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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto penale

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Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, commette il reato di cui all'art. 331 del c.p. ovvero:   Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee qualora la somma indebitamente percepita sia superiore a euro 3.999,96, commette il delitto di cui all'art. 316ter c.p., ovvero:   Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, commette il reato di cui all'art. 351 c.p. (Violazione della pubblica custodia di cose). Tale reato:   È punito con la reclusione da uno a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, commette il reato di cui all'art. 351 c.p.; ovvero:   Violazione della pubblica custodia di cose.
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, commette il reato di cui all'art. 349 c.p. (Violazione di sigilli). Tale reato è punito:   Con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032; se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, commette il reato di cui all'art. 349 c.p.; ovvero:   Violazione di sigilli.
Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, commette il reato di cui all'art. 355 c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture). Tale reato:   È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, commette il reato di cui all'art. 355 c.p., ovvero:   Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere ai pubblici incanti o ad alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, commette il reato di cui all'art. 354 c.p. (Astensione dagli incanti). Tale reato è punito:   Con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere ai pubblici incanti o alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, commette il reato di cui all'art. 354 c.p.; ovvero:   Astensione dagli incanti.
Con riferimento all'errore, esiste qualche differenza tra il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui e quello di truffa?   Si, nel primo caso l'errore è determinato dalla vittima, mentre nel secondo caso l'errore è determinato dalla condotta del reo.