Elenco in ordine alfabetico delle domande di Domande 3001-4000
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- Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte costituzionale è integrata da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Chi compila tale elenco? Il Parlamento in seduta comune, ogni nove anni.
- Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte costituzionale è integrata da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Chi compila tale elenco? Il Parlamento in seduta comune.
- Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte Costituzionale è integrata dai c.d. membri non togati tratti a sorte da un elenco che il Parlamento compila ogni nove anni. L'elenco si compone: Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
- Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica la composizione della Corte Costituzionale è diversa in quanto integrata da: Sedici membri, i c.d. giudici non togati.
- Nel fissare il numero minimo dei senatori di ciascuna Regione, la Costituzione prevede due eccezioni. Quali Regioni sono interessate a tali eccezioni? Il Molise e la Valle d'Aosta.
- Nel nostro ordinamento il Parlamento è un organo complesso, perché? Perché è formato da due organi collegiali.
- Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un organo costituzionale, complesso, collegiale, rappresentativo. È collegiale: In quanto è formato da più membri che non agiscono individualmente ma come collegio.
- Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un organo costituzionale, complesso, collegiale, rappresentativo. È complesso: In quanto è costituito da due organi posti su un piano di piena parità giuridica.
- Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un organo costituzionale, complesso, collegiale, rappresentativo. È costituzionale: In quanto rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa all'esercizio della sovranità, attraverso la titolarità della funzione legislativa.
- Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un organo costituzionale, complesso, collegiale, rappresentativo. È rappresentativo: In quanto rappresenta e rispecchia la volontà politica del popolo inteso come corpo elettorale.
- Nel Senato della Repubblica sono previsti membri non elettivi ovvero: I senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.
- Nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e la riunione delle nuove Camere, il potere legislativo è esercitato: Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri.
- Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano caratteri distintivi anche per il numero di componenti, infatti: La Camera dei deputati è interamente elettiva mentre del Senato della Repubblica fanno parte anche i senatori di diritto (Ex Presidenti della Repubblica) e i senatori a vita (di nomina presidenziale).
- Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano caratteri distintivi anche per l'acquisto del diritto di elettorato attivo e del diritto di elettorato passivo. Per il diritto di elettorato attivo: Alla Camera dei deputati possono votare tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età, per il Senato possono votare coloro che hanno compiuto i 25 anni.
- Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano caratteri distintivi. Esse si differenziano: Per l'acquisto del diritto di elettorato attivo e del diritto di elettorato passivo; per un diverso numero di componenti; per il rapporto rappresentativo; per la presenza di membri non elettivi al Senato.
- Nell'ordinamento italiano l'espressione "bicameralismo perfetto o paritario" è riferita: Ai due rami del Parlamento che sono titolari dei medesimi poteri.
- Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per la presenza di membri non elettivi; infatti: Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.
- Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso elettorato attivo; infatti: Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro che hanno compiuto i 25 anni.
- Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso elettorato passivo; infatti: Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro che hanno compiuto i 40 anni.
- Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso numero dei componenti; infatti: I deputati sono 630, i senatori 315, più i senatori non elettivi.
- Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano per: Un diverso elettorato attivo, un diverso elettorato passivo, il numero dei componenti, la presenza di membri non elettivi al Senato.