nei tre anni successivi al rilascio:   Decade.
Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 726/2004, se un medicinale autorizzato ed immesso in commercio, non è più effettivamente in commercio per tre anni consecutivi, l'autorizzazione per esso rilasciata:   Decade.
Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio non incide:   Sulla responsabilità civile o penale del fabbricante o del titolare dell'autorizzazione prevista dal diritto nazionale applicabile negli Stati membri.
Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il titolare dell'autorizzazione trasmette la copia del documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza:   Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'agenzia.
Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il richiedente o il titolare di una autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile:   Dell'esattezza dei documenti e dei dati che ha fornito.
Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) n. 726/2004, ai fini dello svolgimento delle attività delle autorità di sorveglianza, uno Stato membro può:   Chiedere l'assistenza di un altro Stato membro o dell'agenzia.
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali contemplati dal regolamento deve essere stabilito:   Nella Comunità.
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE n. 1235/2010 il direttore esecutivo dell'agenzia è responsabile:   Dell'adeguato coordinamento tra il comitato per le terapie avanzate e gli altri comitati dell'agenzia.
Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'utilizzo dell'elenco dei medicinali soggetti a monitoraggio addizionale entro:   Il 5 giugno 2018.
Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia redige, conserva e pubblica un elenco dei medicinali che sono soggetti a:   Monitoraggio addizionale.
Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'elenco dei medicinali soggetti a monitoraggio addizionale di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo contiene:   Un link elettronico alle informazioni sul prodotto e al riassunto del piano di gestione dei rischi.
Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 726/2004, i dati presenti nella banca dati Eudravigilance sono accessibili al pubblico in forma:   Aggregata.
Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la banca dati Eudravigilance è pienamente accessibile:   Alle autorità competenti degli Stati membri, all'agenzia e alla Commissione.
Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la banca dati Eudravigilance contiene informazioni:   Sui sospetti effetti collaterali negativi nell'uomo in caso di uso dei medicinali.
Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia istituisce una rete di banche dati ed elaborazione dati denominata:   Eudravigilance.
Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia predispone modelli di schede strutturate per la segnalazione di sospetti effetti collaterali negativi tramite:   Internet.
Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia redige una relazione annuale sulla banca dati Eudravigilance e la trasmette:   Al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 726/2004, ogni cambiamento sostanziale della banca dati Eudravigilance tiene in considerazioni le raccomandazioni:   Del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza.
Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CE) n. 726/2004, prima del lancio del portale web europeo dei medicinali per la diffusione di informazioni sui medicinali autorizzati dell'Unione, l'agenzia consulta:   Le parti interessate, operatori sanitari e rappresentanti dell'industria.
Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia immette nella banca dati Eudravigilance le informazioni pertinenti desunte:   Dalla letteratura medica selezionata.
Ai sensi dell'art. 28 bis del Regolamento (CE) n. 726/2004, L'agenzia e le autorità nazionali competenti e i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio si scambiano informazioni se individuano:   Nuovi rischi, rischi modificati o modifiche del rapporto rischio/beneficio.
Ai sensi dell'art. 28 quater del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia collabora con:   L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
Ai sensi dell'art. 28 quater del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia mette a disposizione tutte le segnalazioni di sospetti effetti collaterali che si verificano nell'Unione:   All'Organizzazione mondiale della sanità.
Ai sensi dell'art. 28 quinquies del Regolamento (CE) n. 726/2004, su richiesta della Commissione, l'agenzia partecipa, in collaborazione con gli Stati membri, ad attività di armonizzazione e di standardizzazione internazionale delle misure tecniche in materia di:   Farmacovigilanza.
Ai sensi dell'art. 28 septies del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia effettua un audit regolare ed indipendente delle sue attività di farmacovigilanza ogni:   Due anni.
Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione pubblica una relazione sulle attività di farmacovigilanza svolte dall'agenzia, a partire dal 2 gennaio 2014, ogni:   Tre anni.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il medicinale generico è autorizzato in tutti gli Stati membri in cui è stata presentata la domanda:   Con la stessa denominazione.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 726/2004, nessun medicinale contemplato nell'allegato può essere immesso in commercio nella Comunità senza:   Un'autorizzazione della Comunità.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 726/2004, una delle condizioni all'immissione in commercio di un medicinale generico è:   La coerenza e pertinenza del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto a quelle autorizzate dalla Comunità.
Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito un comitato:   Per i medicinali veterinari.
Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la domanda per l'autorizzazione all'immissione in commercio è accompagnata:   Dalla tassa da versare all'agenzia per l'esame della stessa.
Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 726/2004, le ispezioni al sito di fabbricazione del medicinale veterinario per cui sia stata richiesta autorizzazione all'immissione in commercio possono avvenire:   Senza preavviso.
Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'ispezione è effettuata:   Da ispettori dello Stato adeguatamente qualificati.
Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il progetto di decisione elaborato dalla Commissione è trasmesso:   Agli Stati membri e al richiedente.
Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione elabora un progetto di decisione relativo alla domanda di autorizzazione di immissione in commercio:   Entro 15 giorni dalla ricezione del parere di cui all'art. 30, comma 2.
Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento (CE) n. 726/2004, se un richiedente ritira la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio prima del rilascio del parere dell'agenzia:   Il richiedente deve comunicare all'agenzia i motivi del ritiro.
Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il rifiuto all'autorizzazione in commercio costituisce divieto:   Di immettere in commercio il medicinale in tutta la Comunità.
Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (CE) n. 726/2004, le informazioni in merito al rifiuto e le relative motivazioni:   Sono rese accessibili al pubblico.
Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) n. 726/2004, ai medicinali per uso umano autorizzati:   È attribuito un numero che compare nel confezionamento.
Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) n. 726/2004, i medicinali per uso umano autorizzati:   Sono iscritti nel registro comunitario dei medicinali.
Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio notifica all'agenzia:   La cessata commercializzazione, temporanea o permanente, del medicinale.
Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la notifica di cessata commercializzazione del medicinale deve essere effettuata all'agenzia:   Non meno di due mesi prima della cessazione della commercializzazione del prodotto.
Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia pubblica immediatamente la relazione di valutazione del medicinale veterinario, dopo:   Aver eliminato tutte le informazioni commerciali a carattere riservato.
Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) n. 726/2004, su richiesta dell'agenzia nell'ambito della farmacovigilanza, il titolare dell'autorizzazione comunica i dati relativi:   Ai volumi di vendita a livello comunitario del prodotto.
Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 726/2004, dopo il rinnovo, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha di norma validità:   Illimitata.
Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha una validità di:   Cinque anni.
Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rinnovata sulla base:   Di una nuova valutazione, da parte dell'agenzia, del rapporto rischio/beneficio.
Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 726/2004, qualsiasi autorizzazione non seguita dall'immissione in commercio del medicinale veterinario nei tre anni successivi al rilascio:   Decade.
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 3 è presentata:   All'agenzia.
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 1235/2010, il regolamento stesso è entrato in vigore:   Il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il titolare AIC dispone a titolo stabile e continuativo di una persona adeguatamente qualificata, incaricata della:   Farmacovigilanza.
Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 726/2004 è istituito:   Un comitato per i medicinali per uso umano.
Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 726/2004, ai fini dell'adempimento dei suoi compiti di farmacovigilanza, il comitato per i medicinali ad uso umano si basa sulla valutazione scientifica e sulle raccomandazioni:   Del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza.
Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il comitato per i medicinali per uso umano formula pareri su questioni scientifiche su richiesta:   Del diretto esecutivo dell'agenzia o del rappresentante della Commissione.
Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il comitato per i medicinali per uso umano ha il compito di formulare il parere dell'agenzia su problemi di ammissibilità dei fascicoli presentati secondo:   La procedura centralizzata.
Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'agenzia collabora con le organizzazioni internazionali interessate alla:   Farmacovigilanza veterinaria.
Ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 726/2004, è istituita:   L'agenzia europea per i medicinali.
Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 726/2004, fa parte dell'agenzia europea per i medicinali:   Il comitato per i medicinali a base di piante.
Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 726/2004, fa parte dell'agenzia europea per i medicinali:   Il comitato per le terapie avanzate.
Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 726/2004, fa parte dell'agenzia europea per i medicinali:   Il comitato pediatrico.
Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 726/2004, fa parte dell'agenzia europea per i medicinali:   Il comitato per i medicinali orfani.
Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 726/2004, ogni comitato istituisce un gruppo di lavoro permanente con il compito di dedicarsi interamente alla consulenza scientifica da prestare:   Alle imprese.
Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 726/2004, ogni comitato istituisce un gruppo di lavoro permanente con il compito di dedicarsi interamente alla consulenza scientifica da prestare:   Alle imprese.
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 726/2004, i documenti inerenti i medicinali ad uso umano prevedono l'utilizzazione di:   Una denominazione unica per il medicinale.
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la domanda per l'autorizzazione all'immissione in commercio è accompagnata:   Dalla tassa da versare all'agenzia per l'esame della stessa.
Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento (CE) n. 726/2004, a richiesta della Commissione, l'agenzia raccoglie, per quanto riguarda i medicinali autorizzati, tutte le informazioni disponibili sui metodi adottati dalle autorità competenti degli Stati membri per determinare:   Il valore terapeutico aggiunto di ogni nuovo medicinale.
Ai sensi dell'art. 61 bis del Regolamento (CE) n. 726/2004, ai fini dello svolgimento dei compiti del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, ciascuno Stato membro:   Non può rappresentare più di un altro Stato membro.
Ai sensi dell'art. 61 bis del Regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione nomina direttamente nel comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza:   Sei membri.
Ai sensi dell'art. 61 bis del Regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione nomina un membro titolare ed un membro supplente, al fine di rappresentare gli operatori sanitari, attraverso:   Un bando pubblico a manifestare interesse.
Ai sensi dell'art. 61 bis del Regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione nomina un membro titolare ed un membro supplente, al fine di rappresentare le organizzazioni di pazienti, attraverso:   Un bando pubblico a manifestare interesse.
Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 726/2004, con riferimento al comitato per i medicinali per uso umano, ogni Stato membro ha la possibilità di nominare:   Un membro ed un supplente del comitato.
Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 726/2004, con riferimento al comitato per i medicinali veterinari, ogni Stato membro ha la possibilità di nominare:   Un membro ed un supplente del comitato.
Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 726/2004, i membri ed i supplenti del comitato per i medicinali per uso umano nominati dagli Stati membri durano in carica:   Tre anni.
Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 726/2004, i membri ed i supplenti del comitato per i medicinali per uso umano nominati dagli Stati membri rappresentano:   Le rispettive autorità nazionali competenti.
Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il comitato per i medicinali per uso umano ed il comitato per i medicinali veterinari adottano:   Il proprio regolamento interno.
Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il regolamento interno adottato dal comitato per i medicinali per uso umano ed il comitato per i medicinali veterinari prevede:   Le modalità di designazione e sostituzione del presidente.
Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (CE) n. 726/2004, i membri del CDA, i membri dei comitati, i relatori e gli esperti non devono avere:   Interessi economici o d'altro tipo nell'industria farmaceutica.
Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la composizione dei comitati di cui all'art. 56, paragrafo 1:   È resa pubblica.
Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (CE) n. 726/2004, nella pubblicazione di ogni nomina sono specificate:   Le qualifiche professionali di ogni membro.
Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il direttore esecutivo dell'agenzia è anche:   Il rappresentante legale dell'agenzia.
Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il direttore esecutivo sottopone un progetto di relazione sulle attività dell'agenzia:   Ogni anno.
Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il consiglio di amministrazione dell'agenzia elegge il presidente:   Tra i suoi membri.
Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il consiglio di amministrazione dell'agenzia si compone di:   Un rappresentante di ogni Stato membro, due rappresentanti della Commissione e di due rappresentanti del Parlamento europeo.
Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il mandato dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'agenzia è di:   Tre anni.
Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il mandato dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'agenzia:   Può essere rinnovato.
Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il mandato del presidente del consiglio di amministrazione è di:   Tre anni.
Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il mandato del presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia:   Può essere rinnovato una sola volta.
Ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il bilancio dell'agenzia:   È in pareggio tra entrate e spese.
Ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (CE) n. 726/2004, all'agenzia è riconosciuta:   Personalità giuridica.
Ai sensi dell'art. 73 bis del Regolamento (CE) n. 726/2004, le decisioni prese dall'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 1901/2006 possono essere impugnate:   Dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
Ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee:   Si applica all'agenzia.
Ai sensi dell'art. 76 del Regolamento (CE) n. 726/2004, le informazioni in possesso dei membri del CDA dell'agenzia, dei membri dei comitati di cui all'art. 56, degli esperti e dei funzionari dell'agenzia sono:   Coperte dall'obbligo del segreto professionale.
Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'ispezione è effettuata:   Da ispettori dello Stato adeguatamente qualificati.
Ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il regolamento interno dell'agenzia è:   Messo a disposizione del pubblico presso l'agenzia e su internet.
Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (CE) n. 726/2004, un medicinale specifico di norma:   Può essere oggetto di una sola autorizzazione per lo stesso titolare.
Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento (CE) n. 726/2004, in caso di avvio del procedimento di contenzioso per violazione del Regolamento n. 726/2004, gli Stati membri avvisano immediatamente:   La Commissione.
Ai sensi dell'art. 85 del Regolamento (CE) n. 726/2004, sono fatte salve le competenze conferite:   All'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Ai sensi dell'art. 86 del Regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita in seguito all'applicazione delle procedure del Regolamento (CE) n. 726/2004:   Almeno ogni dieci anni.
Ai sensi dell'art. 87 quater del Regolamento (CE) n. 726/2004, la delega dei poteri alla Commissione può essere revocata in qualsiasi momento:   Dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
Ai sensi dell'art. 87 quinquies del Regolamento (CE) n. 726/2004, il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato:   Entro due mesi dalla data di notifica.
Ai sensi dell'art. 87 ter del Regolamento (CE) n. 726/2004, non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica:   Simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
Ai sensi dell'art. 88 del Regolamento (CE) n. 726/2004, è abrogato:   Il regolamento (CEE) n. 2309/93.
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'etichetta o il foglietto illustrativo del prodotto deve essere conforme:   Al titolo V della direttiva 2001/83/ CE.
Ai sensi dell'art. 90 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il Regolamento è:   Obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Ai sensi dell'art. 90 del Regolamento (CE) n. 726/2004, il Regolamento entra in vigore:   Il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Al fine del rinnovo della AIC, il titolare fornisce all'AIFA una versione aggiornata del dossier di autorizzazione del medicinale relativa a tutti gli aspetti attinenti alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia.   Almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione.
Al fine di assicurare la disponibilità delle competenze e delle risorse necessarie per le valutazioni di farmacovigilanza a livello dell'Unione, è stato istituito:   Il "comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza".
Al fine di poter effettuare una valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, l'AIFA può chiedere al titolare dell'AIC di presentare dati che dimostrano che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole?   In qualsiasi momento.
Al momento dell'inserimento di una data in una segnalazione, il formato più corretto per la RNF è:   Gg/mm/aa.
All'interno del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano è regolata:   Dal titolo II.
All'interno del Regolamento (CE) n. 726/2004, l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali veterinari è regolata:   Dal titolo III.
All'Uppsala Monitoring Centre (UMC) vengono inviate:   Le segnalazioni degli ICSRs (Individual Case Safety Reports) provenienti anche dallo Spazio Economico Europeo.