Elenco in ordine alfabetico delle domande di Definizione trasporto intermodale
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- Ai sensi del D.M. 15 febbraio 2001, n. 28T, il documento di trasporto nel trasporto combinato per conto terzi: deve essere confermato con il timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali che ricevono il rimorchio o il semirimorchio, sia di quelle che attestano l'avvenuta esecuzione del trasporto
- Ai sensi del DM 15 febbraio 2001 n. 28T, perché vi sia trasporto combinato, è necessario che la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuato su strada, sia compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale in un raggio: non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
- Ai sensi del DM 15 febbraio 2001, n. 28T, perché vi sia trasporto combinato, è necessario che la parte iniziale del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare, in linea d'aria: superi i 100 km
- Ai sensi del DM Trasporti 14 maggio 2001, che attua il DM Trasporti 28T/2001, tutte le imprese che effettuano trasporto combinato con veicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato devono essere in possesso di : un documento di trasporto, per ogni trasporto effettuato con tali veicoli
- Ai sensi del Regolamento 1071/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, il trasporto combinato per conto terzi in Italia è: consentito per le imprese iscritte all'Albo, con proprio stabilimento ed autorizzate all'esercizio della professione
- Ai sensi della direttiva 92/106/CEE del 7 dicembre 1992 e del successivo decreto ministeriale di recepimento, il documento di trasporto deve indicare: la stazione o il porto di carico e di quello di scarico, il nome dell'impresa che esegue il trasporto su strada e l'indicazione della località di carico o scarico della merce
- Ai sensi dell'art. 1, DM Trasporti 15 febbraio 2001, 28T, perché vi sia trasporto combinato: la parte iniziale o finale del tragitto deve essere compresa tra la stazione ferroviaria più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale
- Ai sensi dell'art. 1, DM Trasporti 28T/2001, per trasporto combinato» si intende il trasporto di cose fra Stati UE o aderenti SEE nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano: la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare
- Ai sensi dell'art. 193-bis del D.Lgs. n. 152/2006, se i rifiuti depositati non sono caricati dall'impresa successiva di trasporto entro 6 giorni, il soggetto a cui questi non stati affidati deve darne comunicazione: entro le successive 24 ore
- Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 28T/2001 il trasporto combinato, svolto mediante veicoli a ciò destinati e regolarmente immatricolati in uno degli Stati dell'UE o aderenti all'accordo sullo SEE, può essere: liberamente esercitato
- Ai sensi dell'art. 3, DM 28T/01, in caso di trasporto combinato per conto terzi, l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico contenute nel documento di trasporto devono essere: apposte prima dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali
- Ai sensi dell'art. 4, DM Trasporti 28T/2001, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per lo svolgimento del trasporto combinato tra Stati comunitari, tutti i vettori stradali devono avere a bordo di ciascun veicolo a motore: la copia certifica conforme della licenza comunitaria e, qualora il mezzo sia condotto da un autista extracomunitario, l'attestato di conducente
- All'interno della nozione di trasporto combinato: rientra anche il trasporto aereo