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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Quesiti dal n.4001 al n.5000

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Terzo e' debitore di una somma di denaro nei confronti di Primo. Terzo e Secondo convengono che quest'ultimo assuma il debito di Terzo. In assenza di una dichiarazione liberatoria espressa da parte di Primo, l'adesione di questi libera Terzo nei confronti dello stesso?   Si', solo se la liberazione di Terzo costituisce condizione espressa della stipulazione fra Terzo e Secondo
Terzo, debitore nei confronti di Secondo, assegna a quest'ultimo il nuovo debitore Primo il quale si obbliga nei confronti di Secondo. Secondo dichiara espressamente di liberare Terzo. Se Primo diviene insolvente successivamente all'assunzione del debito nei confronti di Secondo, puo' quest'ultimo agire nei confronti di Terzo?   No, salvo che Secondo ne abbia fatto espressa riserva
Tizio a titolo di permuta ha trasferito a Caio, come proprio, un terreno di proprieta' di Sempronio. Caio, che successivamente alla conclusione del contratto, viene a conoscenza che il terreno non e' di Tizio, ne puo' chiedere la risoluzione?   Si', purche' frattanto Tizio non gliene abbia fatto acquistare la proprieta'
Tizio acquista da Caio un appartamento in Roma per il quale il venditore aveva ottenuto, all'epoca del suo acquisto, un mutuo da Sempronio garantito da ipoteca di primo grado concessa da Mevio su un cespite di sua proprieta'. Tizio nell'atto di acquisto si accolla il debito residuo di Caio verso Sempronio e quest'ultimo, presente alla stipula, aderisce alla stipulazione dichiarando espressamente di liberare il debitore originario Caio. In tal caso la garanzia ipotecaria:   si estingue, se Mevio non consente espressamente a mantenerla
Tizio acquista da Caio una enciclopedia illustrata. Successivamente, nel rispetto degli accordi contrattuali, Caio comunica a Tizio che l'enciclopedia si trova presso il proprio negozio e che pertanto puo' passare a ritirarla. Tizio, piu' volte sollecitato, non si presenta. In questo caso:   Caio puo' depositare l'enciclopedia per conto e a spese di Tizio in un locale di pubblico deposito oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta, dando a Tizio pronta notizia del deposito eseguito
Tizio cede a Caio il credito che vanta verso Sempronio. A norma del codice civile, la cessione ha effetto nei confronti di Sempronio:   quando Sempronio l'ha accettata o gli e' stata notificata
Tizio cede in permuta a Caio un immobile del valore di trecentomila euro, e Caio, allo stesso titolo, cede a Tizio un diamante del valore di cinquecentomila euro. Nel contratto le parti inseriscono un patto che esclude la garanzia di Caio per i vizi del diamante. Il patto:   non ha effetto qualora Caio abbia in mala fede taciuto a Tizio i vizi del diamante
Tizio che, senza delegazione del debitore Caio, assume il debito di questi verso il creditore Sempronio, puo' opporre allo stesso Sempronio le eccezioni relative ai suoi rapporti con Caio?   No, se non si e' convenuto diversamente
Tizio compratore del fondo Tuscolano, gravato da ipoteca a lui nota al momento dell'acquisto, a norma del codice civile ed in assenza di specifiche pattuizioni al riguardo:   Non puo' chiedere la risoluzione del contratto e il venditore e' tenuto verso di lui solo per il caso di evizione
Tizio deve a Caio cinquemila euro a titolo di mutuo. A sua volta Caio deve a Tizio cinquemila euro quale prezzo di una compravendita. Successivamente Caio cede a Sempronio il credito vantato nei confronti di Tizio. La cessione non viene accettata da Tizio, ma gli viene notificata. Divenuti esigibili entrambi i crediti, Tizio puo' opporre a Sempronio in compensazione il credito verso Caio?   Si'
Tizio deve a Caio euro cinquemila a titolo di mutuo. A sua volta Caio deve a Tizio cinquemila euro quale prezzo di una compravendita. Successivamente Caio cede a Sempronio il credito vantato nei confronti di Tizio. La cessione non viene accettata da Tizio ne' gli viene notificata. Divenuti esigibili entrambi i crediti, Tizio puo' opporre a Sempronio in compensazione il credito verso Caio?   Si'
Tizio deve a Caio euro cinquemila a titolo di mutuo. A sua volta Caio deve a Tizio euro cinquemila quale prezzo di una compravendita. Successivamente Caio cede a Sempronio il credito vantato nei confronti di Tizio, che accetta puramente e semplicemente la cessione. Divenuti esigibili entrambi i crediti, Tizio puo' opporre in compensazione a Sempronio il credito verso Caio?   No
Tizio e Caio concludono il contratto di vendita di un appartamento e chiedono al notaio di inserirvi una clausola con la quale viene affidata al comune amico Sempronio, avvocato, la determinazione del prezzo. Il notaio rispondera' che:   La clausola puo' essere inserita
Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita nel quale sono inserite alcune clausole nulle non sostituite di diritto da norme imperative. A norma del codice civile, la nullita' di tali clausole:   Importa la nullita' dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.
Tizio e Caio hanno concluso un contratto di somministrazione, rimettendo al mero arbitrio di un terzo la determinazione della prestazione dedotta in contratto. Tale determinazione puo' eventualmente essere impugnata dai contraenti ?   No, se non provano la mala fede del terzo.
Tizio e Caio hanno stipulato nel 1998 un contratto di somministrazione di derrate alimentari da parte di Tizio a favore di Caio, con consegne mensili e pagamento entro quindici giorni dalla consegna. A causa del mancato pagamento di due consegne Tizio ottiene la risoluzione del contratto per inadempimento di Caio e pretende da quest'ultimo la restituzione di tutti i prodotti consegnati fin dall'inizio del contratto. In questo caso:   Caio non e' tenuto a restituire quanto a lui somministrato prima dell'inadempimento
Tizio e Caio hanno stipulato un contratto a prestazioni corrispettive in cui Caio ha approfittato dello stato di bisogno di Tizio imponendo prestazioni notevolmente sproporzionate a proprio vantaggio. Tizio ha domandato la rescissione del contratto. Caio puo' chiedere la convalida del contratto?   No, mai
Tizio e Caio hanno stipulato un contratto in base al quale Caio si obbliga a ristrutturare, entro un anno, la villa al mare di Tizio. Le parti hanno pattuito, per il semplice ritardo nella consegna, una penale di duemila Euro. Alla scadenza del termine i lavori non sono ancora terminati in quanto nel frattempo Caio ha accettato un nuovo importante lavoro; Tizio non puo' provare di aver subito danni a causa del ritardo nella consegna. In questo caso la penale per il ritardo:   e' comunque dovuta
Tizio e Caio hanno svolto trattative per la vendita del fondo Tusculano attualmente coltivato a frutteto alle seguenti condizioni: a) prezzo di Euro 150.000 da pagarsi per Euro 100.000 contestualmente alla conclusione del contratto di vendita e per Euro 50.000 a due anni dalla data del contratto stesso; b) consegna del bene al compratore contestualmente alla conclusione del contratto. Si recano quindi dal notaio Romolo Romani per la stipula dell'atto e per avere specifici chiarimenti in ordine ai loro accordi sul prezzo e sulla consegna. Il notaio rispondera' che:   sulla parte di prezzo non ancora pagato alla consegna decorreranno gli interessi fino al pagamento, salva diversa pattuizione
Tizio e Caio hanno svolto trattative per la vendita del fondo Tusculano, coltivato a frutteto, stabilendo un prezzo di 380.000 euro da pagarsi interamente a tre anni dalla data del contratto di compravendita ma accordandosi per la consegna del bene alla conclusione del contratto stesso. Essi si recano quindi dal notaio Romolo Romani per la stipula dell'atto e per avere chiarimenti in ordine agli accordi raggiunti con riferimento al prezzo e alla consegna. Il notaio rispondera' loro che:   sul prezzo decorreranno gli interessi dalla data della consegna del bene a quella di pagamento, salva diversa pattuizione
Tizio e Caio sono comproprietari, per quote uguali, di un appartamento. Tizio, per far fronte a rilevanti ed impreviste spese, si trova costretto a vendere la sua quota sull'appartamento riservandosi, pero', il diritto di riscattarla dall'acquirente Mevio entro i successivi cinque anni. Decorsi tre anni da tale vendita Caio intende chiedere la divisione giudiziale dell'appartamento. In questo caso Caio:   deve proporre la domanda anche nei confronti di Tizio
Tizio e Caio sono comproprietari, per quote uguali, di una villetta. Caio, per far fronte a rilevanti ed impreviste spese, si trova costretto a vendere la sua quota sull'intera villetta riservandosi il diritto di riscattarla dall'acquirente Mevio entro i successivi cinque anni. Decorsi tre anni da tale vendita Tizio intende chiedere la divisione giudiziale della villetta. In questo caso Tizio:   deve proporre la domanda anche nei confronti di Caio
Tizio e Caio sono reciprocamente debitore e creditore della somma di euro centomila, ma per il debito di Caio, Tizio ha spontaneamente e gratuitamente concesso una dilazione nel pagamento. In questo caso:   la dilazione non e' di ostacolo alla compensazione
Tizio e Caio, agricoltori, sono condebitori in solido verso Sempronio di una somma di danaro a titolo di mutuo e, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, e' stata costituita ipoteca su un fondo rustico di proprieta' di Tizio e su un appartamento di proprieta' di Caio. Successivamente Tizio e Sempronio convengono espressamente di novare l'obbligazione originaria e di sostituirla con l'obbligo, a carico del solo Tizio ma con effetto liberatorio per entrambi i condebitori, di effettuare determinati lavori nella prossima stagione su terreni dello stesso Sempronio. In tal caso l'ipoteca a garanzia del credito anteriore:   puo' essere riservata soltanto sul terreno del debitore Tizio
Tizio e Caio, fratelli agricoltori, sono condebitori in solido verso Sempronio di una somma di danaro a titolo di mutuo e, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, e' stata costituita ipoteca su un fondo rustico di proprieta' di Tizio e su un appartamento di proprieta' di Caio. Successivamente Tizio e Sempronio convengono che l'obbligazione di restituire la somma di danaro mutuata venga sostituita dall'obbligo, a carico del solo Tizio, ma con effetto liberatorio per entrambi i condebitori, di effettuare determinati lavori nella prossima stagione su terreni dello stesso Sempronio. In tal caso la garanzia del credito anteriore:   puo' essere riservata soltanto sul terreno del debitore Tizio che fa la novazione
Tizio e Caio, Martino e Sempronio, rispettivamente coniuge e unici figli di Tizia deceduta senza lasciare disposizioni testamentarie, ricevono in eredita' da Tizia un fabbricato in Roma. Essi, con unico contratto ricevuto dal notaio Romolo Romani, hanno venduto congiuntamente l'intero fabbricato a Filano, riservandosi il diritto di riscattarlo entro quattro anni. Dopo due anni Tizio intende esercitare il riscatto. In tal caso, sempre che Filano non esiga che Tizio, Caio, Martino e Sempronio esercitino congiuntamente il diritto di riscatto sopra l'intero fabbricato:   Tizio puo' esercitare il diritto di riscatto solo per la quota di un terzo
Tizio e Caio, Martino e Sempronio, rispettivamente coniuge e unici figli di Tizia deceduta senza lasciare disposizioni testamentarie, ricevono in eredita' da Tizia un fabbricato in Roma. Essi, con unico contratto ricevuto dal notaio Romolo Romani, hanno venduto l'intero fabbricato a Filano, riservandosi il diritto di riscattarlo entro quattro anni. Dopo due anni Caio intende esercitare il riscatto. In tal caso, sempre che Filano non esiga che Tizio, Caio, Martino e Sempronio esercitino congiuntamente il diritto di riscatto sopra l'intero fabbricato:   Caio puo' esercitare il riscatto solo per la quota di due noni
Tizio e' creditore chirografario di Caio della somma di diecimila euro per effetto di un contratto tra di loro intercorso. Sempronio e' anch'egli creditore di Caio, ma il suo credito e' garantito da un pegno concesso dal debitore. Se Tizio paga a Sempronio la somma di cui costui era creditore verso Caio, la surrogazione ha luogo?   Si', di diritto
Tizio e' creditore chirografario di Caio della somma di diecimila euro per effetto di un contratto tra di loro intercorso. Sempronio e' anch'egli creditore di Caio, ma il suo credito e' garantito da un'ipoteca concessa dal debitore sul proprio fondo Tusculano. Se Tizio paga a Sempronio la somma di cui costui era creditore verso Caio, la surrogazione ha luogo?   Si', di diritto
Tizio e' creditore di Caio della somma di diecimila Euro in virtu' di un contratto tra loro stipulato. affinche' il debitore Caio possa costituire in mora il creditore Tizio, e' valida l'offerta reale fatta prima della scadenza del termine?   No, se il termine e' stato stipulato in favore del creditore
Tizio e' creditore di Caio di una somma di danaro e Sempronio ha concesso, a garanzia di tale debito, ipoteca sul proprio fondo Tusculano, mentre Mevio ha prestato fideiussione a garanzia dello stesso debito. Dovendo, pero', Sempronio vendere tale fondo, si accorda con Tizio affinche' questi, verso il corrispettivo di una somma di danaro, rinunci alla garanzia ipotecaria. In tal caso il creditore Tizio:   deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore Caio e del fideiussore Mevio
Tizio e' creditore di Caio di una somma e, a garanzia dell'adempimento, e' stata iscritta ipoteca su di un immobile del debitore. La rinunzia da parte di Tizio alla garanzia ipotecaria prima dell'adempimento fa presumere la remissione del debito?   No
Tizio e' creditore di Caio di una somma e, a garanzia dell'adempimento, e' stata iscritta ipoteca su un immobile di un terzo. La rinunzia da parte di Tizio alla garanzia ipotecaria prima dell'adempimento fa presumere la remissione del debito?   No
Tizio e' creditore di Caio di una somma e, a garanzia dell'adempimento, ha ricevuto in pegno un bene mobile. La rinunzia da parte di Tizio a tale garanzia prima dell'adempimento fa presumere la remissione del debito?   No
Tizio e' creditore di Caio di una somma e, per l'adempimento del debito, Sempronio ha prestato fideiussione. La remissione del debito accordata da Tizio nei confronti di Caio libera il fideiussore Sempronio?   Si'
Tizio e' creditore di Caio e, a garanzia del debito, Sempronio ha consentito l'iscrizione di una ipoteca su un proprio immobile. Se Mevio paga il debito di Caio e Tizio lo surroga nei suoi diritti, tale surrogazione ha effetto anche contro il terzo datore d'ipoteca?   Si', purche' la surrogazione sia annotata in margine all'iscrizione dell'ipoteca
Tizio e' creditore di Caio per avergli prestato la somma di ventimila Euro da restituire entro un anno. Caio sei mesi dopo il prestito, d'accordo con Sempronio, simula la vendita a costui del fondo Tusculano, unico bene immobile di proprieta' dello stesso Caio. Mevio, sentendosi garantito dal fatto che Sempronio, sinora nullatenente, ha acquistato il fondo Tusculano, gli presta la somma di diecimila Euro. Nel conflitto tra Tizio e Mevio, entrambi creditori chirografari:   prevarra' Tizio, poiche' il suo credito e' anteriore all'atto simulato
Tizio e' debitore di Caio della somma di diecimila Euro per effetto di un contratto tra gli stessi intercorso, e a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione Filano ha concesso ipoteca sul proprio fondo Tuscolano. A norma del codice civile, al fine della messa in mora del creditore Caio, il debitore Tizio puo' subordinare l'offerta reale della prestazione al consenso di Caio necessario per liberare il fondo Tuscolano dall'ipoteca?   Si', in ogni caso
Tizio e' debitore di Caio della somma di diecimila Euro, oltre interessi legali dal giorno della scadenza, per effetto di un contratto tra gli stessi intercorso. Egli deve adempiere la sua obbligazione fra quindici giorni e tale termine nel contratto era stato previsto espressamente a favore del creditore Caio. Tizio vorrebbe costituire in mora Caio e si reca dal notaio Romolo Romani per incaricarlo di effettuare l'offerta reale della somma suddetta. Il notaio gli rispondera' che, affinche' l'offerta sia valida, e' necessario tra l'altro:   che il termine sia scaduto, in quanto stipulato in favore del creditore
Tizio e' debitore di Caio di una somma di danaro e Mevio ha costituito, a garanzia di tale debito, ipoteca sul proprio fondo Tusculano. Filano, senza esservi delegato da Tizio, ne assume il debito verso Caio e quest'ultimo espressamente libera Tizio dalla sua obbligazione. In tal caso la garanzia ipotecaria costituita sul fondo Tusculano:   si estingue, se Mevio non consente espressamente a mantenerla
Tizio e' debitore di Caio di una somma di danaro e Mevio ha costituito, a garanzia di tale debito, ipoteca sul proprio fondo Tusculano. Tizio assegna al suo creditore Caio un nuovo debitore, Sempronio, il quale si obbliga verso il creditore al pagamento del debito; Caio libera espressamente Tizio dalla sua obbligazione. In tal caso la garanzia ipotecaria costituita sul fondo Tusculano:   si estingue, se Mevio non consente espressamente a mantenerla
Tizio e' debitore di una somma di denaro nei confronti di Caio. Tizio e Sempronio convengono che quest'ultimo assuma il debito di Tizio. In assenza di una dichiarazione liberatoria espressa da parte di Caio, l'adesione di questi libera Tizio nei confronti dello stesso?   Si', solo se la liberazione di Tizio costituisce condizione espressa della stipulazione fra Tizio e Sempronio
Tizio e' debitore nei confronti del suocero Caio della corresponsione di un assegno alimentare dell'importo di cinquecento euro. A sua volta Caio e' debitore nei confronti del genero Tizio della restituzione di un frigorifero del valore di cinquecento euro ricevuto dallo stesso Tizio in comodato. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio contro Tizio per l'adempimento dell'obbligazione alimentare. Si verifica la compensazione tra i due debiti?   No
Tizio e' debitore nei confronti del suocero Caio della corresponsione di un assegno alimentare dell'importo di euro cinquecento. A sua volta Caio e' debitore nei confronti del genero Tizio della restituzione di una bicicletta del valore di euro cinquecento ricevuta dallo stesso Tizio in deposito gratuito. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio contro Tizio per l'adempimento dell'obbligazione alimentare. Si verifica la compensazione tra i due debiti?   No
Tizio e' debitore nei confronti del suocero Caio della corresponsione di un assegno alimentare dell'importo di euro cinquecento. A sua volta Caio e' debitore nei confronti del genero Tizio della restituzione di una scrivania del valore di euro cinquecento ricevuta dallo stesso Tizio in deposito. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio contro Tizio per l'adempimento dell'obbligazione alimentare. Si verifica la compensazione tra i due debiti?   No
Tizio e' debitore nei confronti del suocero Caio della corresponsione di un assegno alimentare dell'importo di euro cinquecento. A sua volta Caio e' debitore nei confronti del genero Tizio della somma di euro cinquecento per l'acquisto di un frigorifero regolarmente consegnatogli. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio contro Tizio per l'adempimento dell'obbligazione alimentare. Si verifica la compensazione tra i due debiti?   No
Tizio e' debitore nei confronti di Caio della restituzione di un frigorifero del valore di euro cinquecento ricevuto da quest'ultimo in deposito gratuito. A sua volta Caio e' debitore nei confronti di Tizio della restituzione di una bicicletta del valore di euro cinquecento ricevuta dallo stesso Tizio in comodato. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio contro Tizio per la restituzione del frigorifero. Si verifica la compensazione tra i due debiti?   No
Tizio e' debitore nei confronti di Caio della restituzione di una scrivania del valore di euro cinquecento ricevuta da quest'ultimo in deposito. A sua volta Caio e' debitore nei confronti di Tizio della restituzione di una bicicletta del valore di euro cinquecento ricevuta dallo stesso Tizio in comodato. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio contro Tizio per la restituzione della scrivania. Si verifica la compensazione tra i due debiti?   No
Tizio e' obbligato a consegnare a Caio, entro un determinato termine, una scrivania da questi precedentemente acquistata. In pendenza del termine per la consegna, a causa di un improvviso terremoto, la scrivania perisce totalmente residuando di essa alcuni pezzi. In tal caso il debitore:   si libera dall'obbligazione consegnando al creditore quanto residua dal perimento totale della scrivania
Tizio e' obbligato nei confronti di Caio a consegnargli una collezione di rari merletti antichi; la collezione di merletti e' stata conservata da Tizio in una cassetta di sicurezza presso una banca; la notte precedente il giorno previsto per la consegna divampa un terribile incendio accidentale nel caveau della banca in cui si trova la cassetta di sicurezza nella quale e' stata depositata la collezione e, a seguito dell'incendio, la maggior parte dei merletti antichi viene distrutta. Tizio, appresa la notizia, si reca da un notaio di fiducia per avere chiarimenti sulla sorte della sua obbligazione nei confronti di Caio, il quale non ha mai nascosto di tenere particolarmente ai merletti in quanto appartenuti alla sua amatissima madre ormai scomparsa da anni. Il notaio rispondera' che:   poiche' la prestazione e' divenuta impossibile solo in parte e per causa non imputabile a Tizio, quest'ultimo si libera dall'obbligazione consegnando a Caio i merletti rimasti
Tizio e' obbligato nei confronti di Caio a consegnargli una determinata valigia. A causa di un incendio, avvenuto senza colpa di Tizio, la valigia viene completamente distrutta. Tizio ottiene a titolo di risarcimento dalla compagnia di assicurazione una somma pari al valore della valigia. In tal caso, Caio:   puo' esigere da Tizio la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento
Tizio e' obbligato nei confronti di Caio alla restituzione della somma di diecimila euro, per un mutuo da questi concessogli e relativamente al quale Caio aveva accordato gratuitamente a Tizio, prima della scadenza, una dilazione per la restituzione della somma data a mutuo. A sua volta Caio deve a Tizio la somma di diecimila euro quale prezzo di acquisto di un autoveicolo da questi vendutogli. Essendo divenuto esigibile il credito di Tizio, Caio si rivolge al notaio per sapere se possa opporre in compensazione il credito che vanta verso Tizio. Il notaio rispondera' che:   la dilazione concessa gratuitamente da Caio non e' di ostacolo alla compensazione
Tizio ha accettato con il beneficio dell'inventario l'eredita' devolutagli dal padre Caio dal quale e' stato nominato unico erede. Tizio paga con denaro proprio a Sempronio, creditore chirografario del defunto, la somma di diecimila Euro. In questo caso Tizio e' surrogato nei diritti del creditore?   si', di diritto
Tizio ha acquistato da Caio il fondo Tusculano per la somma di diecimila euro ma deve ancora versare a saldo del prezzo la somma di seimila euro. Prima del pagamento del saldo, Tizio scopre che l'immobile e' gravato da un'ipoteca per cinquemila euro in favore di Sempronio a garanzia di un credito di quest'ultimo verso Caio. Se Tizio paga a Sempronio la somma di cui costui era creditore verso Caio, la surrogazione ha luogo?   Si', di diritto
Tizio ha acquistato da Caio un appartamento a Pescara. Successivamente Tizio, per evitare di subire l'evizione di detto appartamento da parte di Sempronio che vanta legittimamente dei diritti su di esso paga a Sempronio la somma di euro ventimila. Caio:   Puo' liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia per l'evizione con il rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese
Tizio ha acquistato da Caio un appartamento del valore di 400.000 Euro assumendo varie obbligazioni nei confronti di Caio. Successivamente rivende l'appartamento a Mevio, il quale in buona fede trascrive il suo acquisto. Caio a sua volta agisce per la risoluzione del contratto per inadempimento da parte di Tizio delle obbligazioni convenute e trascrive la domanda di risoluzione dopo la trascrizione dell'acquisto di Mevio. La sentenza di risoluzione del contratto:   non pregiudica i diritti acquistati da Mevio
Tizio ha acquistato da Caio un appartamento in Torino. poiche' Tizio ha evitato l'evizione dell'immobile da parte di Sempronio mediante il pagamento di una somma di denaro, Caio:   puo' liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia con il rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese;
Tizio ha acquistato da Caio un appartamento in Torino. Tizio, convenuto da Sempronio che pretende di avere diritti sull'immobile, non chiama in causa Caio ed e' condannato con sentenza passata in giudicato. In questo caso Tizio:   perde il diritto alla garanzia se Caio prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda
Tizio ha acquistato da Caio un casolare in Toscana. Successivamente Tizio viene convenuto da Sempronio che pretende di avere dei diritti su detto casolare. Tizio, che non ha chiamato in causa Caio per evizione, viene condannato con sentenza passata in giudicato. In questa ipotesi:   Tizio perde il diritto alla garanzia se Caio prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda di Sempronio
Tizio ha acquistato da Caio una cosa gravata da un vizio che la rende inidonea all'uso a cui e' destinata. Sussistendo le condizioni per poter scegliere tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, Tizio opta per quest'ultima a mezzo di domanda giudiziale. In questo caso:   La scelta e' irrevocabile e Tizio non puo' piu' chiedere la riduzione del prezzo
Tizio ha assunto nei confronti di Caio una obbligazione alternativa per la quale, a scelta del creditore, dovra' restaurare gli affreschi della villa di Anzio di proprieta' di Caio o, alternativamente, restaurargli un quadro antico. Se la prestazione di restaurare il quadro antico diviene impossibile per colpa del debitore Tizio, il creditore:   puo' scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno
Tizio ha assunto nei confronti di Caio una obbligazione alternativa per la quale, a scelta del creditore, dovra' restaurare gli affreschi della villa di proprieta' di Caio o, alternativamente, restaurargli un quadro antico. Se la prestazione di restaurare il quadro antico diviene impossibile per colpa del creditore Caio, il debitore:   e' liberato dall'obbligazione, salvo che il creditore preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno
Tizio ha assunto nei confronti di Caio una obbligazione alternativa per la quale, a scelta del debitore, dovra' restaurare gli affreschi della villa di proprieta' di Caio o, alternativamente, restaurargli un quadro antico. Se la prestazione di restaurare il quadro antico diviene impossibile per colpa del creditore Caio, il debitore:   e' liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento del danno
Tizio ha ceduto a Caio un suo credito verso Sempronio e la cessione e' stata regolarmente notificata al debitore ceduto che pero' non l'ha accettata. In questo caso la compensazione che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al cedente:   Puo' essere opposta al cessionario, salvo che per i crediti sorti posteriormente alla notificazione
Tizio ha comprato da Caio un bene mobile riservandosi di nominare quale acquirente altra persona nel termine di quindici giorni. Successivamente Tizio non effettua, nel termine stabilito, la dichiarazione di nomina e pertanto il contratto di vendita:   produce i suoi effetti tra Tizio e Caio
Tizio ha comprato da Caio un fondo in Asti. Tizio, convenuto da Sempronio, riconosce spontaneamente il diritto da questi vantato sull'immobile. In questo caso Tizio:   perde il diritto alla garanzia se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione
Tizio ha comprato il fondo Tuscolano con pagamento del prezzo dilazionato. Prima della scadenza di una delle rate del prezzo viene a conoscenza dell'esistenza di vincoli gravanti sull'immobile derivanti da sequestro non dichiarati dal venditore nel contratto e da lui stesso ignorati al momento dell'acquisto. A norma del codice civile, Tizio quale tra i seguenti rimedi puo' adottare?   Puo' sospendere il pagamento del prezzo
Tizio ha comprato il fondo Tuscolano con pagamento del prezzo dilazionato. Prima della scadenza di una delle rate del prezzo, viene a conoscenza dell'esistenza di garanzie reali gravanti sull'immobile, non dichiarate dal venditore nel contratto e da lui stesso ignorate al momento dell'acquisto. A norma del codice civile, Tizio quale tra i seguenti rimedi puo' adottare?   Puo' sospendere il pagamento del prezzo
Tizio ha comprato il fondo Tuscolano con pagamento del prezzo dilazionato. Prima della scadenza di una delle rate del prezzo, viene a conoscenza dell'esistenza di una ipoteca non dichiarata dal venditore nel contratto e da lui stesso ignorata al momento dell'acquisto. A norma del codice civile egli:   Puo' sospendere il pagamento del prezzo
Tizio ha concluso un contratto con cui ha concesso a Sempronio in locazione un terreno di proprieta' di Caio affermando di essere speciale procuratore del proprietario. Tizio, pero', ha agito senza aver mai ricevuto alcuna procura da Caio; in tal caso il contratto potra' essere ratificato:   da Caio e tale facolta' si trasmette ai suoi eredi
Tizio ha inviato a Caio una lettera contenente l'accettazione di una proposta contrattuale da quest'ultimo formulata. Puo' Tizio revocare tale accettazione?   Si', purche' la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione
Tizio ha promesso contrattualmente a Caio che il terzo Sempronio eseguira' una certa prestazione. Nel caso in cui Sempronio non compia il fatto promesso, Tizio:   Deve indennizzare l'altro contraente Caio
Tizio ha promesso contrattualmente a Caio che il terzo Sempronio si obblighera' nei suoi confronti ad eseguire una certa prestazione. Nel caso in cui Sempronio rifiuti di obbligarsi, Tizio:   Deve indennizzare l'altro contraente Caio
Tizio ha ricevuto da Caio, proprietario del fondo Tuscolano, procura speciale per affittare detto fondo. Tizio conclude un contratto con cui concede in affitto a Sempronio non solo detto fondo ma anche quello limitrofo, sempre di proprieta' di Caio, spendendone il nome. Da chi potra' essere effettuata la ratifica?   Da Caio e tale facolta' si trasmette ai suoi eredi
Tizio ha venduto a Caio con riserva della proprieta' un appartamento per il prezzo di un milione di euro dilazionato in dieci rate da centomila euro ciascuna. Caio non adempie al pagamento della settima rata. In questo caso l'inadempimento di Caio:   non da' luogo alla risoluzione del contratto e Caio conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive perche' la singola rata non supera l'ottava parte del prezzo
Tizio ha venduto a Caio con riserva della proprieta' un appartamento per il prezzo di un milione di euro, dilazionato in dieci rate da centomila euro ciascuna. Caio non adempie al pagamento della prima rata. In questo caso l'inadempimento di Caio:   non da' luogo alla risoluzione del contratto e Caio conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive
Tizio ha venduto a Caio il fondo Tuscolano garantendogliene la liberta' da oneri o diritti reali o personali. Successivamente Caio viene a conoscenza che detto fondo e' gravato da una preesistente servitu' non apparente che ne diminuisce il libero godimento. Cosa puo' fare Caio?   Puo' domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo
Tizio ha venduto a Caio il proprio appartamento in Roma riservandosi il diritto di riscattarlo entro i successivi tre anni. Decorsi due anni dalla vendita Tizio comunica a Caio la propria volonta' di riscattare l'appartamento e gli corrisponde le somme dovute per il rimborso del prezzo e delle spese sostenute per l'acquisto ma non quelle che Caio ha affrontato per le riparazioni necessarie. In questo caso Caio:   ha diritto di ritenere l'appartamento fino a che Tizio gli abbia rimborsato le spese per le riparazioni necessarie
Tizio ha venduto a Caio la proprieta' di un bene immobile e l'effetto traslativo e' stato differito fino alla scadenza di un termine fissato nel contratto di vendita. In pendenza di tale termine l'immobile perisce interamente per causa non imputabile a Tizio. In tal caso Caio e' liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione?   No, ancorche' il bene non sia stato consegnato all'acquirente
Tizio ha venduto a Caio la proprieta' di un bene immobile ed il trasferimento e' stato sottoposto a condizione sospensiva. Prima del verificarsi della condizione l'immobile perisce interamente per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tal caso Caio e' liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione?   Si'
Tizio ha venduto a Caio un appartamento e le parti hanno stabilito che il venditore potra', a sua scelta da effettuarsi entro tre mesi dalla vendita, esigere il prezzo pattuito o alternativamente ricevere da Caio la sua collezione di orologi d'epoca. Se il creditore non esercita la facolta' di scelta nel termine stabilito, questa:   passa al debitore
Tizio ha venduto a Caio un appartamento in Milano riservandosi il diritto di riscattarlo entro i successivi quattro anni.Un anno dopo l'acquisto, Caio, a garanzia di un mutuo quinquennale, concede ipoteca sull'appartamento dandone tempestiva comunicazione a Tizio che non manifesta alcuna opposizione.Approssimandosi la scadenza dei quattro anni, poiche' Tizio intende esercitare il riscatto, si reca dal notaio per avere chiarimenti in merito, anche in ordine alle conseguenze che possono derivargli dall'ipoteca iscritta sull'appartamento stesso. Il notaio rispondera' che:   Tizio dovra' esercitare il riscatto con le forme e le modalita' ordinarie e riacquistera' l'appartamento libero dall'ipoteca
Tizio ha venduto a Caio un appartamento in Roma del quale era in parte proprietario anche Mevio. Caio, che riteneva l'appartamento di esclusiva proprieta' di Tizio, puo' chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno?   Si', quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato l'appartamento senza quella parte di cui non e' divenuto proprietario
Tizio ha venduto a Caio un appartamento riservandosi il diritto di riaverne la proprieta' mediante la restituzione a Caio del prezzo e delle spese necessarie e utili. L'ipotesi descritta configura:   Una vendita con patto di riscatto
Tizio ha venduto a Caio un fondo con contratto sottoposto a condizione sospensiva. Qualora la condizione sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento:   La condizione si considera avverata
Tizio ha venduto a Caio una cosa, gravata da vizi facilmente riconoscibili, dichiarandola esente da vizi. In questa ipotesi il codice civile prevede che:   Tizio e' tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta
Tizio ha venduto a Caio una macchina da scrivere. In mancanza di patto e di usi contrari in ordine alla consegna, essendo le parti a conoscenza del luogo in cui il bene si trovava al tempo della vendita, dove deve avvenire la consegna medesima?   Nel luogo in cui si trovava il bene al tempo della vendita
Tizio ha venduto a Caio una villetta in Roma, con patto di riscatto da esercitarsi entro i successivi dieci anni. Trascorsi sette anni dalla vendita Tizio, volendo esercitare tale diritto, comunica a Caio la dichiarazione di riscatto e gli offre tutte le somme dovutegli per l'esercizio del riscatto stesso. poiche' Caio rifiuta di ricevere il pagamento, Tizio si rivolge al notaio Romolo Romani chiedendogli di procedere mediante offerta reale. Il notaio gli rispondera' che:   e' inutile procedere mediante offerta reale in quanto il diritto di riscatto non e' piu' esercitabile
Tizio ha venduto a Caio, su documenti, della merce attualmente depositata presso Sempronio. Tizio si libera dall'obbligo della consegna:   rimettendo a Caio il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto, o, in mancanza, dagli usi
Tizio ha venduto a Mevio un automezzo. Dopo la conclusione del contratto Mevio si accorge che l'automezzo e' affetto da vizi e pretende da Tizio il risarcimento dei danni. Tizio, che e' in buona fede, ritiene ingiustificata la pretesa di Mevio e si rivolge al proprio legale per essere assistito nella vicenda. Il legale gli rispondera':   Che e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa
Tizio ha venduto con contratto sottoposto a condizione sospensiva, la proprieta' di un bene immobile a Caio, che ha versato un acconto pari al quinto dell'intiero prezzo convenuto. Prima del verificarsi della condizione l'immobile perisce interamente per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tal caso Caio e' liberato dalla sua obbligazione?   Si'
Tizio ha venduto con patto di riscatto e muore lasciando piu' eredi. Ciascun coerede, sempre che il compratore non esiga il riscatto congiunto dell'intera cosa, puo' esercitare il diritto di riscatto:   Solo sopra la quota che gli spetta
Tizio ha venduto con patto di riscatto e muore lasciando piu' eredi. Uno di questi vuole esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota di sua spettanza; in questo caso il compratore:   Puo' esigere che tutti gli eredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa
Tizio ha venduto su documenti a Caio determinate merci ed ha consegnato a quest'ultimo i documenti relativi, che sono risultati regolari, chiedendo contestualmente il pagamento del prezzo. A norma del codice civile puo' Caio rifiutare il pagamento adducendo eccezioni relative alla qualita' e allo stato delle merci?   No, a meno che dette eccezioni risultino gia' dimostrate
Tizio intende acquistare un programma di contabilita' fiscale per personal computer, ma vorrebbe previamente valutarne l'aggiornamento e la compatibilita' con altri programmi gia' da lui posseduti. Il venditore Caio gli propone, pertanto, di stipulare un contratto di compravendita a prova. Tizio si reca dal notaio Romani per avere maggiori informazioni. Il notaio gli rispondera' che secondo il codice civile la vendita a prova:   si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso cui e' destinata
Tizio intende vendere a Caio il fondo Tusculano sottoponendo, pero', l'atto alla condizione sospensiva che, entro un anno dalla data dell'atto, venga prolungato l'acquedotto comunale che permettera' l'irrigazione del fondo medesimo. Le parti chiedono al notaio Romolo Romani di inserire nel contratto di vendita una clausola in base alla quale i frutti del fondo, durante la pendenza della condizione, vengano percepiti dall'acquirente; il notaio Romolo Romani rispondera' che:   la legge consente una simile pattuizione in mancanza della quale, ed in mancanza di diversa disposizione di legge, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si e' avverata
Tizio possiede una cava da cui estrae porfido che egli vende abitualmente al prezzo di mercato ai costruttori edili della zona. Caio, gia' cliente di Tizio ma che da undici anni non si rifornisce da lui per tale materiale, si reca presso la cava di Tizio e acquista tre tonnellate di porfido convenendo tempi e modalita' per la consegna, senza pero' determinare il prezzo del porfido ne' convenire il modo di determinarlo. In tale caso:   si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato da Tizio
Tizio prende a mutuo da una banca una somma di denaro per estinguere un debito che ha nei confronti di Mevio, debito garantito da un'ipoteca concessa da Filano. Se Tizio nell'atto di mutuo surroga la banca nei diritti del creditore Mevio, la surrogazione ha effetto anche contro Filano?   Si', purche' la surrogazione sia annotata in margine all'iscrizione dell'ipoteca
Tizio si e' obbligato a mantenere ferma, per la durata di un anno, una proposta contrattuale di vendita di un terreno. Decorsi tre mesi dalla proposta, Tizio muore. La morte di Tizio toglie efficacia alla proposta?   No, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia
Tizio si e' obbligato a trasferire a Caio il fondo Tuscolano entro un mese per un certo prezzo, e a carico della parte inadempiente e' stata pattuita una penale. Caio, che ha versato il corrispettivo pattuito, e non ha ottenuto nel termine convenuto l'adempimento da parte di Tizio, puo' chiedere insieme la prestazione principale e la penale?   No, a meno che la penale sia stata stipulata per il semplice ritardo
Tizio simula la vendita di un prezioso vaso cinese a favore di Caio, al solo scopo di sottrarre il bene all'esecuzione dei propri creditori. Successivamente, Caio dona, mediante atto pubblico, il vaso a Sempronio. L'acquisto di Sempronio e' valido?   Si', purche' sia in buona fede
Tizio vende a Caio il fondo Tuscolano effettuandone contestualmente la consegna e pattuendo invece che il prezzo dovra' essere pagato entro trenta giorni, senza convenire nulla circa il luogo del pagamento. In tale ipotesi dove dovra' essere eseguito il pagamento?   Al domicilio del venditore
Tizio vende a Caio un appartamento gravato da un'ipoteca giudiziale, obbligandosi a far cancellare la detta ipoteca a sue esclusive cura e spese. I contraenti convengono altresi' espressamente che il contratto si risolva di diritto nel caso in cui Tizio non adempia la detta obbligazione secondo le modalita' stabilite e Caio dichiari a Tizio che intende valersi di detta pattuizione; la quale ultima, integra:   una clausola risolutiva espressa
Tizio vende a Caio un divano da trasportare da Torino a Palermo. Il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre:   dal giorno del ricevimento del divano
Tizio vende a Caio un immobile per il prezzo di euro duecentocinquantamila da pagare trascorsi due anni dalla trascrizione del contratto, rinunziando contestualmente all'iscrizione dell'ipoteca legale. Caio, dopo un anno dalla trascrizione, rivende a Sempronio lo stesso immobile per il prezzo di euro trecentomila, con atto regolarmente trascritto. Caio, scaduto il termine per adempiere, non paga il prezzo e Tizio, tempestivamente, chiede la risoluzione per inadempimento, trascrivendo la relativa domanda. Nel caso proposto:   L'acquisto di Sempronio non e' pregiudicato, perche' e' trascritto prima della domanda di risoluzione
Tizio vende, con patto di riscatto, la sua quota di un terzo sul fondo Tuscolano a Caio, il quale, con successivo atto di vendita, acquista la restante quota di due terzi del medesimo fondo da Sempronio e Mevio che si riservano anch'essi il diritto di riscatto. Decorso un anno dalla prima vendita e comunque entro la scadenza dei termini fissati per il riscatto in entrambi i contratti di vendita, Tizio si reca dal notaio Romolo Romani chiedendogli se egli possa esercitare il riscatto della quota di un terzo da lui venduta. Il notaio rispondera':   che il riscatto della quota indivisa puo' essere da Tizio esercitato separatamente, e Caio non ha la facolta' di esigere che Sempronio e Mevio esercitino congiuntamente a Tizio il diritto di riscatto, in quanto il fondo Tuscolano non e' stato venduto dai comproprietari congiuntamente e per intero
Tizio, al quale Caio ha conferito procura a vendere il fondo Tuscolano di sua proprieta', vuole acquistare lui stesso detto bene. Il contratto di vendita al quale intervenga solo Tizio nella duplice veste di acquirente e di procuratore del venditore Caio:   E' annullabile, a meno che Caio abbia specificamente autorizzato Tizio ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita' di conflitto di interessi
Tizio, al solo fine di trovare una ubicazione alla sua illecita attivita' di gestore del gioco di azzardo, acquista da Sempronio un immobile. Posto che la controparte non e' a conoscenza del motivo che ha spinto Tizio all'acquisto, puo' il contratto ritenersi nullo?   No, perche', pur essendo illecito il motivo che ha spinto Tizio a concludere il contratto, esso non e' comune ad entrambe le parti
Tizio, amministratore unico della societa' "Alfa s.p.a.", produttrice di scarpiere, conclude con Caio, rivenditore dello stesso prodotto, un contratto di vendita relativo ad una scarpiera in legno che abitualmente la societa' produce e vende. Tenuto conto che tale bene e' privo di un prezzo di borsa o di mercato e che le parti non hanno convenuto il prezzo ne' il modo di determinarlo, ne' esso e' stabilito per atto della pubblica autorita', si presume che le parti:   abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dalla societa' "Alfa s.p.a."
Tizio, approfittando dello stato di bisogno di Caio, per trarne vantaggio ha acquistato da quest'ultimo un appartamento del valore di 400.000 Euro per il prezzo, a corpo, di 100.000 Euro. Successivamente rivende l'appartamento a Mevio, il quale in buona fede trascrive il suo acquisto. Caio a sua volta agisce per la rescissione del primo contratto e trascrive la domanda di rescissione dopo la trascrizione dell'acquisto di Mevio. La sentenza di rescissione del contratto:   non pregiudica i diritti acquistati da Mevio
Tizio, artigiano ebanista, e' debitore di Caio di una somma di danaro a titolo di mutuo e, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, ha costituito ipoteca di primo grado sulla sua casa di Roma. Successivamente creditore e debitore stabiliscono concordemente che all'obbligo di versare la somma mutuata venga sostituito l'obbligo a carico di Tizio di realizzare alcuni mobili per la villa di Caio e, in tale accordo, le parti non hanno fatto alcun cenno all'ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione originaria. In tal caso l'ipoteca:   Si estingue, non avendo le parti convenuto espressamente di mantenerla per il nuovo credito
Tizio, Caio e Sempronio sono condebitori in solido nei confronti di Mevio a titolo di risarcimento danni della somma di diecimila Euro, oltre agli interessi legali. Tizio, che da molti anni e' amico di Mevio, raggiunge con costui un accordo transattivo in base al quale la somma dovuta a Mevio ammontera' a soli novemila Euro senza interessi di sorta, purche' il pagamento avvenga entro dieci giorni dall'accordo. Nei confronti degli altri debitori in solido, tale transazione:   non produce effetto se questi non dichiarano di volerne profittare
Tizio, Caio e Sempronio sono creditori in parti uguali ed in solido nei confronti di Filano di una somma di denaro. Questi effettua una transazione con il solo Tizio. In questo caso:   la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare
Tizio, Caio e Sempronio sono creditori in solido in parti uguali verso Martino della somma di dodicimila euro. In forza di disposizione testamentaria, alla morte di Tizio, Martino diventa suo erede universale. In tale ipotesi sussiste ancora il credito solidale di Caio e Sempronio nei confronti di Martino?   Si', per ottomila euro
Tizio, Caio e Sempronio sono creditori in solido in parti uguali verso Martino della somma di quindicimila euro. In forza di disposizione testamentaria, alla morte di Tizio, Martino diventa suo erede universale. In tale ipotesi sussiste ancora il credito solidale di Caio e Sempronio nei confronti di Martino?   Si', per diecimila euro
Tizio, Caio e Sempronio sono creditori in solido nei confronti di Mevio a titolo di risarcimento del danno della somma di diecimila Euro, oltre agli interessi legali. Mevio, che da molti anni e' amico di Tizio, raggiunge con costui un accordo transattivo in base al quale la somma dovuta ammontera' a soli novemila Euro senza interessi di sorta, purche' il pagamento avvenga entro dieci giorni dall'accordo. Nei confronti degli altri creditori in solido, tale transazione:   non produce effetto se questi non dichiarano di volerne profittare
Tizio, Caio e Sempronio sono creditori solidali nei confronti del debitore Mevio. La remissione del debito fatta solo da Tizio libera il debitore anche verso gli altri creditori?   Si', ma solo per la parte spettante al creditore che ha fatto la remissione
Tizio, Caio e Sempronio sono debitori in parti uguali ed in solido nei confronti di Filano di una somma di denaro. Questi effettua una transazione con il solo Tizio. In questo caso:   la transazione non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare
Tizio, Caio e Sempronio, proprietari per quote uguali di un fabbricato in Roma, con unico contratto ricevuto dal notaio Romolo Romani hanno venduto congiuntamente l'intero piano terra di tale fabbricato a Filano, riservandosi il diritto di riscattarlo entro quattro anni. Dopo due anni Tizio intende esercitare il riscatto. In tal caso, sempre che Filano non esiga che tutti i venditori esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intero piano terra, Tizio:   potra' esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che gli spettava
Tizio, Caio e Sempronio, proprietari per quote uguali di un fabbricato in Roma, con unico contratto ricevuto dal notaio Romolo Romani hanno venduto congiuntamente l'intero piano terra di tale fabbricato a Filano, riservandosi il diritto di riscattarlo entro quattro anni. Dopo due anni Tizio intende esercitare il riscatto. In tal caso, sempre che Filano non esiga che tutti i venditori esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intero piano terra, Tizio:   potra' esercitare il diritto di riscatto solo per la quota di un terzo
Tizio, Caio, Filano e Sempronio sono comproprietari, per quote uguali, di un fabbricato composto da sette unita' immobiliari. Tizio, per far fronte a rilevanti ed impreviste spese, si trova costretto a vendere la sua quota dell'intero fabbricato, riservandosi il diritto di riscattarla dall'acquirente Mevio entro i successivi cinque anni. Decorsi tre anni da tale vendita Caio intende chiedere la divisione giudiziale dell'intero fabbricato. In questo caso Caio dovra' proporre la domanda:   nei confronti di Tizio, Filano, Sempronio e Mevio
Tizio, Caio, Mevio e Sempronio hanno stipulato un contratto in cui le prestazioni di ciascuno di essi sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, ma la sola prestazione di Caio e' da considerarsi essenziale. L'inadempimento di Tizio, che non ha scarsa importanza:   comporta la risoluzione del contratto rispetto al solo Tizio
Tizio, Caio, Mevio e Sempronio hanno stipulato un contratto in cui le prestazioni di ciascuno di essi sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, ma la sola prestazione di Caio e' da considerarsi essenziale. L'inadempimento di Caio, che non ha scarsa importanza:   comporta la risoluzione del contratto rispetto a tutti i contraenti
Tizio, Caio, Sempronio e Filano sono creditori in solido in parti uguali verso Martino della somma di diecimila euro. In forza di disposizione testamentaria, alla morte di Tizio, Martino diventa suo erede universale. In tale ipotesi sussiste ancora il credito solidale di Caio, Sempronio e Filano nei confronti di Martino?   Si', per settemilacinquecento euro
Tizio, Caio, Sempronio e Filano sono creditori in solido in parti uguali verso Martino della somma di dodicimila euro. In forza di disposizione testamentaria, alla morte di Tizio, Martino diventa suo erede universale. In tale ipotesi sussiste ancora il credito solidale di Caio, Sempronio e Filano nei confronti di Martino?   Si', per novemila euro
Tizio, Caio, Sempronio e Filano sono creditori in solido in parti uguali verso Martino della somma di quattordicimila euro. In forza di disposizione testamentaria, alla morte di Tizio, Martino diventa suo erede universale. In tale ipotesi sussiste ancora il credito solidale di Caio, Sempronio e Filano nei confronti di Martino?   Si', per diecimilacinquecento euro
Tizio, Caio, Sempronio e Filano sono creditori in solido in parti uguali verso Martino della somma di ventimila euro. In forza di disposizione testamentaria, alla morte di Tizio, Martino diventa suo erede universale. In tale ipotesi sussiste ancora il credito solidale di Caio, Sempronio e Filano nei confronti di Martino?   Si', per quindicimila euro
Tizio, Caio, Sempronio e Filano sono debitori in solido in parti uguali verso Martino della somma di diecimila euro. In forza di disposizione testamentaria, alla morte di Martino, Tizio diventa suo erede universale. In tale ipotesi sussiste ancora il debito solidale di Caio, Sempronio e Filano nei confronti di Tizio?   Si', per settemilacinquecento euro
Tizio, Caio, Sempronio e Filano sono debitori in solido in parti uguali verso Martino della somma di dodicimila euro. In forza di disposizione testamentaria, alla morte di Martino, Tizio diventa suo erede universale. In tale ipotesi sussiste ancora il debito solidale di Caio, Sempronio e Filano nei confronti di Tizio?   Si', per novemila euro
Tizio, Caio, Sempronio, Filano e Mevio sono creditori in solido in parti uguali verso Martino della somma di quindicimila euro. In forza di disposizione testamentaria, alla morte di Tizio, Martino diventa suo erede universale. In tale ipotesi sussiste ancora il credito solidale di Caio, Sempronio, Filano e Mevio nei confronti di Martino?   Si', per dodicimila euro
Tizio, che senza delegazione del debitore Caio, assume il debito di questi verso il creditore Sempronio, puo' opporre a quest'ultimo la compensazione che Caio avrebbe potuto opporre allo stesso Sempronio?   No, quantunque la compensazione si sia verificata prima dell'espromissione
Tizio, che si e' obbligato a mantenere ferma una proposta contrattuale per un certo tempo, diviene incapace prima che sia scaduto il termine fissato. In questo caso la proposta:   resta efficace, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia
Tizio, che vuole vendere un appartamento di sua proprieta' sito in Roma, conferisce all'amico Caio la relativa procura senza dargli particolari istruzioni o autorizzazioni e senza avere determinato il contenuto del contratto. Utilizzando tale procura Caio vende a se stesso l'appartamento di Tizio. Tale contratto e':   annullabile per conflitto d'interessi soltanto su azione proposta da Tizio
Tizio, commerciante di ghiaia, la vende abitualmente al prezzo di mercato ai costruttori edili della zona. Caio, gia' cliente di Tizio ma che da molti anni non si rifornisce da lui per tale materiale, si reca da Tizio e acquista tre tonnellate di ghiaia convenendo tempi e modalita' di consegna, senza pero' determinare il prezzo della ghiaia ne' convenire il modo di determinarlo. Tale contratto e':   valido, e si presume che Caio e Tizio abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato da quest'ultimo
Tizio, compratore del fondo Tuscolano, subisce l'evizione totale del fondo stesso per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere su di esso; il venditore, a norma del codice civile, tra l'altro:   E' tenuto a risarcire il compratore del danno
Tizio, compratore del fondo Tuscolano, viene a conoscenza che la cosa vendutagli risulta gravata da garanzie reali non dichiarate dal venditore e dal compratore stesso ignorate al momento dell'acquisto. A norma del codice civile Tizio, che ha gia' pagato integralmente il prezzo, quale tra i seguenti rimedi puo' adottare?   Puo' far fissare dal giudice un termine alla scadenza del quale, se la cosa non e' liberata, il contratto e' risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno
Tizio, compratore del fondo Tuscolano, viene a conoscenza che la cosa vendutagli risulta gravata da ipoteca non dichiarata dal venditore e da lui stesso ignorata al momento dell'acquisto. A norma del codice civile Tizio, che ha gia' pagato integralmente il prezzo, quale tra i seguenti rimedi puo' adottare?   Puo' far fissare dal giudice un termine alla scadenza del quale, se la cosa non e' liberata, il contratto e' risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno
Tizio, compratore del fondo Tuscolano, viene a conoscenza che la cosa vendutagli risulta gravata da vincoli derivanti da sequestro non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati al momento dell'acquisto. A norma del codice civile Tizio, che ha gia' integralmente pagato il prezzo, quale tra i seguenti rimedi puo' adottare?   Puo' far fissare dal giudice un termine alla scadenza del quale, se la cosa non e' liberata, il contratto e' risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno
Tizio, con contratto per persona da nominare, ha acquistato da Caio un bene mobile. Successivamente, nel termine stabilito, e' stata fatta validamente la dichiarazione di nomina in favore di Sempronio. Quest'ultimo acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui:   Il contratto per persona da nominare fu stipulato
Tizio, con contratto simulato, vende a Caio il fondo Tuscolano, nuocendo al proprio creditore Sempronio. Caio, a sua volta, vende il fondo Tuscolano a Mevio che e' ignaro di aver acquistato da un proprietario solo apparente. Nel nostro caso, il creditore Sempronio:   Potra' opporre la simulazione a Mevio solo se la trascrizione della domanda di simulazione precede la trascrizione della vendita del fondo Tuscolano da Caio a Mevio
Tizio, con un contratto nullo per difetto di forma, ma trascritto, vende a Caio, acquirente in buona fede, il fondo Tuscolano di sua proprieta' e glielo consegna. Cosa accade se dopo undici anni Tizio pretende da Caio la restituzione del fondo Tuscolano?   Tizio puo' domandare la nullita' della vendita e quindi ottenere la restituzione del fondo Tuscolano in quanto l'usucapione a favore di Caio non si e' ancora verificata e l'azione di nullita' e' imprescrittibile
Tizio, con vendita simulata, aliena il fondo Tuscolano a Caio, Quest'ultimo, profittando dell'apparenza che lo rende proprietario di quel bene, lo vende a Sempronio che e' in buona fede. Nel nostro caso, Tizio:   Potra' opporre la simulazione solo se la trascrizione della domanda di simulazione e' avvenuta prima della trascrizione dell'acquisto di Sempronio
Tizio, con vendita simulata, trasferisce a Caio il fondo Tuscolano. Sempronio creditore di Caio procede al pignoramento del fondo Tuscolano. Puo' Tizio far valere la simulazione nei confronti di Sempronio?   No, se Sempronio era in buona fede
Tizio, concessionario Fiat che normalmente pratica il prezzo di listino, nell'ambito di una campagna pubblicitaria, con la quale promuove la vendita delle autovetture offrendo in omaggio un portachiavi in argento, conclude con Caio un contratto avente ad oggetto l'acquisto da parte di quest'ultimo di una autovettura Fiat Punto senza determinare il prezzo, ne' convenire il modo di determinarlo. In tale ipotesi:   si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo di listino normalmente praticato dal venditore
Tizio, creditore di Caio della somma di 10.000 euro rifiuta di accettare l'offerta reale fatta da Caio, eseguita a norma di legge. Il debitore Caio successivamente esegue il deposito del denaro, nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per la validita' del deposito, ma il creditore Tizio rifiuta di ricevere la somma offerta. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara valido il deposito, il creditore Tizio consente che il debitore Caio lo ritiri, in tal caso:   Il creditore puo' rivolgersi contro il debitore, ma non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito
Tizio, creditore di Caio della somma di 50.000 euro rifiuta di accettare l'offerta reale fatta da Caio, eseguita a norma di legge. Il debitore Caio successivamente esegue il deposito del denaro, nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per la validita' del deposito stesso. Il creditore Tizio accetta il deposito e successivamente consente che il debitore Caio lo ritiri, in tal caso:   Il creditore puo' rivolgersi contro il debitore, ma non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito
Tizio, creditore di Caio della somma di cinquemila euro, rifiuta di accettare l'offerta reale fatta da Caio, eseguita a norma di legge. Il debitore Caio successivamente esegue il deposito del denaro, nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per la validita' del deposito stesso, ma il creditore Tizio rifiuta di ricevere la somma offerta. Prima che il deposito sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato Caio lo ritira, in tal caso:   Caio non e' liberato dalla sua obbligazione
Tizio, creditore di Caio, ha dichiarato per iscritto di rimettere il debito e ha comunicato tale dichiarazione al debitore. L'obbligazione in tal caso si estingue?   Si', salvo che il debitore dichiari in un congruo termine di non volerne profittare
Tizio, debitore di Caio, delega Sempronio ad eseguire il pagamento. Sempronio, a sua volta debitore di Tizio, e' obbligato ad accettare l'incarico?   No, salvo gli usi diversi.
Tizio, debitore di Caio, gli assegna un nuovo debitore, il quale si obbliga verso Caio che dichiara espressamente di liberare Tizio. La fattispecie integra:   Una delegazione
Tizio, debitore di Caio, gli assegna un nuovo debitore, Sempronio, il quale si obbliga verso Caio. Tizio e' liberato dalla sua obbligazione?   No, salvo che Caio dichiari espressamente di liberarlo
Tizio, debitore di Caio, ha delegato Sempronio per eseguire il pagamento. In questo caso:   Sempronio puo' obbligarsi verso Caio, salvo che Tizio l'abbia vietato
Tizio, debitore nei confronti di Caio, assegna a quest'ultimo il nuovo debitore Mevio il quale si obbliga nei confronti di Caio. Caio dichiara espressamente di liberare Tizio. Se Mevio diviene insolvente successivamente all'assunzione del debito nei confronti di Caio, puo' quest'ultimo agire nei confronti di Tizio?   No, salvo che Caio ne abbia fatto espressa riserva
Tizio, imprenditore commerciale, nell'esercizio dell'impresa ha proposto a Caio la conclusione di un contratto. Prima dell'accettazione, Tizio diviene incapace. In tal caso la sua proposta perde efficacia?   No, salvo che si tratti di piccolo imprenditore o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze
Tizio, imprenditore commerciale, nell'esercizio dell'impresa ha proposto a Caio la conclusione di un contratto. Prima dell'accettazione, Tizio muore. In tal caso la sua proposta perde efficacia?   No, salvo che si tratti di piccolo imprenditore o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze
Tizio, imprenditore edile, e' debitore di Caio di una somma di danaro a titolo di mutuo e, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, e' stato costituito in pegno presso il domicilio di Caio un orologio d'oro di proprieta' di Tizio. Successivamente creditore e debitore stabiliscono concordemente che all'obbligo di versare la somma mutuata venga sostituito l'obbligo a carico di Tizio di realizzare alcuni lavori di ristrutturazione nella villa di Caio e, in tale accordo, le parti non hanno fatto alcun cenno al pegno costituito a garanzia dell'obbligazione originaria. In tal caso il pegno:   Si estingue, non avendo le parti convenuto espressamente di mantenerlo per il nuovo credito
Tizio, imprenditore edile, per non compromettere, con un atto di donazione, la reputazione della sua amica Caia, simula la vendita a favore di questa di un appartamento compreso in un fabbricato la cui costruzione, al momento dell'atto, non ha avuto ancora inizio. Tra Tizio e Caia, la donazione dissimulata:   Non produrra' effetto alcuno in qualunque forma sia concluso il contratto di vendita
Tizio, in data 13 gennaio 1999, ha venduto e contestualmente consegnato a Caio un appartamento locato a Mevio il quale paga regolarmente la pigione. poiche' Caio non disponeva dell'intera somma, le parti hanno convenuto di procrastinare il pagamento dell'intero prezzo al 31 dicembre 2001, senza dire nulla in ordine alla eventuale maturazione di interessi. Alla scadenza convenuta, nel presupposto che sia ancora in corso il contratto di locazione con Mevio, Tizio potra' pretendere:   Il prezzo piu' gli interessi legali dal 13 gennaio 1999
Tizio, morto di recente, aveva stipulato con la compagnia di assicurazione "Alfa s.p.a." una polizza assicurativa sulla propria vita a favore del nipote Sempronio e, con testamento olografo, aveva nominato erede universale Caio. Tizio conduceva in locazione un grande deposito di proprieta' della stessa "Alfa s.p.a." e per i due mesi precedenti alla sua morte non aveva pagato il canone di locazione dovuto. La suddetta compagnia di assicurazione potra' opporre a Sempronio:   esclusivamente le eccezioni fondate sul contratto stipulato da Tizio sulla propria vita a favore di Sempronio, ma non quelle fondate sul rapporto di locazione
Tizio, nell'esercizio della sua attivita' d'impresa, ha venduto a Caio una macchina da scrivere. In mancanza di patto e di usi contrari in ordine alla consegna, non essendo le parti a conoscenza del luogo in cui il bene si trovava al momento della vendita, dove deve avvenire la consegna medesima?   Nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa al tempo della vendita
Tizio, non avendo la disponibilita' della somma di denaro necessaria per pagare i costi di un delicato intervento chirurgico, vende per il prezzo di trecentocinquantamila euro il proprio appartamento in Roma avente il valore commerciale di un milione di euro a Sempronio, che era a conoscenza dello stato di bisogno di Tizio. Due mesi dopo la vendita, Filano propone a Sempronio di vendergli il predetto appartamento ma chiede che Tizio convalidi espressamente il precedente contratto di vendita. Il notaio Romolo Romani rispondera' che il contratto di vendita tra Tizio e Sempronio:   non puo' essere convalidato in quanto esso e' rescindibile
Tizio, noto agronomo, al quale e' stata conferita da Caio procura a vendere il fondo agricolo Tuscolano, induce Mevio a conferirgli procura a comprare un fondo agricolo e dopo una settimana conclude un contratto preliminare di vendita del fondo Tuscolano a Mevio, quale rappresentante di quest'ultimo e di Caio. In entrambe le procure e' espressamente prevista la facolta' di concludere preliminari, ma nessuna delle due contiene particolari autorizzazioni ne' indicazioni inerenti alla determinazione del contenuto del contratto di compravendita per il quale sono state conferite. Il contratto preliminare concluso da Tizio e':   annullabile su domanda di Mevio o di Caio, ma non di Tizio
Tizio, ottantenne, simulando un contratto di compravendita, dona alla giovane amica Caia l'unico immobile di sua proprieta'. Successivamente Tizio muore lasciando unica erede l'anziana moglie Mevia. Non essendo rimasto piu' nulla nell'asse ereditario, Filano, creditore del defunto Tizio da data anteriore al contratto di compravendita, certo che il contratto stipulato fra lo stesso Tizio e la giovane amica Caia sia simulato, intende esperire l'azione di simulazione avvalendosi di tre testimoni per fornirne la prova. In tal caso e' ammissibile la prova per testimoni della simulazione?   Si'
Tizio, pensionato, e Caia, casalinga, stipulano un contratto preliminare, predisposto da Tizio, di compravendita di una vecchia credenza di proprieta' di quest'ultimo. In tale contratto viene inserita una clausola, specificamente approvata per iscritto, che prevede, solo a favore del promittente venditore Tizio, la facolta' di recedere liberamente dal contratto stesso. Tale clausola:   e' efficace
Tizio, pensionato, e Caia, casalinga, stipulano un contratto preliminare, predisposto da Tizio, di compravendita di una vecchia macchina da cucire di proprieta' di quest'ultimo. In tale contratto viene inserita una clausola, specificamente approvata per iscritto, che prevede, a favore esclusivo del promittente venditore Tizio, la facolta' di recedere liberamente dal contratto stesso. Tale clausola:   e' efficace
Tizio, pensionato, ha promesso di vendere a Caia, casalinga, che ha promesso di acquistare, l'appartamento di sua proprieta' sito in Roma. Nel contratto preliminare e' stata inserita una clausola che limita la responsabilita' per colpa lieve di Tizio nel caso in cui non esegua esattamente la prestazione dovuta. Tenuto conto che il contratto preliminare di compravendita e' stato predisposto da Tizio, tale clausola, specificamente approvata per iscritto:   e' efficace
Tizio, pensionato, ha promesso di vendere a Mevia, casalinga, che ha promesso di acquistare, un piccolo alloggio di sua proprieta' sito in Roma. Nel contratto preliminare e' stata inserita una clausola, specificamente approvata per iscritto, che limita la responsabilita' per colpa lieve di Tizio, nel caso in cui non esegua esattamente la prestazione dovuta. Tenuto conto che il contratto preliminare di compravendita e' stato predisposto da Tizio, tale clausola:   e' efficace
Tizio, per non compromettere con un atto di donazione la reputazione della sua amica Caia, simula la vendita a favore di questa del fondo Tuscolano. Tra Tizio e Caia il contratto avra' effetto?   Si', solo se il contratto di vendita sia stipulato per atto pubblico e in presenza di due testimoni
Tizio, pizzaiolo, ha venduto a Mevio, falegname, un automezzo. Dopo la conclusione del contratto, Mevio si accorge che l'automezzo e' affetto da vizi, non facilmente riconoscibili, che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore e pretende da Tizio il risarcimento dei danni derivanti da tale diminuzione di valore. Tizio, che e' in buona fede, ritiene ingiustificata la pretesa di Mevio e si rivolge al proprio legale per essere assistito nella vicenda. Tenuto anche conto che il contratto di compravendita non contiene patti in ordine alla garanzia per i vizi della cosa venduta, il legale rispondera':   che Mevio ha diritto al risarcimento dei danni, salvo che Tizio provi di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa
Tizio, proprietario del fondo Corneliano, conclude con Caio un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il fondo suddetto e Tizio riceve a titolo di caparra la somma di euro cinquemila da Caio. A favore di entrambe le parti viene pattuito il diritto di recedere dal contratto fino al momento del contratto definitivo. Qualora Caio receda, egli:   Perde la caparra data
Tizio, proprietario del fondo Corneliano, conclude con Caio un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il fondo suddetto e Tizio riceve a titolo di caparra la somma di euro cinquemila da Caio. A favore di entrambe le parti viene pattuito il diritto di recedere dal contratto fino al momento del contratto definitivo. Qualora Tizio receda, egli deve restituire a Caio:   Il doppio della caparra ricevuta
Tizio, proprietario del fondo Corneliano, conclude con Caio un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il fondo suddetto. Caio consegna a titolo di caparra la somma di euro cinquantamila a Tizio a favore del quale viene espressamente pattuito il diritto di recedere dal contratto fino al momento del contratto definitivo. Qualora Tizio receda, egli deve restituire a Caio:   Il doppio della caparra ricevuta
Tizio, proprietario del fondo Corneliano, conclude con Caio un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il fondo suddetto; Tizio riceve a titolo di caparra la somma di euro venticinquemila da Caio a favore del quale viene espressamente pattuito il diritto di recedere dal contratto fino al momento del contratto definitivo. Qualora Caio receda, egli:   Perde la caparra data
Tizio, titolare di un' importante impresa edile, ha concluso con Caio, produttore di cemento, un contratto per la fornitura di trenta quintali alla settimana di cemento dall' 1.1.1999 al 31.1.2002. Nel contratto e' stata attribuita a Tizio la facolta' di recesso per un corrispettivo pari alla meta' del valore della fornitura ancora da eseguire, e da pagarsi entro sessanta giorni dalla manifestazione della volonta' di recedere. Volendo Tizio esercitare tale facolta', si reca dal notaio chiedendogli di ricevere il relativo atto. Il notaio rispondera':   che Tizio puo' esercitare la facolta' di recesso e pagare il corrispettivo entro i pattuiti sessanta giorni
Tizio, titolare di un' importante impresa edile, ha concluso con Caio, produttore di cemento, un contratto per la fornitura di trenta quintali alla settimana di cemento per la durata di anni due con inizio a tre mesi dalla data di conclusione del contratto. Nel contratto e' stata attribuita a Tizio la facolta' di recesso da esercitarsi verso la prestazione di un corrispettivo pari alla meta' del valore della fornitura ancora da eseguire. Volendo Tizio esercitare tale facolta', dopo sei mesi, si reca dal notaio chiedendogli di ricevere il relativo atto. Il notaio rispondera' che:   Tizio puo' esercitare la facolta' di recesso, ma questo ha effetto quando viene pagato il corrispettivo convenuto
Tizio, titolare di una importante impresa edile, ha concluso con Caio, produttore di cemento, un contratto per la fornitura di trenta quintali alla settimana di cemento per la durata di anni due con inizio a sei mesi dalla data di conclusione del contratto. Nel contratto e' stata prevista la facolta' di recesso per Tizio e questi, intendendo esercitare tale facolta', dopo un anno, si rivolge al notaio chiedendogli di ricevere il relativo atto. Il notaio gli rispondera':   Che potra' esercitare la facolta' di recesso, ma il recesso non avra' effetto per le prestazioni gia' eseguite
Tizio, volendo acquistare un terreno di proprieta' del fratello Caio e volendo evitare antipatiche discussioni sul prezzo, chiede al Notaio Romolo Romani di inserire nel contratto di vendita la clausola con la quale le parti affidano la determinazione dello stesso ad una terza persona che si impegnano ad eleggere di comune accordo entro tre mesi dal rogito. In tal caso:   Il contratto e' valido ed e' altresi' valida la clausola
Tizio, volendo donare un appartamento alla sua amica Caia, per evitare pettegolezzi, simula una vendita a favore di questa. Il contratto di vendita viene redatto per atto pubblico e con assistenza dei testimoni, ma l'accordo simulatorio viene fatto risultare da semplice atto scritto senza intervento del notaio. Nel nostro caso, la donazione dissimulata:   E' pienamente efficace tra le parti
Tra le obbligazioni del venditore vi e' quella di garantire il compratore dall'evizione della cosa. Ferma restando la responsabilita' per l'evizione derivante da fatto proprio del venditore, in quale modo i contraenti possono modificare gli effetti di detta garanzia?   Possono sia aumentarli che diminuirli e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto ad alcuna garanzia.