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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione dei rifiuti

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A chi è affidata la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa?   al Comune
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 del d.lgs.n.152 del 2006 l'esercizio delle operazioni di recupero può essere intrapreso:   decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio dell'attività alla Provincia territorialmente competente
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214 del d.lgs. 152/2006 e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di autosmaltimento dei rifiuti, come definite dall'art. 215 dello stesso decreto, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla:   comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche disciplinate nel d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto, può essere intrapreso:   decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all'autorità competente
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche disciplinate nel d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto, può essere intrapreso dopo aver presentato:   una comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente
A quali tipologie di illeciti si applica la disciplina sanzionatoria prevista dalla parte sesta-bis del d.lgs.n.152 del 2006:   alle contravvenzioni
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, la norma suddetta dispone che:   sono necessarie delle garanzie finanziarie
Ai fini dell'applicazione della nozione giuridica di “migliori tecniche disponibili” (best available techniques -BAT), con “disponibili” si intende:   le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli
Ai fini dell'applicazione della nozioni giuridica di “migliori tecniche disponibili” (best available techniques-BAT), con “migliori” si intende:   le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso
Ai fini dell'applicazione della qualifica giuridica di "deposito temporaneo prima della raccolta ", il luogo in cui i rifiuti sono prodotti deve essere inteso come:   l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci
Ai fini dell'applicazione della qualifica giuridica di "deposito temporaneo prima della raccolta", è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:   i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento
Ai fini di delimitare il campo di applicazione delle procedure semplificate, di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, devono essere adottati:   dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 costituisce "digestato da rifiuti":   il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero della Transizione Ecologica
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti:   dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sono rifiuti urbani:   i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno e tessili
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sono rifiuti urbani:   i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso decreto
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti:   gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti idonei al riutilizzo
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, costituisce "compost":   il prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la raccolta differenziata dei rifiuti organici:   avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002
Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, è istituito il Centro di coordinamento:   cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva
Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata dallo stesso disciplinati, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome:   possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani
Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire la raccolta separata come prevista dal decreto, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome:   organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale
Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, i sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili dallo stesso disciplinati:   consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione
Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi:   è considerato uno dei sistemi di raccolta e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso d.lgs. e continua a svolgere la propria attività conformandosi alle disposizioni del decreto
Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al suddetto decreto può immettere sul mercato tali prodotti:   solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori
Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, le pile e gli accumulatori e i pacchi batterie sono immessi sul mercato:   solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con un'apposita etichetta definita dalla decreto
Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, per "pila" o "accumulatore" si intende:   una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili)
Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti:   sono previsti degli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 è possibile individuare i seguenti principi generali applicabili ai consorzi per la gestione dei rifiuti, ad esclusione di uno, quale?   hanno scopo di lucro
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 è possibile individuare i seguenti principi generali applicabili ai consorzi per la gestione dei rifiuti, ad esclusione di uno, quale?   non hanno mai personalità giuridica di diritto privato
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati:   sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 gli oli usati devono essere gestiti, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, nel seguente ordine:   in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite combustione,in via residuale, tramite operazioni di smaltimento
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 gli oli usati devono essere gestiti:   in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti
Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 non rientrano nella definizione di rifiuti urbani:   i veicoli dismessi
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 per alcune attività nell'ambito della gestione dei rifiuti:   esistono delle procedure semplificate che devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta ai Comuni:   determinare tramite appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ai sensi dell'articolo 201 del suddetto decreto, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta alle Regioni:   la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato:   la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato:   l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, al Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene non partecipano:   gli Stati che siano produttori in elevate quantità di polietilene
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, non possono partecipare:   gli utilizzatori e i distributori esclusivamente di beni in polietilene
Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, che stabilisca tutti i seguenti elementi, tranne uno:   la responsabilità penale dei contraenti, in particolare delineando le fattispecie di reato ad essi applicabili
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti:   ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti:   è aperto alla partecipazione delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI):   ha personalità giuridica di diritto privato
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene:   è stato creato al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene
Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati:   ha personalità giuridica di diritto privato
Ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e allegati, il deposito preliminare che si effettua prima di una delle operazioni di smaltimento è codificato con:   D15
Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003 al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione da parte del detentore:   se il veicolo viene rilasciato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, quest'ultima rilascia al detentore , in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione
Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale:   in conformità con la gerarchia dei rifiuti
Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003, i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile:   sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa in materia
Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti, il gestore dell'impianto non è tenuto a:   effettuare sempre ad ogni ogni carico verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità
Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti, il gestore dell'impianto non è tenuto a:   comunicare alla Regione e alla Provincia territorialmente competenti gli esiti delle verifiche analitiche effettuate per la verifica della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità
Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, costituisce una “discarica”:   l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno
Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, esistono tutte le seguenti categorie di discarica, tranne una, quale?   discarica per rifiuti sensibili
Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per i rifiuti non pericolosi:   possono essere ammessi i rifiuti urbani
Ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per i rifiuti non pericolosi:   sono ammessi i rifiuti che risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica
Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere ammessi:   i rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi di ogni altra origine che soddisfano i criteri di ammissione previsti dalla normativa vigente, e anche i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano determinati criteri di ammissione
Ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, per la collocazione dei rifiuti il detentore:   deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica
Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, possono essere ammessi in discarica:   i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (DM 27 settembre 2010 così come modificato dal DM 24/06/2015)
Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, quali processi finalizzati a ridurne il volume o la natura pericolosa, facilitarne il trasporto, agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, costituiscono attività di "trattamento"?   i processi fisici e termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE:   possono partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta:   su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE' si intende:   le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'RAEE provenienti dai nuclei domestici':   i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE' si intendono:   le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE:   devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i distributori:   assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i produttori di AEE possono adempiere agli obblighi previsti dallo stesso decreto:   mediante sistemi di gestione dei RAEE individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i produttori di AEE:   devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i sistemi collettivi per la gestione dei RAEE:   sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il produttore di AEE deve fornire, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, tutte le seguenti informazioni, tranne una:   l'obbligo di smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di non effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di:   riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),i produttori di AEE:   hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE e per questo possono applicare un contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa
Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):   i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta
Ai sensi del d.lgs.n.152 del 2006 il committente o proponente l'opera o l'intervento da sottoporre a V.I.A. deve inoltrare all'autorità competente apposita domanda allegando il progetto, lo studio di impatto ambientale, nonché :   la sintesi non tecnica
Ai sensi del d.lgs.n.152 del 2006 nella procedura di V.I.A. devono essere garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento?   sì, devono essere garantite nel modo più ampio, salva l'esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica o la difesa nazionale o per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale
Ai sensi del d.lgs.n.152 del 2006, nelle spedizioni transfrontaliere, l'autorità di transito, è:   il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, “regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia da tutte le seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata, tranne una, quale?   i microrganismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206
Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, “regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, costituiscono “rifiuti sanitari”:   i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833
Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, “regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, si distinguono le seguenti diverse tipologie di “rifiuti sanitari”, tranne una, quale?   rifiuti sanitari non pericolosi a rischio termico
Ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, concernente la disciplina del recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:   durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate
Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di «prevenzione»:   le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita
Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di «prevenzione»:   le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti
Ai sensi del principio del sviluppo sostenibile, ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile:   al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione”?   HP 6 “Tossicità acuta”
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie”?   HP 10 “Tossico per la riproduzione”
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori”?   HP 13 “Sensibilizzante”
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “la cui applicazione può provocare corrosione cutanea”?   HP 8 “Corrosivo”
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto “capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie”?   HP 2 “Comburente”
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto “idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose”?   HP 3 “Infiammabile”
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto “la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari”?   HP 4 “Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari”
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula”?   HP 11 “Mutageno”
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, non deve essere qualificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3 “Infiammabile”:   il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 4 “Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari”:   il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”:   il rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 6 “Tossicità acuta”:   il rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 7 “Cancerogeno”:   il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 8 “Corrosivo”:   il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 9 “Infettivo”:   il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 10 “Tossico per la riproduzione”:   il rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 11 “Mutageno”:   il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”:   il rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 13 “Sensibilizzante”:   il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 14 “Ecotossico”:   il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 1 “Esplosivo”:   il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante; sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi
Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 2 “Comburente”:   rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:   precauzione
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:   azione preventiva
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:   “chi inquina paga”
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sui principi di:   precauzione e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sui principi di:   «chi inquina paga» e precauzione
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio della:   correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:   azione preventiva
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:   protezione della salute umana e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:   tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:   tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:   è fondata sui principi di precauzione e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente
Ai sensi della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti, per “trattamento” si intende:   le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento
Ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, i rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti:   speciali, tossici e nocivi, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità
Ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, salvo casi particolari, sono in generale:   vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto
Ai sensi della normativa comunitaria, un rifiuto pericoloso che ha la caratteristica di ecotossicità viene classificato come:   HP 14
Ai sensi della normativa in materia di rifiuti con “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende:   un “rifiuto”
Ai sensi della normativa in materia di rifiuti con RAEE si intendono:   i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Ai sensi della normativa in materia per "autocompostaggio" si intende:   il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto
Ai sensi della normativa in materia per "oli usati" si intende:   qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici
Ai sensi della normativa in materia una sostanza od oggetto possono essere qualificati come rifiuto solo al momento in cui sono introdotti all'interno di una discarica:   falso, perché non è questo il criterio di qualificazione definito dalla legge
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al D.Lgs. 152/2006:   sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, tra gli altri, i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al D.Lgs. 152/2006:   possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del decreto
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 «il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo» costituisce:   un imballaggio
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli imballaggi devono essere tutti opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi:   vero
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli imballaggi:   devono essere tutti opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa":   che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi, per adempiere agli obblighi di gestione previsti dallo stesso decreto, possono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, i quali:   hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori di imballaggi:   devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del suddetto decreto
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 il Consorzio nazionale imballaggi, denominato CONAI:   definisce, in accordo con le Regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si attiene a tutti i seguenti principi generali, tranne uno:   aumento del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale a discapito di altre forme di recupero
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, a tutti i seguenti principi, tranne uno:   disincentivare la restituzione degli imballaggi usati e il conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 si intende per “imballaggio”:   il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori e gli utilizzatori:   sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti
Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, ai fini della qualifica di “intermediario” l'impresa interessata:   non deve necessariamente disporre anche la raccolta dei rifiuti per conto di terzi
Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti sono compresi nella definizione di “intermediario”?   sì, nell'art. 183 del decreto si enuncia esplicitamente che sono compresi nella nozione di “intermediario”
Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti, si può qualificare come:   "intermediario" dei rifiuti
Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi:   vero ma vi sono casi particolari in cui tale miscelazione può essere autorizzata
Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi:   è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità
Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come " intermediario" dei rifiuti:   qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti
Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come "commerciante" dei rifiuti:   qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti
Ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti costituisce un "deposito temporaneo prima della raccolta":   il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006
Ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti, la sigla ATO indica:   gli ambiti territoriali ottimali
Ai sensi dell'allegato B alla parte IV del d.lgs.n.152 del 2006 è codificata con “D10”:   l'operazione di smaltimento che consiste nell'incenerimento a terra
Ai sensi dell'allegato C alla parte IV del d.lgs.n.152 del 2006 è codificata con “R13”:   la messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Ai sensi dell'allegato D della parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 i rifiuti sono identificati come pericolosi quando:   il codice EER è contrassegnato dall'asterisco (*)
Ai sensi dell'art. 127 d.lgs. n. 152 del 2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue:   ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione
Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs.n.152 del 2006, i rifiuti che hanno priorità per l'avvio allo smaltimento sono:   i rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero
Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 con "oli usati" si intende:   qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato
Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce un "rifiuto pericoloso":   il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006
Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs.n.152 del 2006 per “recupero” si intende:   qualsiasi operazione il cui principale risultato sia quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo atri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale
Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso:   non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto
Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato:   non rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati)
Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) se soddisfa le seguenti condizioni, ad eccezione di una, quale?   presenta contaminazione
Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, non rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati):   il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato
Ai sensi dell'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati:   devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) (rifiuto), 184-bis (sottoprodotto) e 184-ter(cessazione della qualifica di rifiuto)
Ai sensi dell'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale:   possono essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati
Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n.152 del 2006 la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che:   il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulari
Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, che regola il divieto di abbandono dei rifiuti, qualora la responsabilità del suddetto fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica:   sono tenuti in solido a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti sul suolo è tenuto a procedere alla rimozione:   vero, in solido con il proprietario al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo
Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.152 del 2006 non rientrano nelle attività di stoccaggio:   le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le settantadue ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione
Ai sensi dell'art. 196 d.lgs.n.152 del 2006 non rientra tra le competenze della Regione:   il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti
Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, la normativa in materia dispone:   la necessità di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione
Ai sensi dell'art. 209 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese che risultino registrate a determinati sistema di ecogestione e audit:   possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs. n.152 del 2006, con la definizione di imballaggio terziario di cui al comma 1 lettera d) si intende:   l'imballaggio per il trasporto
Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale:   vero
Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, è previsto il pagamento di un contributo che rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico, con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso:   vero
Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere:   singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale
Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso disposto dalla stessa norma, è previsto il pagamento di un contributo, il quale:   rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso
Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, i rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche:   sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani
Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati:   potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva
Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi:   può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva
Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui sopra, che intenda procedere alla demolizione dello stesso:   deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006
Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, la cancellazione dal PRA dei suddetti veicoli e dei rimorchi, avviati a demolizione secondo le modalità previste dalla stessa norma:   avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio
Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, l'attività dei centri di raccolta dei suddetti veicoli e rimorchi:   non può essere svolta senza autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006
Ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, relative alla cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione, è punito con:   una sanzione amministrativa pecuniaria
Ai sensi dell'art. 255 del d.lgs.n.152 del 2006, chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni o di prodotti da fumo è punito con:   sanzione amministrativa pecuniaria
Ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, i soggetti di cui agli articoli 233, “Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”, che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti:   sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria
Ai sensi dell'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, “Combustione illecita di rifiuti”, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata:   compie un delitto
Ai sensi dell'art. 259 comma 2 del d.lgs.n.152 del 2006 alla sentenza di condanna, anche emessa ex art. 444 del codice di procedura penale, per trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256 del codice ambientale, consegue obbligatoriamente:   la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto illecito
Ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006 , colui che commette il fatto di reato di “traffico illecito di rifiuti”, ivi descritto:   è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni e la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi
Ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4:   consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto
Ai sensi dell'art. 260-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, in caso di accertamento della fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui al comma 1 dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, è disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale   vero, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato
Ai sensi dell'art. 261 del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato “imballaggi”, non sono punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria:   i produttori di imballaggi che decidono di aderire ai consorzi di cui all'articolo 223 del suddetto decreto
Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato “sanzioni”, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro:   il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237- octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero
Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato “sanzioni”, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio:   è punito con l'arresto e con l'ammenda
Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato “sanzioni”, salvo che il fatto costituisca più grave reato:   chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro
Ai sensi dell'art. 452 quaterdecies, co. 4, codice penale, nel caso di accertamento della commissione di “attivita` organizzate per il traffico illecito di rifiuti”:   e` sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato e, quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita` e ne ordina la confisca
Ai sensi dell'art. 94 del d.lgs.n.152 del 2006 le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono individuate:   dalle Regioni su proposta delle Autorità d'ambito
Ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti dopo quanto tempo può essere intrapreso dalla comunicazione di inizio attività all'ente di competenza?   90 giorni
Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «rifiuto parzialmente stabilizzato», si identifica:   un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo
Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «solidificazione» si identificano:   i processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi
Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «stabilizzazione» si identificano:   i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi
Ai termini dell'art. 182 del d.lgs. 152/06 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi:   in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano
Al fine di espletare le funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il MATTM si avvale dell'ausilio:   dell'ISPRA
Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese che trattano tali oli, così come individuate dalle legge, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei loro compiti di gestione degli oli usati tramite adesione:   al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
All'esito dei propri lavori, la Conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006:   trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, valutando le risultanze ricevute ed in caso di propria valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
Allo scadere dell'AUA il gestore deve presentare istanza di rinnovo almeno?   6 mesi prima della scadenza
Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile:   vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione