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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Quesiti dal n.6001 al n.7000

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Tizio e Caio sono gli unici soci della societa' in nome collettivo "Alfa s.n.c. di Tizio e C." della quale Tizio e' l'unico amministratore e rappresentante. Tizio e Caio si recano dal notaio al fine di apportare delle modificazioni all'atto costitutivo. Chiedono, quindi, al notaio a quali obblighi di iscrizione debbano adempiere. Il notaio rispondera' che:   Tizio deve richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni stesse
Tizio e Caio, coltivatori diretti, e Sempronio, commerciante, sono gli unici soci di una societa' semplice avente ad oggetto l'esercizio dell'agricoltura. Essi convengono di sciogliere la societa' e nominano quali liquidatori Tizio e Sempronio, conferendo loro il potere di agire anche disgiuntamente. Tizio e Sempronio intraprendono una nuova operazione. In questo caso:   Essi rispondono personalmente e solidalmente per l'affare intrapreso, in quanto non potevano intraprendere nuove operazioni
Tizio e Caio, soci della "Alfa societa' in nome collettivo di Tizio" avente durata fino al 31 dicembre 2001, deliberano la proroga della durata al 31 dicembre 2030. Sempronio, creditore particolare di Tizio, come puo' tutelarsi?   Puo' fare opposizione alla proroga, entro tre mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese
Tizio e Caio, soci della societa' in nome collettivo "Alfa s.n.c. di Tizio e C.", con sede in Milano, si recano dal notaio al fine di istituire una sede secondaria della societa', con rappresentanza stabile, a Roma. Chiedono al notaio quali obblighi di deposito, ai fini dell'iscrizione, prevede il codice civile. Il notaio rispondera' che:   l'istituzione della sede secondaria deve essere denunciata per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese di Milano ed un estratto dell'atto deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Roma, entro trenta giorni dall'istituzione
Tizio e Caio, soci per quote uguali della societa' "Alfa societa' in nome collettivo di Tizio", si recano dal notaio Romolo Romani in quanto intendono ridurre il capitale della societa' da euro cinquantamila a euro diecimila mediante contestuale rimborso ai soci delle quote pagate; chiedono al notaio di redigere l'atto relativo, da cui risulti espressamente il rimborso a ciascun socio della somma di euro ventimila e la corrispondente quietanza. Il notaio risponde che:   la riduzione di capitale puo' essere deliberata, ma non possono essere contestualmente rimborsate ai soci le quote pagate
Tizio e Mevio sono rispettivamente socio accomandatario amministratore e socio accomandante della societa' "Zeta s.a.s di Tizio e C.". Entrambi hanno riscosso utili non realmente conseguiti dalla societa' ma risultanti dal bilancio regolarmente approvato. In tal caso:   Mevio non e' tenuto alla restituzione degli utili se riscossi in buona fede, mentre Tizio e' tenuto in ogni caso alla restituzione
Tizio, Caio e Sempronio hanno costituito fra loro la societa' in nome collettivo "La Margherita di Tizio, Caio e Sempronio s.n.c.". In seguito al decesso di Sempronio, Tizio e Caio chiedono al notaio se sia possibile conservare nella ragione sociale il nome del socio defunto. Il notaio rispondera' che:   La societa' puo' conservare nella ragione sociale il nome del socio defunto se gli eredi di questi vi consentano
Tizio, Caio e Sempronio hanno costituito tra loro la societa' in nome collettivo "La Margherita di Tizio, Caio e Sempronio s.n.c.". In seguito al recesso del socio Sempronio, Tizio e Caio chiedono al notaio se sia possibile conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto. Il notaio rispondera' che:   La societa' puo' conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto se questi vi consente
Tizio, Caio e Sempronio hanno costituito una societa' in accomandita semplice della quale Tizio e' socio accomandatario e amministratore, Caio e Sempronio sono i soci accomandanti. La costituzione e' avvenuta con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate in tempi differenti da tre diversi notai. poiche' l'atto costitutivo non e' stato depositato nel termine di legge presso il competente ufficio del registro delle imprese, Caio, la cui sottoscrizione e' stata autenticata per prima, si reca dal notaio che ha autenticato la sua sottoscrizione chiedendo chiarimenti per il mancato deposito. Il notaio gli dira':   che obbligato al deposito era solo Tizio
Tizio, Caio e Sempronio hanno tra loro costituito, mediante scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono state autenticate, una societa' in nome collettivo. Tenuto conto che Tizio e Caio hanno conferito denaro e Sempronio la propria opera e che l'amministrazione spetta congiuntamente a tutti i soci, per le obbligazioni sociali, oltre il patrimonio della societa':   rispondono i tre soci personalmente e solidalmente
Tizio, Caio e Sempronio in sede di costituzione della societa' in nome collettivo "La Margherita di Tizio, Caio e Sempronio s.n.c." vogliono inserire nei patti sociali una clausola che limiti la responsabilita' di Caio per le obbligazioni sociali e chiedono al notaio se tale patto abbia effetto nei confronti dei terzi. Il notaio richiesto dira':   Tale patto non ha effetto nei confronti dei terzi
Tizio, Caio e Sempronio sono gli unici soci della societa' in accomandita semplice " Alfa di Tizio e C. s.a.s.", della quale Tizio e' l'unico socio accomandatario e legale rappresentante. I predetti si recano dal notaio al fine di apportare delle modificazioni all'atto costitutivo e gli chiedono a quali obblighi di iscrizione debbano adempiere. Il notaio rispondera' che:   Tizio deve richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni stesse
Tizio, Caio e Sempronio vogliono costituire una societa' in nome collettivo avente ad oggetto il commercio di beni immobili. perche' la societa' possa essere iscritta nel registro delle imprese l'atto costitutivo deve risultare:   Da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
Tizio, Caio e Sempronio, soci della societa' "Alfa societa' in nome collettivo di Tizio", con scrittura privata autenticata dal notaio Romolo Romani deliberano il trasferimento della sede della societa' da Roma a Milano. Gli stessi chiedono al notaio se tale modificazione sia opponibile ai terzi anche prima della sua iscrizione nel registro delle imprese. Il notaio risponde:   no, a meno che si provi che i terzi ne erano a conoscenza
Tizio, Caio e Sempronio, unici soci della societa' "Tizio societa' in nome collettivo", con sede in Roma e nella quale soltanto Tizio ha i poteri di amministrazione e rappresentanza, intendono istituire in Torino una sede secondaria della societa' con una rappresentanza stabile; chiedono al notaio Romolo Romani se a tal fine sia necessario l'intervento notarile. Il notaio rispondera':   si', perche' l'istituzione di una sede secondaria con una rappresentanza stabile integra una modificazione dell'atto costitutivo
Tizio, Caio, Mevio, Livio, Filano e Martino sono gli unici soci con quote uguali della "Alfa S.n.c. di Filano", con sede in Roma e di cui sono amministratori in via disgiuntiva Filano e Martino. In seguito ad un grave incidente stradale, Mevio subisce irreversibili danni cerebrali che ne determinano una totale incapacita' d'intendere e di volere con la conseguente interdizione e nomina di un tutore nella persona di Sempronio. Tizio, Caio e Martino intendono deliberare la esclusione del socio Mevio e a tal fine si recano dal notaio Romolo Romani per avere chiarimenti sui consensi occorrenti; il notaio rispondera' che:   essi possono deliberare l'esclusione in quanto rappresentano la maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere
Tizio, Caio, Sempronio e Mevio sono gli unici soci di una societa' in nome collettivo iscritta nel registro delle imprese, della quale sono amministratori i soli Tizio e Caio. Se i soci convengono di ampliare l'oggetto sociale, all'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto modificativo redatto per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate devono provvedere:   Tizio e Caio nel termine di trenta giorni
Tizio, creditore della "Alfa societa' in nome collettivo di Caio e C.", in liquidazione, puo' pretendere il pagamento dal socio Caio?   No, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale
Tizio, Mevio e Caio, soci della societa' "Alfa societa' in nome collettivo di Tizio", con scrittura privata autenticata il 2 febbraio 2003, hanno deliberato la proroga al 31 dicembre 2030 della societa', la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2004. La delibera viene iscritta nel registro delle imprese il 2 marzo 2003. Il 10 aprile 2003 Sempronio, creditore particolare di Tizio, fa opposizione alla proroga della societa'. Tizio, Mevio e Caio chiedono al notaio quali siano le conseguenze di tale opposizione. Il notaio risponde che:   se l'opposizione e' accolta, la societa' deve liquidare la quota di Tizio
Tizio, nominato liquidatore della societa' in nome collettivo "Alfa s.n.c. di Tizio e Caio", in seguito all'impugnazione da parte di uno dei soci del bilancio finale e del piano di riparto, vorrebbe restare estraneo sia alle questioni relative alla liquidazione che a quelle relative alla divisione. A norma del codice civile Tizio:   puo' solo chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali puo' restare estraneo
Tizio, nominato liquidatore della societa' in nome collettivo "Alfa snc di Tizio e Caio", avendo ultimato tutte le operazioni di liquidazione ed avendo compilato il bilancio finale provvede a comunicarlo ai soci, a mezzo raccomandata, unitamente alla proposta del piano di riparto. Caio, unico socio che non concorda sull'operato del liquidatore, intende proporre impugnativa. In questa ipotesi:   Caio puo' autonomamente impugnare il bilancio ed il piano di riparto entro due mesi dalla comunicazione contenente il bilancio sottoscritto dai liquidatori ed il relativo piano di riparto
Tizio, socio accomandante della societa' "La Margherita societa' in accomandita semplice di Caio" intende cedere la propria quota. Salvo diversa disposizione nell'atto costitutivo, perche' la quota possa essere ceduta con effetto verso la societa' e' necessario:   Il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale
Tizio, socio accomandatario di una societa' in accomandita semplice, muore lasciando unica erede la moglie Tizia la quale non intende entrare a far parte della compagine sociale. poiche' nulla dispone il contratto sociale, gli altri soci:   Devono liquidare la quota all'erede a meno che preferiscano sciogliere la societa'
Tizio, socio di una societa' in nome collettivo, muore lasciando unica erede la moglie Tizia la quale non vuole entrare a far parte della compagine sociale. poiche' nulla dispone il contratto sociale, gli altri soci:   Devono liquidare la quota all'erede a meno che preferiscano sciogliere la societa'