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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali

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A quale soggetto giuridico dell'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata la domanda di iscrizione all'Albo?   alla sezione regionale o provinciale
Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono in tutte le seguenti caratteristiche ad esclusione di una. Quale?   l'eventuale esecuzione di opere o lo svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini
Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i soggetti interessati devono corredare la domanda di iscrizione da un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile:   vero
Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014,?   sì
Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014,?   sì
Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 è necessario che i soggetti nella cui persona le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza:   vero, il decreto richiede anche questo requisito
Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali la capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente:   vero, quali il volume di affari
Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere corredata con la nomina del responsabile tecnico:   vero, e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico
Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 è necessario che i soggetti nella cui persona le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali:   non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
Ai sensi del d.m. n. 120 del 2014, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?   sì,
Ai sensi del d.m. n. 120 del 2014, le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?   sì,
Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:   vero, si tratta della categoria di attività numero 8
Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono escluse dalla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:   falso, è prevista l'iscrizione in apposita categoria di attività (la numero 6)
Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali é richiesta solo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non di quelli non pericolosi:   falso, è prevista l'iscrizione per entrambe le attività in due categorie diverse
Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta per la seguente attività: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65:   vero, si tratta della categoria 3-bis
Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo nazionale gestori ambientali consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):   vero, se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta
Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” dell'Albo nazionale gestori ambientali non consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):   falso, ciò è possibile se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta
Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizioni nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):   vero, se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”), quanto alle risorse finanziarie:   le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”), le imprese e gli enti:   sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”), nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese:   ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”), le imprese che effettuano le variazioni contemplate dall'art. 18 e ne danno rituale comunicazione all'Albo nazionale gestori ambientali:   continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 la procedura semplificata di iscrizione di cui all'art.16 dispone che le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte e qualora accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono:   con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa:   vero
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, cosa accade alle imprese e agli enti iscritti all'Albo nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c (cancellazione dal registro delle imprese) e f (permanenza per più di dodici mesi le condizioni di omissione del pagamento del diritto annuo di cui all'articolo 24, comma 7)?   sono direttamente cancellate dall'Albo
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, gli effetti della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali:   decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento o dalla data della presentazione della domanda di cancellazione nel caso si tratti di cancellazione su domanda dell'iscritto, come disciplinata dalla legge
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:   sono deliberati dalla Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i soggetti che hanno diritto alla procedura semplifica per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 16 del decreto, qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti per l'iscrizione, hanno diritto a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime?   sì
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata con tutte le seguenti documentazioni, ad eccezione di una:   attestazione comprovante il mancato pagamento del diritto di segreteria
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti e, in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna:   presentano idonea documentazione attestante la conformità, delle navi che trasportano rifiuti, alla normativa in materia, in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti, ed in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con ulteriore documentazione, tra cui:   la copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti, ed in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d'iscrizione con ulteriore documentazione redatta in lingua italiana, tra cui :   la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti; in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione con ulteriore documentazione. Quale?   copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia presentata:   alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che una volta depositata la domanda d'iscrizione all'Albo, ove la domanda sia accolta:   la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che una volta depositata la domanda d'iscrizione all'Albo:   entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l'interessato:   entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda d'iscrizione, è tenuto a presentare la garanzia finanziaria
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il rinnovo della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene:   presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa iscritta all'Albo nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione:   la domanda di variazione é presentata alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali:   sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo gli ammontari previsti dall'art. 24 del decreto
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora ricorrano le seguenti circostanze, tranne una, quale?   vengano iscritte nel registro delle imprese
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le sanzioni di sospensione e cancellazione di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali:   previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte con procedura semplificata:   vero
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le Sezioni regionali e provinciali, ricevuta la comunicazione completa della prevista documentazione, come previsto dalla procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 16 del decreto, deliberano l'iscrizione:   entro trenta giorni dal ricevimento
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali al ricorrere delle condizioni di legge per un periodo:   che non potrà superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente uno dei seguenti eventi, ad esclusione di uno, quale?   il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di famiglia
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie:   deve essere rinnovata ogni cinque anni
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:   è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi:   è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali:   può essere sospesa e può essere cancellata
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti:   comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento e, se l'omissione permane per più di dodici mesi, la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 :   possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, quando l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali:   con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, quanto alla pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali:   il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo ed i dati pubblicati sono oggetto di consultazione
Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le imprese e gli enti iscritti:   possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente, sia telematicamente sia presso qualsiasi camera di commercio
Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:   sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali come categoria 2-bis
Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani:   sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta solo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani:   falso, esistono altre categorie di attività che devono procedere con l'iscrizione all'Albo
Ai sensi del DM 120/2014, a quale parametro si fa riferimento per la suddivisione in classi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6:   la suddivisione in classi è stabilita in base alle tonnellate annue di rifiuti gestiti
Ai sensi del DM 120/2014, a quale parametro si fa riferimento per la suddivisione in classi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6:   la suddivisione in classi è stabilita in base alle tonnellate annue di rifiuti gestiti
Ai sensi del DM 120/2014, la corresponsione del diritto annuale d'iscrizione alla categoria 3-bis:   ammonta a 50 euro
Ai sensi della circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014, il provvedimento disciplinare deve necessariamente riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa o solo alcune di esse?   può sia riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa, sia solo alcune di esse e pertanto la Sezione regionale è tenuta a valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso
Ai sensi della Delibera del Comitato Nazionale 30/01/2020, n. 1, cessato l'incarico del responsabile tecnico:   l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi
Ai sensi della Delibera del Comitato Nazionale 30/01/2020, n. 1, nel caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, per qualunque causa, ivi compresa la sopravvenuta perdita del requisito di idoneità di cui all'art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione?   sì, per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi
Ai sensi della Delibera del Comitato Nazionale n. 1/2016, successivamente alla deliberazione della Sezione regionale:   la segreteria della stessa invia una comunicazione per mezzo PEC all'impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento
Ai sensi della delibera n. 2 del 11/09/2013 del Comitato nazionale, la trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali:   deve svolgersi tramite modalità telematica
Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del d.m. 120 del 2014, il titolare di un'impresa individuale puo` iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, purché non abbia riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della condanna o sia stato concesso il condono della pena, comunque non è ammessa l'iscrizione all'Albo se:   ha subito condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica
Ai sensi dell'art. 10, del d.m. n. 120 del 2014, se il titolare di un'impresa individuale non è cittadino italiano:   può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali purché cittadino di Stati membri della UE o di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani
Ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014, il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità' tecnica e della capacità finanziaria:   vero
Ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014, la capacità finanziaria:   è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari
Ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014, l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria:   devono essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione
Ai sensi dell'art. 11 del DM 120/2014, la qualificazione professionale di un Responsabile tecnico è un requisito di:   idoneità tecnica
Ai sensi dell'art. 12 c. 2 del DM 120/2014, presso quante imprese può il Responsabile tecnico contemporaneamente svolgere il proprio compito?   nessuna delle opzioni di risposta
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 se un'impresa in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 procede all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ma le stesse sono ridotte del quaranta per cento:   vero
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 se un'impresa in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 procede all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ma le stesse sono ridotte del quaranta per cento:   vero
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, è esonerato dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 233 del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti:   vero
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo:   nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:   gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli enti e le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi:   sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli enti e le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi:   sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti:   sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto:   sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono regolati da una disciplina particolare per quanto concerne l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:   sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti:   sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i provvedimenti di decadenza e di annullamento dell'iscrizione sono deliberati:   dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i provvedimenti di sospensione e di revoca sono deliberati:   dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:   individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa al principio della “individuazione di requisiti per l'iscrizione diversi per tutte le sezioni, al fine di consentire a ciascuna Sezione di mantenere la sua autonomia di gestione dell'Albo”:   falso, il principio è quello della “individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure”
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:   coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:   effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:   interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:   riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:   definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale:   vero
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati:   dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso:   il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è deliberata dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale:   vero
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è deliberata:   dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:   vero
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato:   per le attività raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie:   deve essere rinnovata ogni cinque anni
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali tutte le seguenti categorie, tranne una:   le imprese che svolgono attività di bonifica dei siti
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:   gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267:   falso, per tali soggetti l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del Comune o del consorzio di Comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le organizzazioni di cui all'articolo 223 del d.lgs. n. 152 del 2006 (consorzi per vari materiali di imballaggio), limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti:   vero
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 120 del 2014, sono tenuti alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali come categoria 3-bis “ distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65”?   vero
Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 1 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”:   vero
Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 10 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è “bonifica di beni contenenti amianto”:   vero
Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 2- bis delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”:   vero
Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 7 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è “gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”:   falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione
Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:   gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni comunicazione del relativo provvedimento, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo
Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale:   vero, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso
Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonché delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso:   in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.
Aziende speciali, consorzi di Comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?   sì,