Elenco in ordine alfabetico delle domande di Quesiti 001-100
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- La competenza per materia si determina in base alla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Il giudice di pace è competente: Per le cause relative all'apposizione di termini ed osservanza delle distanze.
- La competenza per materia si determina in base alla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Il giudice di pace è competente: Per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case
- La competenza per materia si determina in base alla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Il tribunale è competente: Per le cause relative allo stato ed alla capacità delle persone e ai diritti onorifici.
- La competenza per materia si determina in base alla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Il tribunale è competente: Per le cause di querela di falso
- La competenza per materia si determina in base alla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Il tribunale è competente: Per le cause con espropriazione forzata
- La competenza per territorio è determinata in base a specifici criteri di collegamento tra la singola controversia e lo specifico ambito territoriale in cui il giudice-ufficio giudiziario estrinseca la sua competenza. Foro generale delle persone fisiche (art.18 c.p.c.): È competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, o se sconosciuti, quello del luogo in cui ha la dimora
- La competenza per territorio è determinata in base a specifici criteri di collegamento tra la singola controversia e lo specifico ambito territoriale in cui il giudice-ufficio giudiziario estrinseca la sua competenza. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute (art.19 c.p.c.), salvo che la legge disponga altrimenti: È competente il giudice del luogo dove la persona giuridica convenuta ha la sede
- La competenza per territorio è determinata in base a specifici criteri di collegamento tra la singola controversia e lo specifico ambito territoriale in cui il giudice-ufficio giudiziario estrinseca la sua competenza. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie (art.21 c.p.c.), per le cause aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e distanze, è competente: Il giudice del luogo ove è ubicato l'immobile.
- La competenza per territorio è determinata in base a specifici criteri di collegamento tra la singola controversia e lo specifico ambito territoriale in cui il giudice-ufficio giudiziario estrinseca la sua competenza. Per le azioni possessorie (art.21 c.p.c.) e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente: Il giudice del luogo ove è avvenuto il fatto denunciato.
- La competenza per territorio è determinata in base a specifici criteri di collegamento tra la singola controversia e lo specifico ambito territoriale in cui il giudice-ufficio giudiziario estrinseca la sua competenza. Foro per le cause ereditarie (art.22 c.p.c.), è competente: Il giudice del luogo dell'aperta successione.
- La competenza per territorio è determinata in base a specifici criteri di collegamento tra la singola controversia e lo specifico ambito territoriale in cui il giudice-ufficio giudiziario estrinseca la sua competenza. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali (art.24 c.p.c.): È competente il giudice del luogo di esercizio della tutela o dell'amministrazione patrimoniale.
- La competenza per territorio è determinata in base a specifici criteri di collegamento tra la singola controversia e lo specifico ambito territoriale in cui il giudice-ufficio giudiziario estrinseca la sua competenza. Foro dell'esecuzione forzata (art.26 c.p.c.), è competente per l'esecuzione forzata su cose mobili e immobili: Il giudice del luogo in cui le cose si trovano.
- La competenza per territorio è determinata in base a specifici criteri di collegamento tra la singola controversia e lo specifico ambito territoriale in cui il giudice-ufficio giudiziario estrinseca la sua competenza. Foro dell'esecuzione forzata (art.26 c.p.c.), è competente per l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare: Il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.
- La competenza per territorio è determinata in base a specifici criteri di collegamento tra la singola controversia e lo specifico ambito territoriale in cui il giudice-ufficio giudiziario estrinseca la sua competenza. Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione (art.27 c.p.c.), per le cause di opposizione all'esecuzione forzata è competente: Il giudice del luogo dell'esecuzione.
- La competenza per valore si determina in base al valore economico del petitum mediato (bene della vita) avuto di mira dall'attore, cristallizzato nella domanda. Il giudice di pace è competente: In generale, per le cause fino a euro 5.000.
- La competenza per valore si determina in base al valore economico del petitum mediato (bene della vita) avuto di mira dall'attore, cristallizzato nella domanda. Il giudice di pace è competente: Per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti purché il valore non superi euro 20.000.
- La competenza per valore si determina in base al valore economico del petitum mediato (bene della vita) avuto di mira dall'attore, cristallizzato nella domanda. Il tribunale decide: Per le cause che non siano di competenza di altro giudice nonché per tutte le cause di valore superiore indeterminabile.
- L'art. 111 della Costituzione stabilendo che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità tra le stesse e davanti ad un giudice terzo ed imparziale, con una ragionevole durata, sancisce uno dei principi in materia di processo civile; ossia: Principio del giusto processo
- L'art. 111 della Costituzione stabilendo che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, sancisce uno dei principi in materia di processo civile; ossia: Principio dell'obbligo di motivazione.
- L'art. 116 del c.p.c. stabilendo che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, sancisce uno dei principi in materia di processo civile; ossia: Libera valutazione delle prove
- L'art. 16 del D.L. n. 179/2012 prevede il deposito in cancelleria della comunicazione e della notificazione: Tra l'altro nel caso di inottemperanza all'obbligo di istituzione e comunicazione della pec.
- L'art. 16 del D.L. n. 179/2012 prevede il deposito in cancelleria della comunicazione e della notificazione: Tra l'altro nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. casella piena, scaduta)
- L'art. 16 del D.L. n. 179/2012 prevede la comunicazione nelle forme ordinarie ai sensi degli artt. 136, terzo comma e 137 e seguenti del c.p.c., nei casi in cui non sia possibile procedere: Per causa non imputabile al destinatario (es. problemi di connessione tra sistemi).
- L'art. 25 della Costituzione stabilendo che il giudice deve essere individuato sulla base di criteri preesistenti rispetto al sorgere della controversia, sancisce uno dei principi in materia di processo civile; ossia: Principio del giudice naturale.
- Le funzioni dell'ufficiale giudiziario possono riassumersi in: funzioni preparatorie, funzioni esecutive, funzione documentale. Svolge funzioni documentale: Quando documenta le attività che gli competono.
- Le funzioni dell'ufficiale giudiziario possono riassumersi in: funzioni preparatorie, funzioni esecutive, funzione documentale. Svolge funzioni esecutive: Quando compie una serie di attività che hanno carattere materiale, ma pur sempre giurisdizionale, quali, ad esempio, il pignoramento mobiliare, l'ingiunzione al debitore, la vendita di beni mobili.
- Le funzioni dell'ufficiale giudiziario possono riassumersi in: funzioni preparatorie, funzioni esecutive, funzione documentale. Svolge funzioni preparatorie: Quando esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'atto da notificarsi
- Le funzioni dell'ufficiale giudiziario possono riassumersi in: funzioni preparatorie, funzioni esecutive, funzione documentale; quando compie una serie di attività che hanno carattere materiale, ma pur sempre giurisdizionale, quali, ad esempio, il pignoramento mobiliare, l'ingiunzione al debitore, la vendita di beni mobili, svolge funzione: Esecutive
- Le funzioni dell'ufficiale giudiziario possono riassumersi in: funzioni preparatorie, funzioni esecutive, funzione documentale; quando esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'atto da notificarsi: Svolge funzioni preparatorie.
- Le mancate notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario sono eseguite mediante deposito in cancelleria (art. 16, D.L. n. 179/2012). L'avviso di mancata consegna: È pubblicato sul portale dei servizi telematici, accessibile ai difensori previa identificazione.
- Le notificazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite (art. 16, D.L. n. 179/2012): Esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
- Le parti del processo civile hanno una denominazione diversa a seconda dell'azione esercitata; nel giudizio di cassazione assumono la denominazione di: Ricorrente e resistente
- Le parti del processo civile hanno una denominazione diversa a seconda dell'azione esercitata; nel processo cautelare assumono la denominazione di: Ricorrente e resistente
- Le parti del processo civile hanno una denominazione diversa a seconda dell'azione esercitata; nel processo di appello assumono la denominazione di: Appellante e appellato
- Le parti del processo civile hanno una denominazione diversa a seconda dell'azione esercitata; nel processo di cognizione assumono la denominazione di: Attore e convenuto
- Le parti del processo civile hanno una denominazione diversa a seconda dell'azione esercitata; nel processo di esecuzione assumono la denominazione di: Ricorrente o pignorante e debitore escusso