Elenco in ordine alfabetico delle domande di Normativa sull'autotrasporto
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- Relativamente al requisito dello stabilimento, come avviene la dimostrazione della sede operativa in caso di esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa che esercitino esclusivamente con i veicoli delle imprese consorziate o associate? con riferimento alla sede operativa delle singole imprese
- Relativamente al requisito dello stabilimento, in caso di esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa che esercitino anche con veicoli ad essi intestati, l'organismo associativo sarà tenuto a dimostrare il possesso di una propria sede operativa? si. Tale sede, inoltre, potrà essere indicata dalle imprese consorziate o associate come propria sede operativa ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo, del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012
- Relativamente alla disciplina del trasporto in conto proprio, è consentito il trasporto occasionale di cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza? si, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, purché le cose siano di proprietà del titolare della licenza o siano da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata
- Relativamente all'esercizio dell'attività di autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, i tipi di disponibilità dei veicoli: sono dettati dalle disposizioni della l. n. 298/1974 che con l'articolo 31, comma 1 lettera a) ne limita le forme ritenute ammissibili
- Relativamente all'esercizio dell'attività di autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, non rientra tra le forme di disponibilità dei veicoli: il comodato