Elenco in ordine alfabetico delle domande di P - Droga e contrabbando
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- La competenza alla verbalizzazione di violazioni riscontrate in ambito doganale: è effettuata dal funzionario doganale
- La condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punita: con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000, ai sensi del primo comma dell'art. 473 c.p
- La condotta di cui all'art. 474 c.p. è sanzionata: con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 3500 a 35000 euro
- La contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari è punita: dall'art. 517 quater c.p.
- La disposizione di cui al primo comma dell'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, secondo quanto dettato dalla prima parte del secondo comma dello stesso decreto: si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria
- La fabbricazione, l'uso industriale, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la vendita con offerta diretta e la messa in circolazione di beni usurpando un titolo di proprietà industriale, da parte di chi poteva conoscere l'esistenza di detto titolo, sono condotte punite: dall'art. 517 ter c.p.
- La pena prevista dall'art. 82 del D.P.R. 309/1990 per l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, è aumentata, tra l'altro, ai sensi dello stesso articolo, se: Se il fatto é commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme
- L'art. 473 c.p. punisce: la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali
- L'art. 517 ter c.p., per la fattispecie prevista al primo comma, prevede le seguenti sanzioni: reclusione fino a due anni e multa fino a euro 20.000
- L'aumento di pena dalla metà ai due terzi è previsto dall'art. 80 del D.P.R. 309/1990: se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti
- Le "operazioni sotto copertura": possono essere compiute da ufficiali di p.g. appartenenti alle strutture specializzate o alla D.I.A.
- Le pene previste all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, commi 1 e 2, sono: Aumentate se il numero degli associati é di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Le pene previste per le condotte ipotizzate al primo ed al secondo comma dell'art. 517 quater c.p.: sono le stesse
- Le pene previste per le fattispecie ipotizzate al primo e al secondo comma dell'art. 517 ter c.p.: coincidono
- Le sostanze stupefacenti e psicotrope: sono indicate nelle prime quattro delle cinque tabelle di cui al D.P.R. 309/1990 così come modificato dal D.L. 36/2014 (convertito con Legge 79/2014)
- L'istigazione pubblica all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero il proselitismo, anche in privato, a detto uso: È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da uno a sei anni