Elenco in ordine alfabetico delle domande di Quesiti 201-300
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- Dispone il comma 2, art. 308, c.p.p. 308 introdotto dalla legge n. 47/2015 che le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. Il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti? Si, qualora siano state disposte per esigenze probatorie.
- Dispone il nuovo comma 3-bis, art. 275, c.p.p. che nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui art. 275-bis, comma 1. L'introduzione del nuovo comma 3-bis: Mira ad incentivare il ricorso agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.
- Dispone la novella che ha modificato l'art. 274 del c.p.p. che le misure cautelari sono disposte, tra l'altro, quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo: Non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
- Dispone l'art. 420-bis del c.p.p. che se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove? Si, ha diritto di formulare richiesta di prove e può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte.
- Dispone l'art. 420-bis del c.p.p. che se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza. Nel corso del giudizio di primo grado l'imputato può chiedere la rinnovazione di prove già assunte? Si, ha diritto di formulare richiesta di prove e può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte.
- Dispone l'art. 420-quinquies c.p.p. che alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione per irreperibilità dell'imputato o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso: Il giudice analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale.