Elenco in ordine alfabetico delle domande di Quesiti dal n.6001 al n.7000
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- Nel caso di morte di uno dei soci di una societa' in nome collettivo, gli eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica tale causa di scioglimento? Si'
- Nel caso in cui in una societa' in accomandita semplice siano venuti a mancare tutti gli accomandatari, l'amministratore provvisorio nominato dagli accomandanti per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione: Non assume la qualita' di socio accomandatario
- Nella "Speranza s.a.s. di Tizio e Caio", il cui capitale e' di 100.000 euro, le quote di partecipazione di Tizio e di Caio, soci accomandatari, sono pari rispettivamente ad euro 10.000 e ad euro 20.000 e le quote di partecipazione di Sempronio e di Mevio, soci accomandanti, sono pari rispettivamente ad euro 20.000 e ad euro 50.000. Essendo scaduti gli amministratori in carica, a suo tempo nominati con atto separato, tutti e quattro i soci si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono se si potra' procedere alla nuova nomina, anche nel caso in cui vi sia contrasto tra i soci, precisandogli che manca una specifica disposizione nei patti sociali. Il notaio rispondera' che sono necessari: il consenso di Tizio e di Caio e l'approvazione di Mevio
- Nella societa' di persone, in mancanza di apposita pattuizione, qualora i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci: i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie nei limiti della rispettiva responsabilita' e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite
- Nella societa' in accomandita semplice i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi: dei soci della societa' in nome collettivo
- Nella societa' in accomandita semplice un socio accomandatario puo' esercitare per conto proprio o altrui un'attivita' concorrente con quella della societa'? Si', ma solo con il consenso degli altri soci o, in mancanza, solo se l'esercizio dell'attivita' concorrente preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza
- Nella societa' in nome collettivo "ALFA" in liquidazione, i cui soci sono Tizio, Caio e Sempronio, dopo l'estinzione dei debiti sociali e il rimborso dei conferimenti residua una somma di denaro. In base ai patti sociali, Tizio ha diritto a una maggior quota di guadagni ed e' obbligato a sopportare la maggior parte di eventuali perdite, mentre Caio ha conferito piu' degli altri. La somma residuata dovra' essere cosi' ripartita: Tizio avra' diritto ad una quota della somma residuata maggiore di quella spettante a ciascuno degli altri due soci
- Nella societa' in nome collettivo il socio puo' esercitare per conto proprio o altrui attivita' concorrente con quella della societa'? Si', ma solo con il consenso degli altri soci o, in mancanza, solo se l'esercizio dell'attivita' concorrente preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza
- Nella societa' in nome collettivo la ragione sociale deve essere costituita: Dal nome di uno o piu' soci con l'indicazione del rapporto sociale
- Nella societa' in nome collettivo l'istituzione di sedi secondarie con rappresentanza stabile: deve essere denunciata per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' iscritta la societa' entro trenta giorni dall'istituzione
- Nella societa' in nome collettivo regolarmente iscritta ed il cui termine di durata non sia stato prorogato, il creditore particolare del socio, finche' dura la societa', puo' chiedere la liquidazione della quota del socio debitore? No