Elenco in ordine alfabetico delle domande di Quesiti 201-300
Seleziona l'iniziale:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!
- I principi che regolano le impugnazioni ordinarie sono, tra gli altri,: l'effetto sospensivo; l'effetto estensivo; l'effetto devolutivo. L'effetto devolutivo comporta: Il trasferimento della cognizione al giudice dell'impugnazione, e cioè ad un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
- I principi che regolano le impugnazioni ordinarie sono, tra gli altri,: l'effetto sospensivo; l'effetto estensivo; l'effetto devolutivo. L'effetto estensivo comporta: Che nel caso di concorso di più persone nel reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri purché non fondata su motivi esclusivamente personali.
- I principi che regolano le impugnazioni ordinarie sono, tra gli altri,: l'effetto sospensivo; l'effetto estensivo; l'effetto devolutivo. L'effetto estensivo comporta: Che nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi (art. 587, comma 2), l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati se i motivi riguardano violazioni della legge processuale.
- I principi che regolano le impugnazioni ordinarie sono, tra gli altri,: l'effetto sospensivo; l'effetto estensivo; l'effetto devolutivo. L'effetto sospensivo comporta: Che l'esecuzione della sentenza è differita, sia durante il decorso del termine per impugnare, sia durante lo svolgimento dell'impugnazione sino al giudicato.
- I termini per impugnare sono stabiliti a pena di decadenza e variano in base alle modalità con le quali si è provveduto a redigere la motivazione della sentenza. Ai sensi dell'art. 585, c.p.p., per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine per impugnare è di: Quindici giorni dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.
- I termini per impugnare sono stabiliti a pena di decadenza e variano in base alle modalità con le quali si è provveduto a redigere la motivazione della sentenza. Ai sensi dell'art. 585, c.p.p., quando la motivazione è depositata non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, il termine per impugnare è di: Trenta giorni.
- I termini per impugnare sono stabiliti a pena di decadenza e variano in base alle modalità con le quali si è provveduto a redigere la motivazione della sentenza. Ai sensi dell'art. 585, c.p.p., quando la motivazione è depositata successivamente al quindicesimo giorno da quello della pronuncia, il termine per impugnare è di: Quarantacinque giorni.
- Il "nuovo" comma 1-ter, dell'art. 276, c.p.p. recita: "In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice: Dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.
- Il giudice prima di aver concesso il beneficio della messa in prova deve dare contezza di aver valutato il programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e.? Si, evidenziandone le caratteristiche, la rispondenza di esse al dettato normativo e l'idoneità del programma al caso specifico.
- Il giudice prima di pronunciarsi sull'istanza di messa alla prova deve escludere che nel caso in esame ricorrano i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.? Si, per espressa previsione di cui all'art. 464-quater c.p.p.
- Il giudice, per determinare gli obblighi e le prescrizioni, e per decidere sulla concessione del beneficio della messa alla prova può acquisire dalla polizia giudiziaria le informazioni ritenute necessarie? Si, il giudice può acquisire informazioni dalla polizia giudiziaria, dai servizi sociali e dagli altri enti pubblici.
- Il giudice, per determinare gli obblighi e le prescrizioni, e per decidere sulla concessione del beneficio della messa alla prova può acquisire dalla polizia giudiziaria, dai servizi sociali e dagli altri enti pubblici le informazioni necessarie. Tali informazioni devono essere portate a conoscenza delle parti? Si, devono essere portate a conoscenza del P.M. e del difensore dell'imputato.
- Il programma di trattamento predisposto dall'u.e.p.e. deve contenere anche impegni specifici quali condotte riparatorie, restitutorie o risarcitorie? Si, per espressa previsione di cui all'art. 464bis c.p.p.
- Il programma di trattamento predisposto dall'u.e.p.e. deve contenere anche le modalità di reinserimento sociale, che coinvolgono l'imputato e la sua famiglia? Si, ove ciò risulti necessario e possibile.
- Il programma di trattamento predisposto dall'u.e.p.e. deve contenere anche prescrizioni attinenti il lavoro di pubblica utilità? Si, per espressa previsione di cui all'art. 464bis c.p.p.
- Il programma di trattamento predisposto dall'u.e.p.e. deve contenere anche prescrizioni comportamentali inerenti la dimora, la libertà di movimento, il divieto di frequentare determinati locali? Si, per espressa previsione di cui all'art. 464bis c.p.p.
- Il programma di trattamento predisposto dall'u.e.p.e. deve contenere anche prescrizioni sulle condotte di mediazione con la persona offesa? Si, ove possibile.
- Impugnazione proposta da un soggetto che non vi ha interesse; impugnazione presentata senza osservare le disposizioni relative alla forma e alla presentazione. A norma di quanto dispone l'art. 591, c.p.p. quale tra le precedenti costituisce inammissibilità dell'impugnazione? Tutte quelle citate.
- Impugnazione proposta da un soggetto non legittimato; impugnazione presentata oltre i termini. A norma di quanto dispone l'art. 591, c.p.p. quale tra le precedenti costituisce inammissibilità dell'impugnazione? Tutte quelle citate.
- In ordine agli effetti derivanti dal riconoscimento del concorso formale o della continuazione, il giudice dell'esecuzione può concedere la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale? Si, per espressa previsione di cui all'art. 671 del c.p.p.
- In ordine agli effetti derivanti dal riconoscimento del concorso formale o della continuazione, il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena? Si, per espressa previsione di cui all'art. 671 del c.p.p.
- In quale dei seguenti casi il giudice pronuncia ordinanza di inammissibilità di messa alla prova, per carenza dei presupposti formali dell'istanza? Istanza non proposta dall'imputato personalmente ma dal difensore non munito di procura speciale.
- In quale dei seguenti casi il giudice pronuncia ordinanza di inammissibilità di messa alla prova, per carenza dei presupposti formali dell'istanza? Istanza proposta dall'imputato per iscritto ma con sottoscrizione non autenticata nelle forme previste dall'art. 583 comma 3 c.p.p.
- In quale dei seguenti casi il giudice pronuncia ordinanza di inammissibilità di messa alla prova, per carenza dei presupposti formali dell'istanza? Istanza presentata senza l'attestato di presentazione della richiesta del programma di trattamento dell'u.e.p.e.
- In quale dei seguenti casi il giudice pronuncia ordinanza di inammissibilità di messa alla prova, per carenza dei requisiti sostanziali? Istanza presentata da imputato per reati puniti con pena detentiva superiore a quattro anni.
- In quale dei seguenti casi il giudice pronuncia ordinanza di inammissibilità di messa alla prova, per carenza dei requisiti sostanziali? Istanza presentata da imputato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
- In quale dei seguenti casi il giudice pronuncia ordinanza di inammissibilità di messa alla prova, per carenza dei requisiti sostanziali? Istanza presentata da imputato che abbia già goduto del beneficio.