Elenco in ordine alfabetico delle domande di Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
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- I controlli delle spedizioni di rifiuti possono aver luogo alle frontiere della Comunità? si
- I documenti che accompagnano ciascun trasporto possono essere in formato elettronico con firma elettronica? si, purché siano leggibili in qualsiasi momento durante il trasporto e purché vi sia il consenso delle autorità competenti interessate
- I fanghi di depurazione sono inseriti all'interno dell'elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 (c.d. “elenco verde”) di cui all'Allegato III del Regolamento CE n. 1013/2006? no
- I rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli sono soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 del regolamento CE n. 1013/2006? si
- I rifiuti elencati nell'allegato III B del Reg. CE 1013/2006, nel caso di esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE: sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte
- I rifiuti, destinati al recupero, provenienti da Paesi ai quali si applica la decisione OCSE, possono essere importati nella Comunità? si
- Il certificato dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento è contenuto: nel documento di movimento o ad esso allegato
- Il divieto di esportazione dalla Comunità verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE può prevedere delle eccezioni? si, gli Stati membri possono, in casi eccezionali, adottare disposizioni sulla base di prove documentali fornite in modo appropriato dal notificatore, per stabilire che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V è escluso dal divieto di esportazione
- Il documento di movimento è conservato: dall'impianto che riceve i rifiuti
- Il documento di notifica e il documento di movimento per la spedizione di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006, sono rilasciati: al notificatore dall'autorità competente di spedizione
- Il documento di notifica per la spedizione di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006, figura: nell'allegato I A del Regolamento CE n. 1013/2006
- Il documento di notifica prevede uno spazio in cui le autorità competenti possono confermare il ricevimento della notifica e, se richiesto, formulare per iscritto l'autorizzazione alla spedizione? si
- Il notificatore è tenuto a prestare una dichiarazione con la quale attesta, in fede, che le informazioni inerenti alla spedizione sono complete ed esatte? si, sempre
- Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni? si, se per ciascuna spedizione i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto e le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica
- Il notificatore, che intende spedire rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006, deve fornire informazioni e documenti aggiuntivi? si, se richiesto da una delle autorità competenti interessate
- Il notificatore, nel caso di spedizioni di rifiuti provenienti da uno Stato membro, è: la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica
- Il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire: che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento
- Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione prevista è completato: entro un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve
- Il regolamento (CEE) n. 259/93 e la decisione 94/774/CE sono stati abrogati? si, con effetto al 12 luglio 2007
- Il Regolamento CE n. 1013/2006 presenta diversi allegati. Più precisamente, l'allegato I A è inerente: al documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
- Il Regolamento CE n. 1013/2006 prevede il divieto di esportazione dalla Comunità di alcune categorie di rifiuti verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE? si, all'art. 36, par. 1
- Il Regolamento CE n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti: fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi
- Il Regolamento CE n. 1013/2006: istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione
- Il tipo di imballaggio previsto deve essere specificato nella documentazione relativa alla spedizione? si
- Il Titolo II del Regolamento CE n. 1013/2006 detta la disciplina inerente: alle spedizioni all'interno della Comunità con o senza transito attraverso paesi terzi
- Il Titolo V del Regolamento CE n. 1013/2006 è relativo: alle importazioni nella comunità da paesi terzi
- Il Titolo VI del Regolamento CE n. 1013/2006 è inerente: al transito nel territorio della Comunità di spedizioni da e verso Paesi terzi
- In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 del Regolamento CE n. 1013/2006 nel paese di spedizione? si, tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea
- In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, l'autorità competente di transito nella Comunità: rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica
- In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità: l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità
- In caso di esportazioni di rifiuti dalla Comunità, quando l'operazione di recupero o di smaltimento può considerarsi effettuata in modo ecologicamente corretto? se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria
- In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento da paesi aderenti alla convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II del Regolamento CE n. 1013/2006. Sono previsti degli adattamenti o delle integrazioni rispetto a queste disposizioni? si
- In caso di importazione nella Comunità Europea: l'autorità competente di destinazione nella Comunità Europea esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare
- In caso di notifica generale l'autorità competente di destinazione, d'intesa con le altre autorità competenti interessate, può prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione? si, fino a un massimo di tre anni
- In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, può essere sollevata obiezione da parte delle autorità competenti di destinazione e spedizione se la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE? si
- In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, può essere sollevata obiezione da parte delle autorità competenti di destinazione e spedizione se il notificatore o il destinatario hanno subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente? si e le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale
- In caso di ripresa dei rifiuti: è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale
- In che tempi il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato alle autorità competenti interessate ed al destinatario? almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio
- In materia di spedizioni di rifiuti, a partire da quando trova applicazione il Regolamento CE n. 1013/2006? dal 12 luglio 2007
- In particolare, quando la responsabilità della spedizione illegale non può essere imputata né al notificatore né al destinatario: le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti
- In quale allegato del regolamento CE n. 1013/2006 sono inseriti i rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri: nell'allegato III B
- In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III o III A del Reg. CE n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36, la Commissione invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo: conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione