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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Domande 3001-4000

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Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte costituzionale è integrata da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Chi compila tale elenco?   Il Parlamento in seduta comune, ogni nove anni.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte costituzionale è integrata da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Chi compila tale elenco?   Il Parlamento in seduta comune.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte Costituzionale è integrata dai c.d. membri non togati tratti a sorte da un elenco che il Parlamento compila ogni nove anni. L'elenco si compone:   Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica la composizione della Corte Costituzionale è diversa in quanto integrata da:   Sedici membri, i c.d. giudici non togati.
Nel fissare il numero minimo dei senatori di ciascuna Regione, la Costituzione prevede due eccezioni. Quali Regioni sono interessate a tali eccezioni?   Il Molise e la Valle d'Aosta.
Nel nostro ordinamento il Parlamento è un organo complesso, perché?   Perché è formato da due organi collegiali.
Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un organo costituzionale, complesso, collegiale, rappresentativo. È collegiale:   In quanto è formato da più membri che non agiscono individualmente ma come collegio.
Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un organo costituzionale, complesso, collegiale, rappresentativo. È complesso:   In quanto è costituito da due organi posti su un piano di piena parità giuridica.
Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un organo costituzionale, complesso, collegiale, rappresentativo. È costituzionale:   In quanto rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa all'esercizio della sovranità, attraverso la titolarità della funzione legislativa.
Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un organo costituzionale, complesso, collegiale, rappresentativo. È rappresentativo:   In quanto rappresenta e rispecchia la volontà politica del popolo inteso come corpo elettorale.
Nel Senato della Repubblica sono previsti membri non elettivi ovvero:   I senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.
Nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e la riunione delle nuove Camere, il potere legislativo è esercitato:   Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri.
Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano caratteri distintivi anche per il numero di componenti, infatti:   La Camera dei deputati è interamente elettiva mentre del Senato della Repubblica fanno parte anche i senatori di diritto (Ex Presidenti della Repubblica) e i senatori a vita (di nomina presidenziale).
Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano caratteri distintivi anche per l'acquisto del diritto di elettorato attivo e del diritto di elettorato passivo. Per il diritto di elettorato attivo:   Alla Camera dei deputati possono votare tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età, per il Senato possono votare coloro che hanno compiuto i 25 anni.
Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano caratteri distintivi. Esse si differenziano:   Per l'acquisto del diritto di elettorato attivo e del diritto di elettorato passivo; per un diverso numero di componenti; per il rapporto rappresentativo; per la presenza di membri non elettivi al Senato.
Nell'ordinamento italiano l'espressione "bicameralismo perfetto o paritario" è riferita:   Ai due rami del Parlamento che sono titolari dei medesimi poteri.
Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per la presenza di membri non elettivi; infatti:   Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.
Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso elettorato attivo; infatti:   Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro che hanno compiuto i 25 anni.
Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso elettorato passivo; infatti:   Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro che hanno compiuto i 40 anni.
Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso numero dei componenti; infatti:   I deputati sono 630, i senatori 315, più i senatori non elettivi.
Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano per:   Un diverso elettorato attivo, un diverso elettorato passivo, il numero dei componenti, la presenza di membri non elettivi al Senato.