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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Quesiti dal n.3001 al n.4000

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Terzo, debitore nei confronti dell'interdetto Primo di centomila euro, effettua il pagamento direttamente a Primo, al quale e' stato pero' regolarmente nominato quale tutore Secondo senza la previsione di particolari disposizioni o eccezioni. In questo caso, il pagamento:   libera Terzo solo se il medesimo prova che cio' che ha pagato e' stato rivolto a vantaggio di Primo
Tizia e Caio, vicini di casa, al fine di prevenire una lite che puo' sorgere tra loro in ordine a una zona di terreno sita tra le rispettive abitazioni, concludono una transazione facendosi reciproche concessioni. In particolare Tizia si obbliga a corrispondere a Caio una ingente somma di denaro entro dieci anni e a dare una garanzia se entro cinque anni non avra' ancora pagato l'intera somma dovuta. Dopo cinque anni, Tizia, volendo dare la garanzia promessa, si reca dal notaio e gli chiede chiarimenti sul contenuto dell'obbligo di garanzia assunto; tenuto conto che non sono stati determinati il modo e la forma della garanzia da dare, il notaio rispondera' che:   Tizia puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela
Tizia, Filano, Martina e Sempronio, tutti non coniugati, sono comproprietari del fondo Tuscolano dagli stessi ricevuto in donazione dal padre. Tenuto conto che Tizia, Filano e Martina sono ciascuno titolari di una quota di proprieta' pari ad un decimo dell'intero e Sempronio e' titolare della restante quota di sette decimi, se il titolo non dispone diversamente, le deliberazioni relative agli atti di ordinaria amministrazione sono obbligatorie anche per i dissenzienti se adottate con la maggioranza:   Dei partecipanti alla comunione, calcolata secondo il valore delle loro quote
Tizia, Filano, Martina e Sempronio, tutti vedovi, sono contitolari dell'usufrutto del fondo Tuscolano dagli stessi acquistato con atto di compravendita. Tenuto conto che Tizia, Filano e Martina sono titolari ciascuno di una quota di usufrutto pari ad un decimo dell'intero e Sempronio e' titolare della restante quota di sette decimi, se il titolo non dispone diversamente, per adottare deliberazioni, relative agli atti di ordinaria amministrazione a carico degli usufruttuari, che siano obbligatorie anche per i dissenzienti e' necessaria la maggioranza:   Dei partecipanti alla comunione, calcolata secondo il valore delle loro quote
Tizia, quale vedova di Tizio, e' titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, che occupa per intero, e si reca dal notaio al fine di conoscere se sia tenuta a sostenere le spese per le riparazioni e per il pagamento dei tributi connessi a tale diritto. Il notaio rispondera' che:   quale titolare del diritto di abitazione e' tenuta alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi
Tizietto, quindicenne, all'insaputa dei suoi genitori Mevio e Mevia esegue la prestazione da lui dovuta al creditore Caio. Possono Mevio e Mevia impugnare a causa dell'incapacita' di Tizietto il pagamento eseguito da quest'ultimo?   No, in nessun caso
Tizio acquista da Caio un'universalita' di mobili pur essendo a conoscenza che essa non appartiene a Caio ma al di lui fratello Sempronio. Tizio ne compira' l'usucapione in proprio favore in virtu' del possesso continuato:   Per almeno venti anni
Tizio acquista in buona fede un autoveicolo in base ad un atto nullo, poiche' l'oggetto non risulta ne' determinato ne' determinabile. Con il decorso di quanti anni si compira' in suo favore l'usucapione dell'autoveicolo?   Con il decorso di dieci anni
Tizio acquista in buona fede un autoveicolo senza trascrivere l'atto di acquisto. Con il decorso di quanti anni si compira' in suo favore l'usucapione dell'autoveicolo?   Con il decorso di dieci anni
Tizio approfittando dello stato di bisogno di Caio per trarne vantaggio, ha acquistato da quest'ultimo un appartamento del valore di euro duecentomila al prezzo di euro ottantamila. Successivamente, e senza che sia stata intentata alcuna azione giudiziaria, Caio e Tizio si accordano e quest'ultimo paga l'integrazione del prezzo fino al valore dell'immobile. In tal caso Caio potra' domandare la rescissione del contratto per lesione?   No
Tizio concesse a Caio, noto allevatore di bestiame, l'usufrutto, senza possibilita' di vendita, su una mandria costituita da duecento capi. Dopo tre mesi, dieci mucche muoiono; in tal caso Caio:   e' tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantita' dei nati, dopo che la mandria ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo
Tizio costituisce a titolo gratuito a favore del figlio Caio l'usufrutto, per la durata di cinque anni, su un bene mobile che si deteriora con l'uso, dispensandolo dal fare l'inventario, ma non dal prestare garanzia. In tal caso, perdurando il rifiuto di Caio di prestare la garanzia, a norma del codice civile:   Tizio puo' chiedere che il bene mobile sia venduto e che il prezzo venga collocato a interesse
Tizio costituisce diritto di usufrutto per la durata di venti anni a favore di Caio relativamente a un villino di sua proprieta'. Trascorsi dieci anni dalla costituzione di usufrutto Caio concede in locazione detto villino per esigenze abitative di natura transitoria (villeggiatura) a favore di Sempronio per la durata di nove anni. Se dopo un anno dalla stipula del contratto notarile di locazione Caio muore, a norma del codice civile la locazione:   Non puo' durare oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto
Tizio costituisce su un villino di sua proprieta' un usufrutto vitalizio a favore di Caio. Quest'ultimo, con scrittura privata registrata il giorno successivo, concede in locazione detto villino per esigenze abitative a carattere transitorio (villeggiatura) a favore di Sempronio, per la durata di sette anni. Dopo un anno dalla conclusione del contratto di locazione Caio muore. A norma del codice civile, la locazione:   Continua, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto
Tizio costituisce un usufrutto ventennale su un villino di sua proprieta' a favore di Caio. Trascorsi quattordici anni dalla costituzione dell'usufrutto, Caio concede in locazione detto villino, per esigenze abitative di carattere transitorio (villeggiatura), a favore di Sempronio, per la durata di nove anni, mediante scrittura privata registrata il giorno successivo. Scaduto il termine di durata dell'usufrutto, a norma del codice civile la locazione:   Non dura se non per l'anno in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto
Tizio e Caia, genitori del minore Tizietto, hanno l'usufrutto legale sopra un immobile pervenuto al figlio per successione a causa di morte e ne hanno fatto l'inventario. A norma del codice civile Tizio e Caia hanno diritto di conseguire il possesso dell'immobile:   Immediatamente e senza dare idonea garanzia
Tizio e Caia, genitori esercenti la potesta' sul figlio minore Tizietto, hanno l'usufrutto legale sugli immobili di proprieta' dello stesso Tizietto. In tale ipotesi, Tizio e Caia devono prestare idonea garanzia?   No
Tizio e Caio hanno acquistato in parti uguali da Sempronio la piena proprieta' del fondo Corneliano. Puo' Caio donare al figlio Mevio la sua quota?   Si'
Tizio e Caio hanno acquistato in parti uguali da Sempronio la piena proprieta' del fondo Corneliano. Puo' Caio vendere ad un terzo la sua quota?   Si'
Tizio e Caio hanno comprato, in regime di comunione legale dei beni con le rispettive mogli Tizia e Caia, un'area cortilizia gravata da usufrutto in favore di Sempronio e Calpurnio per la durata della loro vita. Tizio e Caio, intendendo costituire in favore del limitrofo fondo di proprieta' del comune amico Mevio una servitu' che non pregiudica il diritto di usufrutto, si recano dal notaio Romolo Romani, il quale dira' loro che la servitu' sara' validamente costituita con il consenso di Mevio e di:   Tizio, Tizia, Caio e Caia
Tizio e Caio hanno concluso, mediante scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono state autenticate ne' accertate giudizialmente, un contratto preliminare avente per oggetto la conclusione di un contratto di compravendita della proprieta' di un appartamento di Tizio. In questo caso il contratto preliminare:   non puo' essere trascritto nei registri immobiliari
Tizio e Caio hanno stipulato un contratto a prestazioni corrispettive in cui Caio ha approfittato dello stato di bisogno di Tizio imponendo prestazioni notevolmente sproporzionate a proprio vantaggio. Tizio ha domandato la rescissione del contratto. Caio puo' evitarla?   Si, offrendo a Tizio una modificazione del contratto sufficiente a ricondurlo ad equita'
Tizio e Caio soci accomandatari e Sempronio socio accomandante si recano dal notaio per modificare la ragione sociale della "Alfa s.a.s. di Tizio e Caio", di cui sono unici soci, e chiedono se sia possibile indicare nella ragione sociale il nome del solo Tizio. Che cosa rispondera' il notaio?   Si', perche' nella ragione sociale e' sufficiente il nome di almeno uno dei soci accomandatari
Tizio e Caio soci accomandatari e Sempronio socio accomandante si recano dal notaio per modificare la ragione sociale della societa' "Alfa societa' in accomandita semplice di Tizio e Caio", di cui sono unici soci, e chiedono se sia possibile indicare nella ragione sociale il nome del solo Tizio. Il notaio rispondera':   Si', e' sufficiente il nome anche di un solo socio accomandatario
Tizio e Caio sono contitolari, per quote diverse, di un diritto di enfiteusi sul fondo Corneliano. Posto che il titolo dal quale deriva il loro diritto non dispone nulla in proposito, finche' dura la coenfiteusi il pagamento del canone:   grava solidalmente su Tizio e Caio
Tizio e Caio vantano un credito di 2.000 euro nei confronti di Mevio e Filano, comproprietari di un terreno agricolo di grossa estensione ed ingente valore. Essi si recano dal notaio al fine di conoscere se Mevio e Filano, che intendono dividere il terreno, devono chiamarli ad intervenire all'atto di divisione affinche' questa abbia effetto nei loro confronti. Il Notaio rispondera':   che devono essere chiamati ad intervenire alla divisione soltanto se sono creditori iscritti
Tizio e Caio vogliono che il loro opificio industriale rimanga per patto espresso in comunione ordinaria per almeno sei anni. Tale patto:   E' valido ed ha effetto anche per gli aventi causa di Tizio e Caio
Tizio e Caio, comproprietari in parti uguali del fondo Tuscolano, procedono alla divisione del fondo stesso. A seguito della divisione la parte di fondo assegnata in proprieta' esclusiva a Tizio e' divenuta interclusa. In tal caso Tizio ha diritto di ottenere da Caio il passaggio?   Si', senza alcuna indennita'
Tizio e Caio, per porre fine ad una lite che si protrae da anni, decidono di comune accordo di concludere un contratto di transazione. A distanza di qualche settimana, Caio si rende conto di essere stato raggirato da Tizio su circostanze che gli avrebbero comunque fatto concludere il contratto, ma a condizioni diverse. A norma del codice civile, il contratto di transazione concluso da Tizio e Caio e' annullabile?   No, ma Tizio, se in mala fede, risponde dei danni
Tizio e Caio, proprietari rispettivamente dei fondi agricoli confinanti Tuscolano e Semproniano, si recano dal notaio chiedendogli di ricevere un atto pubblico con il quale Tizio si obbliga a costituire, a carico del proprio fondo ed a favore del fondo di Caio, che si obbliga a pagare il corrispettivo di diecimila euro, servitu' di passaggio pedonale sotto la condizione sospensiva che entro un anno non venga approvato un nuovo piano regolatore che preveda una destinazione urbanistica del fondo servente diversa dall'attuale. Tale contratto:   deve essere trascritto nei registri immobiliari, trattandosi di contratto preliminare avente ad oggetto la conclusione di un contratto che costituisce una servitu' prediale ancorche' sottoposto a condizione
Tizio e Caio, proprietari rispettivamente dei fondi confinanti Tuscolano e Semproniano, si recano dal notaio chiedendogli di ricevere un atto pubblico con il quale Tizio si obbliga a costituire servitu' di passaggio pedonale a carico del proprio fondo ed a favore del fondo di Caio, che si obbliga a pagare il corrispettivo di diecimila euro. Tale contratto:   deve essere trascritto nei registri immobiliari, trattandosi di contratto preliminare avente ad oggetto la conclusione di un contratto che costituisce una servitu' prediale
Tizio e Caio, soci e liquidatori della societa' in nome collettivo "Beta S.n.c. di Tizio e Caio" della quale sono soci anche Mevio, Filano e Martino, dopo aver compiuto la liquidazione:   devono redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto
Tizio e' creditore nei confronti di Caio della somma di diecimila euro, il cui pagamento e' garantito da fideiussione. Sempronio, all'insaputa del proprio fratello Caio, paga a Tizio la predetta somma estinguendo il debito. Se Tizio, contemporaneamente al pagamento ricevuto da Sempronio, con dichiarazione espressa portata a conoscenza di Caio, fa subentrare Sempronio nella propria posizione di creditore e, specificamente, nella garanzia fideiussoria, si configura un'ipotesi di:   surrogazione per volonta' del creditore
Tizio e' debitore della somma di centomila euro nei confronti di Caio; essendosi reso inadempiente, Caio lo ha formalmente costituito in mora nei termini di legge. In questo caso:   dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali, anche se Caio non prova di aver sofferto alcun danno e anche se non era dovuta precedentemente alcuna specie di interessi
Tizio e' debitore di Caio della somma di settemila euro. Sempronio si reca da Tizio per richiedere il pagamento della somma e Tizio paga senza che Sempronio sia o appaia, in base a circostanze univoche, legittimato a ricevere il pagamento. In questo caso:   Tizio e' liberato, se Caio ratifica il pagamento o ne ha approfittato
Tizio e' possessore da cinque anni di un rudere di fabbricato, in stato di abbandono e con il tetto sfondato e privo di tegole da oltre un ventennio; decide, al fine di renderlo utilizzabile, di sostenere le spese per il ripristino del tetto, ma vuole che le spese da lui sostenute possano, comunque, essergli rimborsate dal proprietario. In questo caso:   Tizio ha diritto al rimborso, anche nel caso in cui sia possessore di mala fede
Tizio e' proprietario del fondo Tusculano a vantaggio del quale esiste servitu' di passaggio pedonale e carrabile con ogni tipo di mezzo meccanico dalla strada statale attraverso il contiguo fondo Corneliano. poiche' Tizio non e' provvisto di patente di guida, da molto tempo accede dalla strada statale al suo fondo attraversando solo a piedi il fondo Corneliano. In tal caso la servitu':   Si conserva per intero
Tizio e' proprietario di un appartamento facente parte di un complesso immobiliare composto da quattro fabbricati dotati ognuno di autonoma scala, separato ascensore, lastrico solare, corte ad esclusivo servizio del fabbricato. Per tale complesso immobiliare non e' stato depositato alcun regolamento di condominio ne' il titolo di proprieta' in favore di Tizio prevede alcunche'. Puo' Tizio rifiutarsi di pagare le spese di pulizia delle scale inerenti gli altri fabbricati?   Si', in quanto le spese relative sono a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilita'
Tizio e' proprietario di un appartamento facente parte di un condominio. In assenza di disposizioni specifiche del titolo, il diritto di Tizio sui locali per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune, e' proporzionato:   Al valore del piano o della porzione di piano che gli appartiene
Tizio e' proprietario di un appartamento facente parte di un edificio ad uso abitativo in zona popolare; viene deliberata la trasformazione di una porzione del lastrico solare condominiale da terrazza in solarium con piscina e che sara' realizzata in maniera tale da consentirne l'utilizzazione separata da parte dei singoli condomini. Tizio, precisato che nel suo titolo di acquisto nulla e' previsto in merito, manifesta l'intenzione di non trarne vantaggio ne' utilizzare l'innovazione. In questo caso, Tizio:   E' esonerato da qualsiasi contributo nella spesa
Tizio e' proprietario di un fabbricato realizzato su terreno adiacente al terreno di Caio.Quest'ultimo intende realizzare sul proprio suolo una piscina e, pertanto, al fine di ottenere l'energia per riscaldare l'acqua della predetta piscina, ha interesse a che sul fabbricato di Tizio possa essere permanentemente installato un pannello solare.Tizio e Caio, pertanto, si recano dal notaio chiedendogli se sia possibile formalizzare subito tale accordo mediante costituzione di servitu'. Il notaio dira' che:   Tizio puo' costituire subito a carico del proprio immobile una servitu' per assicurare al fondo di Caio un vantaggio futuro
Tizio e Sempronio hanno comprato, in regime di comunione legale dei beni con le rispettive mogli Tizia e Caia, un'area cortilizia gravata da usufrutto in favore di Caio e Calpurnio per la durata della loro vita. Tizio e Sempronio, intendendo costituire in favore del limitrofo fondo di proprieta' del comune amico Mevio una servitu' che non pregiudica il diritto di usufrutto, si recano dal notaio Romolo Romani, il quale dira' loro che la servitu' sara' validamente costituita con il consenso di Mevio e di:   Tizio, Tizia, Sempronio e Caia
Tizio e' stato convenuto in giudizio da Caio per l'esecuzione di un contratto fra gli stessi stipulato. Il consenso di Tizio era stato carpito da Caio con dolo, ma l'azione di annullamento del contratto si e' prescritta. Puo' Tizio opporsi all'esecuzione eccependo l'annullabilita' del contratto?   Si'
Tizio e' titolare da dieci anni di una servitu' di passaggio con mezzi agricoli sul fondo di Caio il quale, contestando l'esistenza di tale servitu', innalza una staccionata recintando il proprio fondo. Tizio, in previsione dell'alienazione del suo fondo, si rivolge al notaio Romolo Romani per sapere cosa puo' fare a tutela della servitu'. Il notaio rispondera' che Tizio, titolare della servitu':   puo' farne riconoscere in giudizio l'esistenza
Tizio e' titolare dal 1³ gennaio 1998 del diritto di usufrutto sulla casa sita in Roma alla Via Flaminia della quale Caio e' nudo proprietario. Chi e' tenuto al pagamento delle imposte che gravano sul reddito?   Tizio, per la durata del suo diritto
Tizio e' titolare del diritto di usufrutto su titoli al portatore di proprieta' di Caio e non presta la garanzia a cui e' tenuto. In tal caso, a norma del codice civile, si osservano, tra le altre, le disposizioni seguenti:   i titoli si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e' fatta dall'autorita' giudiziaria
Tizio e' titolare del diritto di usufrutto su titoli al portatore di proprieta' di Caio e non presta la garanzia a cui e' tenuto. In tal caso, osservate le procedure previste dal codice civile, a chi appartengono gli interessi prodotti dai titoli?   A Tizio
Tizio e' titolare del diritto di usufrutto su titoli al portatore di proprieta' di Caio e presta la garanzia a cui e' tenuto in misura insufficiente. In tal caso, osservate le procedure previste dal codice civile, a chi appartengono gli interessi prodotti dai titoli?   A Tizio
Tizio e' titolare di un diritto di usufrutto sul fondo Corneliano, sul quale sorge un fatiscente edificio per il quale non si e' provveduto ad alcuna assicurazione. Nell'estate del 1995 il suddetto edificio improvvisamente crolla; in tal caso Tizio:   ha diritto di godere dell'area e dei materiali
Tizio e Tizia, coniugi in regime di separazione di beni, si recano dal Notaio al fine di acquistare da Mevio un piccolo appezzamento di terreno contiguo alla villetta di proprieta' della sola Tizia e che costituira' ampliamento della corte esistente; nulla viene pero' precisato nell'atto di acquisto in riferimento alla determinazione delle quote. In tal caso:   le quote di partecipazione alla comunione si presumono eguali
Tizio e Tizia, conviventi, si recano dal notaio al fine di acquistare una villetta a due piani. Essi intendono inserire nell'atto un patto che li obblighi a rimanere in comunione dalla data dell'acquisto e per i successivi quindici anni, corrispondenti al periodo di ammortamento del mutuo che probabilmente andranno a contrarre insieme, al fine di perfezionare il predetto acquisto. Il notaio rispondera':   che il patto non puo' avere durata superiore a dieci anni e, se stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni
Tizio e' unico proprietario del fondo Corneliano, a vantaggio del quale esiste una servitu' volontaria di passaggio pedonale e carraio sul limitrofo fondo Tuscolano. Sei mesi dopo la costituzione della servitu', a Tizio e' stata ritirata la patente di guida. Tizio da allora esercita la servitu' passando sul fondo limitrofo a piedi o in bicicletta, traendone un'utilita' minore di quella indicata dal titolo. In questa ipotesi:   la servitu' si conserva per intero
Tizio enfiteuta del fondo Tuscolano di proprieta' di Caio, ha trovato nel fondo stesso un oggetto costituente un tesoro, la cui disciplina non e' regolata da leggi speciali. A chi spetta detto tesoro?   A Tizio
Tizio ha assunto nei confronti dei coniugi Caio e Caia l'obbligo di eseguire ingenti lavori di falegnameria nella loro villa di Capri. Tizio, che ha ricevuto al momento della conclusione del contratto l'intero corrispettivo pattuito, si e' impegnato a completare i lavori entro la fine del mese successivo. In tal caso il termine stabilito per l'adempimento dell'obbligazione a carico di Tizio:   si presume a favore del debitore Tizio
Tizio ha concesso in enfiteusi il fondo Semproniano a Filano che non ha adempiuto all'obbligo di migliorarlo; chiede quindi la devoluzione del fondo enfiteutico. Dopo la domanda di devoluzione, l'enfiteuta promuove l'affrancazione. In questo caso:   la domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare
Tizio ha concesso in enfiteusi il fondo Tuscolano a Caio senza nulla pattuire in ordine alla facolta' di disposizione del diritto dell'enfiteuta. In questo caso, l'enfiteuta puo' disporre del proprio diritto per atto tra vivi?   Si'
Tizio ha concesso in usufrutto a Caio, per venticinque anni, una piccola soffitta. Dopo tre anni dalla costituzione dell'usufrutto, un corto circuito provoca la rottura della lampada al neon posta all'interno dell'ascensore condominiale. In assenza di specifiche pattuizioni tra Tizio e Caio, il contributo condominiale per la riparazione gravera':   su Caio
Tizio ha costituito a favore di Caio l'usufrutto per la durata di dieci anni su due appartamenti ed un terreno agricolo. Caio presta la garanzia a cui e' tenuto in misura insufficiente. In tal caso, a norma del codice civile, si osservano, tra le altre, le disposizioni seguenti:   gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facolta' dell'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una delle case comprese nell'usufrutto
Tizio ha costituito a favore di Caio l'usufrutto per la durata di dieci anni su tre appartamenti. Caio non presta la garanzia a cui e' tenuto. In tal caso, a norma del codice civile, si osservano, tra le altre, le disposizioni seguenti:   gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facolta' dell'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una delle case comprese nell'usufrutto
Tizio ha costituito a favore di Caio, noto allevatore di bestiame, l'usufrutto, senza possibilita' di vendita, su una mandria di bovini costituita da duecento capi. Dopo tre mesi, la mandria perisce interamente per causa non imputabile a Caio; in tal caso Caio:   non e' obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore
Tizio ha costituito a titolo oneroso a favore di Caio l'usufrutto su una casa di sua proprieta'. L'usufruttuario chiede al notaio che ha ricevuto l'atto quando avra' diritto di conseguire il possesso della casa. Il notaio rispondera' che:   Caio potra' conseguire il possesso della casa solo dopo avere adempiuto agli obblighi di dare idonea garanzia e fare a sue spese l'inventario, salvo che ne sia stato dispensato
Tizio ha eseguito con cose di Mevio, delle quali non poteva disporre, il pagamento a cui era tenuto nei confronti del creditore Caio. Nonostante Caio abbia ricevuto il pagamento in mala fede, Tizio gli offre di eseguire la prestazione con cose di cui puo' disporre. Nei rapporti tra Caio e Tizio, il pagamento eseguito da Tizio con cose di Mevio:   puo' essere impugnato da Tizio ma non da Caio
Tizio ha eseguito con cose di Mevio, delle quali non poteva disporre, il pagamento a cui era tenuto nei confronti del creditore Caio. Tizio, che e' venuto a sapere che Caio ha ricevuto il pagamento in buona fede, gli offre di eseguire la prestazione con cose di cui puo' disporre. Nei rapporti tra Caio e Tizio, il pagamento eseguito da Tizio con cose di Mevio:   puo' essere impugnato sia da Tizio che da Caio
Tizio ha eseguito con cose di Mevio, delle quali non poteva disporre, il pagamento a cui era tenuto nei confronti del creditore Caio. Tizio, che non dispone di cose con cui eseguire la prestazione, viene a sapere che Caio ha ricevuto il pagamento in mala fede. Nei rapporti tra Caio e Tizio, il pagamento eseguito da Tizio con cose di Mevio:   non puo' essere impugnato ne' da Tizio ne' da Caio
Tizio ha eseguito con cose di Mevio, delle quali non poteva disporre, il pagamento a cui era tenuto nei confronti del creditore Caio. Tizio, che non dispone di cose con cui eseguire la prestazione, viene a sapere che Caio ha ricevuto il pagamento in buona fede. Nei rapporti tra Caio e Tizio, il pagamento eseguito da Tizio con cose di Mevio:   puo' essere impugnato da Caio ma non da Tizio
Tizio ha il possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitu' di passaggio sul suolo di proprieta' di Caio; puo' usucapire la proprieta' del suolo stesso?   No, se il titolo del suo possesso non e' mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario
Tizio ha il possesso corrispondente all'esercizio del diritto di superficie sul fabbricato adibito a magazzino di frutta e verdura edificato sul suolo di proprieta' di Caio; puo' usucapire la proprieta' del suolo stesso?   No, se il titolo del suo possesso non e' mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario
Tizio ha il possesso corrispondente all'esercizio del diritto di usufrutto sul fabbricato adibito a magazzino di frutta e verdura edificato sul suolo di proprieta' di Caio; puo' usucapire la proprieta' del suolo stesso?   No, se il titolo del suo possesso non e' mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario
Tizio ha l'obbligo di trasferire a Caio la proprieta' di un bene mobile. Con il consenso di Caio, in luogo dell'adempimento, gli cede un credito. In quale momento si estingue l'obbligazione di Tizio?   Con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti
Tizio ha posseduto per quattro anni un terreno di proprieta' di Caio. Per i successivi tredici mesi Tizio e' stato privato del possesso del fondo e non ha proposto alcuna azione diretta a recuperare il possesso. In tal caso l'usucapione:   E' interrotta
Tizio ha venduto a Caio un quadro d'autore unico nel suo genere, obbligandosi ad effettuarne la consegna entro trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, Caio ha formalmente costituito in mora Tizio nei modi previsti dalla legge. Successivamente il quadro, che non e' ancora stato consegnato a Caio, perisce per causa non imputabile a Tizio. In tal caso:   Tizio non e' liberato dall'obbligazione della consegna, se non prova che il quadro sarebbe ugualmente perito presso Caio
Tizio ha venduto a Caio una partita di merce assumendo l'obbligo di consegnarla entro un mese presso il domicilio di questi. Tizio, pur essendo a conoscenza della circostanza che il contratto era annullabile perche' il consenso alla vendita gli era stato carpito con dolo da Caio, si presenta al domicilio di questi per effettuare la consegna della merce nel termine pattuito. In tal caso il contratto deve intendersi convalidato?   Si'
Tizio intende concedere in enfiteusi il proprio fondo Tuscolano per la durata di trenta anni. In particolare desidera che nel relativo contratto sia previsto a carico dell'enfiteuta il divieto di disporre dell'enfiteusi a titolo di legato. Il notaio Romolo Romani, interpellato a riguardo, rispondera' che:   Nell'atto costitutivo dell'enfiteusi non puo' essere vietato all'enfiteuta di disporre del proprio diritto a titolo di legato
Tizio intende costituire a titolo gratuito sul fondo Tuscolano di sua proprieta' usufrutto a favore di Sempronio per una durata di trenta anni. A tal fine Tizio e Sempronio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono in particolare se nel relativo contratto si puo' vietare all'usufruttuario di cedere il proprio diritto; il notaio rispondera' che:   L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto, ma cio' puo' essere vietato dal titolo costitutivo
Tizio intende costituire a titolo oneroso sul fondo Tuscolano di sua proprieta' usufrutto a favore di Sempronio per la durata della sua vita. A tal fine Tizio e Sempronio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono in particolare se nel relativo contratto puo' essere previsto il divieto espresso per l'usufruttuario di cedere il proprio diritto; il notaio rispondera' che:   L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto, ma cio' puo' essere vietato dal titolo costitutivo
Tizio intende costituire sul fondo rustico Corneliano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi a favore di Caio. A tal fine Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono se il canone periodico a carico dell'enfiteuta puo' consistere in una somma di danaro; il notaio rispondera' loro che:   Il canone periodico a carico dell'enfiteuta puo' consistere in una somma di danaro
Tizio intende costituire sul fondo rustico Tuscolano di sua proprieta' usufrutto per la durata di trenta anni, verso il corrispettivo di ventimila euro. Sempronio, imprenditore agricolo a titolo principale, e' interessato all'acquisto, ma desidera sapere se eventualmente possa poi cedere l'usufrutto. Tizio e Sempronio si recano quindi dal notaio Romolo Romani e gli chiedono chiarimenti a riguardo; il notaio rispondera' che:   L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo
Tizio intende costituire sul fondo rustico Tuscolano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi a favore di Caio per una durata di quindici anni. A tal fine Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; il notaio rispondera' loro che:   L'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni
Tizio intende costituire sul fondo rustico Tuscolano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi perpetua a favore di Caio. A tal fine Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; il notaio rispondera' loro che:   L'enfiteusi puo' essere perpetua
Tizio intende costituire sul fondo Tuscolano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi a favore di Caio per una durata di cinquanta anni. A tal fine Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo contratto, nel quale prevedere espressamente il divieto assoluto per l'enfiteuta di disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volonta'; il notaio rispondera' loro che:   Per disposizione normativa inderogabile, nell'atto costitutivo dell'enfiteusi puo' essere vietato all'enfiteuta solo di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, e per un tempo non maggiore di venti anni
Tizio intende costituire sul fondo Tuscolano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi a favore di Caio per una durata di cinquanta anni. A tal fine Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo contratto che preveda espressamente per l'enfiteuta il divieto decennale di disporre del proprio diritto per atto tra vivi; il notaio rispondera' loro che:   Nell'atto costitutivo dell'enfiteusi puo' essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni
Tizio intende costituire sul fondo Tuscolano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi a favore di Caio per una durata di quaranta anni. A tal fine Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; il notaio rispondera' loro che:   L'enfiteusi temporanea puo' essere costituita per una durata di quaranta anni, in quanto la durata minima prevista dalla legge e' di venti anni
Tizio intende costituire sul fondo Tuscolano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi a favore di Caio per una durata di ventidue anni. A tal fine Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; in particolare vorrebbero stabilire che tutte le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo siano a carico del concedente senza eccezione o limitazione alcuna. Il notaio rispondera' loro che, salve le disposizioni delle leggi speciali:   tale obbligo puo' essere posto a carico del concedente, ma non puo' eccedere l'ammontare del canone
Tizio intende costituire sul fondo Tuscolano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi a favore di Caio per una durata inferiore a dieci anni. A tal fine Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; il notaio rispondera' loro che:   L'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni
Tizio intende costituire sul fondo Tuscolano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi a favore di Mevio. A tal fine Tizio e Mevio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; in particolare desiderano prevedere espressamente che dopo la morte dell'enfiteuta il pagamento del canone continui a gravare solidalmente su tutti gli eredi anche nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente. Il notaio rispondera' loro che:   Per disposizione normativa inderogabile, nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli eredi dell'enfiteuta, ciascuno risponde del canone proporzionalmente al valore della sua porzione
Tizio intende costituire sul fondo Tuscolano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi a favore di Mevio. A tal fine Tizio e Mevio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; in particolare desiderano prevedere che dopo la morte dell'enfiteuta, nel caso in cui segua la divisione tra i suoi eredi e il fondo venga goduto separatamente dagli stessi, ciascuno risponda per il pagamento del canone proporzionalmente al valore della sua porzione. Il notaio rispondera' loro che:   Per disposizione normativa inderogabile, nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli eredi dell'enfiteuta, ciascuno risponde del canone proporzionalmente al valore della sua porzione e pertanto per l'attuazione della loro volonta' non occorre alcuna clausola contrattuale
Tizio intende costituire sul fondo Tuscolano, di sua piena ed esclusiva proprieta', enfiteusi perpetua a favore di Caio. A tal fine Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo contratto che preveda espressamente per l'enfiteuta il divieto trentennale di disporre del proprio diritto per atto tra vivi; il notaio rispondera' loro che:   Per disposizione normativa inderogabile, nell'atto costitutivo dell'enfiteusi non puo' essere previsto un divieto trentennale di alienazione
Tizio intende costituire, a titolo gratuito, sul proprio fondo Tuscolano enfiteusi a favore di Caio per la durata di venti anni. In particolare desidera che nel relativo contratto sia previsto a carico dell'enfiteuta il divieto di disporre dell'enfiteusi per atto di ultima volonta'. Il notaio Romolo Romani, interpellato a riguardo, rispondera' che:   Nell'atto costitutivo dell'enfiteusi non puo' essere vietato all'enfiteuta di disporre del proprio diritto per atto di ultima volonta'
Tizio intende vendere una porzione del proprio fondo Tuscolano. E' possibile nell'atto escludere la costituzione di qualsiasi servitu' per destinazione del padre di famiglia?   Si'
Tizio ottiene a titolo di mutuo da Mevia l'importo necessario per comprare un autocarro. Nel contratto di mutuo viene espressamente previsto a carico di Tizio l'obbligo di restituire la somma mutuata nel termine di sei anni e altresi' l'obbligo di dare, nel termine di un anno, una garanzia, senza determinarne il modo e la forma. Trascorsi dieci mesi dalla conclusione del contratto di mutuo, Tizio si reca dal notaio per dare la garanzia promessa e, dopo avergli fatto presente di essere tuttora proprietario dell'autocarro, gli chiede se puo' adempiere l'obbligo di garanzia concedendo ipoteca sul fondo Corneliano, di sua proprieta' ma gravato da servitu' di passaggio a favore di un fabbricato rurale di cui e' proprietaria la stessa Mevia; il notaio rispondera' che:   Tizio puo' concedere ipoteca sul fondo Corneliano, in quanto chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela
Tizio ottiene a titolo di mutuo da Mevia l'importo necessario per comprare un elicottero. Nel contratto di mutuo, a carico di Tizio viene espressamente previsto l'obbligo di restituire la somma mutuata nel termine di dieci anni e altresi' l'obbligo di dare, nel termine di cinque anni, una garanzia, senza determinarne il modo e la forma. Dopo quattro anni, Tizio si reca dal notaio per dare la garanzia promessa e, dopo avergli fatto presente di aver nel frattempo donato l'elicottero al primo figlio maschio di Mevia, gli chiede se puo' adempiere l'obbligo di garanzia concedendo ipoteca sul fondo Tuscolano, di sua proprieta' ma gravato da servitu' di scarico coattivo di acque impure a favore di un limitrofo fondo di proprieta' della stessa Mevia; il notaio rispondera' che:   Tizio puo' concedere ipoteca sul fondo Tuscolano, in quanto chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela
Tizio per quattro decimi Caio per tre decimi Sempronio per due decimi sono comproprietari insieme a Filano, quest'ultimo per la quota di un decimo, di un immobile destinato ad attivita' commerciale, che intendono cedere in locazione con durata ultranovennale. Per concludere il contratto di locazione:   e' necessario il consenso di tutti i comproprietari
Tizio possiede da due anni un rudere di fabbricato rurale da tempo abbandonato da Caio e vi ha apportato miglioramenti. Tizio ha diritto ad indennita' per i suddetti miglioramenti?   Si, purche' questi sussistano al tempo della restituzione
Tizio possiede in buona fede un vecchio rudere di fabbricato rurale. In che misura il proprietario dovra' corrispondere l'indennita' per i miglioramenti alla copertura ed agli infissi recati al fabbricato da Tizio?   In ragione dell'aumento di valore conseguito dal fabbricato per effetto dei miglioramenti
Tizio possiede un piccolo fondo rustico sito in un comune classificato montano dalla legge. Detto fondo, non facilmente raggiungibile, e' situato in una impervia zona distante dal centro abitato. Puo' Tizio acquistarne la proprieta' per usucapione?   Si', in virtu' del possesso continuato per un periodo non inferiore a quindici anni
Tizio proprietario del fondo Tusculano, vende l'usufrutto su tale fondo a Caio per la durata di venti anni. L'anno successivo Caio dona il diritto di usufrutto sul fondo Tusculano al proprio fratello Martino. Quattro anni dopo muore Caio, vedovo, il quale aveva gia' da tempo disposto con testamento olografo diseredando il proprio unico figlio Valerio, nominando erede universale l'amico Mevio e attribuendo l'usufrutto che gli spettava sul fondo Tusculano a Sempronio. Filano, il quale e' interessato ad acquistare l'usufrutto del fondo Tusculano per la durata di dieci anni, un anno dopo la morte di Caio si presenta dal notaio per sapere a chi dovra' indirizzare la propria proposta. Il notaio gli rispondera' che a poter disporre del diritto di usufrutto sul fondo Tusculano e':   Tizio
Tizio proprietario del fondo Tusculano, vende l'usufrutto su tale fondo a Caio per la durata di venti anni. L'anno successivo Caio dona il diritto di usufrutto sul fondo Tusculano al proprio fratello Martino. Quattro anni dopo muore Martino, vedovo, il quale ha disposto con testamento olografo diseredando il proprio unico figlio Valerio, nominando erede universale l'amico Sempronio e attribuendo l'usufrutto che gli spettava sul fondo Tusculano a Mevio. Filano, il quale e' interessato ad acquistare l'usufrutto del fondo Tusculano per la durata di dieci anni, un anno dopo la morte di Martino si presenta dal notaio per sapere a chi dovra' indirizzare la propria proposta. Il notaio gli rispondera' che a poter disporre del diritto di usufrutto sul fondo Tusculano e':   Mevio
Tizio proprietario del fondo Tusculano, vende l'usufrutto su tale fondo a Caio per la durata di venti anni. L'anno successivo Caio dona il diritto di usufrutto sul fondo Tusculano al proprio fratello Martino. Quattro anni dopo muore Martino, vedovo, il quale ha disposto con testamento olografo diseredando il proprio unico figlio Sempronio, nominando erede universale l'amico Mevio e attribuendo l'usufrutto che gli spettava sul fondo Tusculano a Valerio. Filano, il quale e' interessato ad acquistare l'usufrutto del fondo Tusculano per la durata di dieci anni, un anno dopo la morte di Martino si presenta dal notaio per sapere a chi dovra' indirizzare la propria proposta. Il notaio gli rispondera' che a poter disporre del diritto di usufrutto sul fondo Tusculano e':   Valerio
Tizio vende a Caio parte del fondo Tuscolano di sua proprieta'. A seguito della vendita la parte di fondo rimasta in proprieta' di Tizio e' divenuta interclusa. In tal caso Tizio ha diritto di ottenere da Caio il passaggio?   Si', senza alcuna indennita'
Tizio vende a Caio parte del fondo Tuscolano di sua proprieta'. A seguito della vendita la parte di fondo trasferita in proprieta' a Caio e' divenuta interclusa. In tal caso Caio ha diritto di ottenere da Tizio il passaggio?   Si', senza alcuna indennita'
Tizio vende un appartamento a Caio immettendolo contestualmente nel possesso. Caio, al fine di godere degli effetti del possesso:   Puo' unire al proprio possesso quello del suo autore
Tizio, a cui favore e' stato costituito l'usufrutto vitalizio su una villa sita in Amalfi, non presta la garanzia a cui e' tenuto. In tal caso, a norma del codice civile, si osservano, tra le altre, le disposizioni seguenti:   l'amministrazione della villa e' affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorita' giudiziaria
Tizio, a cui favore e' stato costituito l'usufrutto vitalizio su una villa sita in Amalfi, presta la garanzia a cui e' tenuto in misura insufficiente. In tal caso, a norma del codice civile, si osservano, tra le altre, le disposizioni seguenti:   l'amministrazione della villa e' affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorita' giudiziaria
Tizio, approfittando dello stato di bisogno di Caio per trarne vantaggio, ha acquistato da quest'ultimo un appartamento del valore di euro duecentomila per il prezzo, pattuito a corpo, di euro ottantamila. Caio puo':   Domandare la rescissione del contratto per lesione
Tizio, artista e noto decoratore di esterni, ha spontaneamente, senza autorizzazione ne' dell'amministratore ne' dell'assemblea condominiale, prestato la propria opera decorando l'intera facciata di un grande fabbricato nel quale e' proprietario di un intero piano, decorandolo secondo la propria vena artistica e senza con cio' arrecare un effettivo incremento di valore al fabbricato. Egli si rivolge all'amministratore chiedendo il compenso per l'opera svolta o quantomeno il rimborso delle spese sostenute per stucchi, decori e pitture murali. In questo caso Tizio:   non ha diritto al compenso per l'opera svolta, ne' al rimborso delle spese
Tizio, bisognoso di assistenza, titolare di un diritto di abitazione su un appartamento in Roma, costituitogli a titolo oneroso da Caio, successivamente alla stipula assume un collaboratore familiare e chiede al notaio Romani di stipulare un atto integrativo con il quale Caio gli consenta di far abitare nell'appartamento anche il suddetto collaboratore, in quanto nulla era stato pattuito in proposito. Il notaio rispondera' che:   Non e' necessario stipulare alcun atto integrativo in quanto le persone che prestano i loro servizi al titolare del diritto possono abitare nell'appartamento
Tizio, Caio e Filano sono comproprietari del fondo Corneliano. Filano cede a Mevio la sua quota di comproprieta' del suddetto fondo. E' tenuto Mevio a pagare i contributi alle spese necessarie per la conservazione e il godimento del fondo gia' dovuti da Filano e non versati?   Si, in solido con Filano
Tizio, Caio e Mevio costituiscono una societa' in accomandita semplice nella quale Tizio e Caio sono soci accomandatari e Mevio socio accomandante. La ragione sociale della societa' deve necessariamente contenere:   Il nome di almeno uno dei due soci accomandatari
Tizio, Caio e Sempronio hanno ricevuto in donazione dal padre Mevio, in ragione di un terzo ciascuno, il fondo Tuscolano. poiche' il titolo non dispone diversamente, la proprieta' del predetto fondo e' regolata:   Dalle norme che disciplinano la comunione
Tizio, Caio e Sempronio hanno stipulato un contratto nel quale le prestazioni di ciascuno di loro sono dirette al conseguimento di uno scopo comune. L'annullamento del vincolo del solo Sempronio:   Non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di Sempronio debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale
Tizio, Caio e Sempronio sono comproprietari del fondo Tusculano a vantaggio del quale e' stata costituita una servitu' di passaggio sul limitrofo fondo Corneliano. La servitu' non e' mai stata esercitata. Se a vantaggio del solo Caio si e' verificata una causa di sospensione della prescrizione, essa giova anche agli altri comproprietari?   Si'
Tizio, Caio e Sempronio sono comproprietari del fondo Tusculano a vantaggio del quale e' stata costituita una servitu' di passaggio sul limitrofo fondo Corneliano. La servitu' non e' mai stata esercitata. Se a vantaggio del solo Caio si e' verificata una causa di interruzione della prescrizione, essa giova anche agli altri comproprietari?   Si'
Tizio, Caio e Sempronio sono comproprietari di un appartamento per averlo comprato da Mevio. In mancanza di specifici patti sulla disponibilita' delle quote, puo' Tizio cedere la sua quota a Sempronio anche contro la volonta' di Caio?   Si'
Tizio, Caio e Sempronio sono comproprietari di un fondo a favore del quale era stata costituita, dal precedente proprietario, una servitu' di passaggio sul limitrofo fondo Tuscolano. Tale servitu' viene, pero', esercitata soltanto da Tizio mentre Caio e Sempronio non la esercitano, rispettivamente, da oltre vent'anni il primo e da oltre dieci anni il secondo. In tal caso l'uso della servitu' da parte del solo Tizio:   Impedisce l'estinzione della stessa riguardo a Tizio, Caio e Sempronio
Tizio, Caio e Sempronio sono comproprietari in ragione di un terzo ciascuno di un edificio composto di sei appartamenti. Volendo procedere alla divisione dell'edificio, chiedono al notaio rogante cosa preveda il codice civile in ordine alla ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, che non siano destinate a servire i condomini in misura diversa. Il notaio rispondera' che tali spese:   sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salva diversa convenzione
Tizio, Caio e Sempronio sono enfiteuti del fondo Corneliano di proprieta' di Filano. Tizio intende promuovere l'affrancazione. In questo caso Tizio:   deve promuove l'affrancazione per la totalita' e subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone
Tizio, Caio e Sempronio sono enfiteuti del fondo Tuscolano di proprieta' di Filano e Martino. Tizio intende promuovere l'affrancazione. In questo caso Tizio:   puo' promuovere l'affrancazione per la quota che spetta a ciascun concedente o per la totalita'
Tizio, Caio e Sempronio, comproprietari in ragione di un terzo ciascuno di un edificio composto di nove appartamenti, vogliono procedere alla divisione dell'edificio e chiedono al notaio rogante cosa preveda il codice civile in ordine alla ripartizione delle spese necessarie per le innovazioni che non siano gravose ne' voluttuarie deliberate dalla maggioranza dei condomini e destinate a servire i condomini in misura diversa. Il notaio rispondera' che tali spese:   sono ripartite fra i condomini in proporzione dell'uso che ciascuno puo' farne
Tizio, Caio e Sempronio, comproprietari in ragione di un terzo ciascuno di un edificio composto di sette appartamenti, vogliono procedere alla divisione dell'edificio e chiedono al notaio rogante cosa preveda il codice civile in ordine alla ripartizione delle spese necessarie per la prestazione dei servizi nell'interesse comune dei condomini. Il notaio rispondera' che tali spese:   sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salva diversa convenzione
Tizio, Caio e Sempronio, comproprietari in ragione di un terzo ciascuno di un edificio composto di sette appartamenti, vogliono procedere alla divisione dell'edificio. Essi chiedono al notaio cosa preveda il codice civile in ordine alla ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio destinate a servire i condomini in misura diversa. Il notaio rispondera' che tali spese:   sono ripartite fra i condomini in proporzione dell'uso che ciascuno puo' farne
Tizio, Caio e Sempronio, imprenditori agricoli, sono comproprietari, in ragione di un quarto ciascuno del fondo rustico Corneliano. Si recano dal notaio al fine di formare il regolamento per l'ordinaria amministrazione e il miglior godimento del fondo; precisano pero' che Filano, medico, comproprietario del fondo in ragione del residuo quarto, non e' d'accordo. Il notaio rispondera' che a tal fine e' sufficiente il consenso di Tizio, Caio e Sempronio in quanto:   essi rappresentano la maggioranza dei partecipanti alla comunione calcolata secondo il valore delle loro quote
Tizio, Caio, Mevio e Sempronio sono comproprietari in ragione di un quarto ciascuno di un edificio composto di nove appartamenti. Volendo procedere alla divisione dell'edificio, chiedono al notaio rogante cosa preveda il codice civile in ordine alla ripartizione delle spese necessarie per le innovazioni che non siano gravose ne' voluttuarie deliberate dalla maggioranza dei condomini e destinate a servire i condomini in misura uguale. Il notaio rispondera' che tali spese:   sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salva diversa convenzione
Tizio, Caio, Mevio e Sempronio, comproprietari in quote uguali di un appezzamento di terreno, hanno contratto un'obbligazione in solido per la cosa comune. Tizio, che ha pagato l'intero debito, non ha ottenuto il rimborso per quote dagli altri tre. In caso di divisione del terreno in oggetto, Tizio:   concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti
Tizio, Caio, Sempronio e Filano hanno comprato in comune ed in parti eguali la villa Corneliana. Caio, celibe, puo' trasferire a Martino la sua quota di comproprieta' ?   Si'
Tizio, Caio, Sempronio e Mevio costituiscono una societa' in accomandita semplice nella quale Tizio e Caio sono soci accomandanti e Sempronio e Mevio sono soci accomandatari ed amministratori. La ragione sociale della societa' deve, tra l'altro, necessariamente contenere:   il nome di Sempronio o di Mevio
Tizio, Caio, Sempronio e Mevio costituiscono una societa' in accomandita semplice nella quale Tizio e Caio sono soci accomandatari ed amministratori e Sempronio e Mevio sono soci accomandanti. La ragione sociale della societa' deve, tra l'altro, necessariamente contenere:   il nome di Tizio o di Caio
Tizio, Caio, Sempronio, Mevio e Filano sono comproprietari, in virtu' di un atto di compravendita ed in parti uguali tra loro, di un fabbricato urbano unifamiliare che necessita di miglioramenti per la cui esecuzione e' stata regolarmente assunta la necessaria deliberazione. Un istituto di credito e' disposto a dare a mutuo la somma necessaria, purche' la restituzione sia garantita da ipoteca sul fabbricato stesso. Considerata l'indifferibilita' di tali miglioramenti, Tizio, Caio, Mevio e Filano possono consentire l'ipoteca nonostante la momentanea assenza di Sempronio?   Si', perche' l'ipoteca ha lo scopo di garantire la restituzione di una somma mutuata per il miglioramento del fabbricato comune, ed e' pertanto sufficiente la deliberazione della maggioranza dei comproprietari che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo del fabbricato stesso
Tizio, Caio, Sempronio, Mevio e Filano sono comproprietari, in virtu' di un atto di compravendita ed in parti uguali tra loro, di un fabbricato urbano unifamiliare su cui intendono concedere ipoteca. Tizio, Caio, Mevio e Filano si recano dal notaio al fine di sapere se l'atto di concessione d'ipoteca possa essere compiuto, considerate la momentanea assenza di Sempronio e l'indifferibilita' dell'atto stesso. Il notaio rispondera' che per la concessione di ipoteche sul fondo comune:   e' necessario il consenso di tutti i comproprietari; tuttavia, se l'ipoteca ha lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento del fabbricato comune, e' sufficiente la deliberazione della maggioranza dei comproprietari che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo del fabbricato
Tizio, coltivatore diretto, pieno ed esclusivo proprietario del fondo Corneliano, su cui ha una fiorente piantagione di mais, intende donare al vicino Caio, la proprieta' della piantagione, senza pero' trasferirgli la proprieta' del fondo. A tal fine, Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono se la loro volonta' possa trovare attuazione. Il notaio rispondera':   No, in quanto la proprieta' della piantagione non puo' essere trasferita separatamente dalla proprieta' del suolo
Tizio, comproprietario di un fabbricato urbano, ha diritto al rimborso delle spese da lui sostenute sul fabbricato in caso di trascuranza da parte di Caio amministratore del fabbricato?   Si, nel caso in cui si tratti di spese necessarie alla conservazione del fabbricato
Tizio, comproprietario di un fondo, ha concesso, senza il consenso dell'altro comproprietario, una servitu' di passaggio in favore del limitrofo fondo di proprieta' di Caio. Possono gli eredi di Tizio porre impedimento all'esercizio del diritto concesso solo da quest'ultimo?   No
Tizio, comproprietario di un fondo, ha concesso, senza il consenso dell'altro comproprietario, una servitu' di passaggio in favore del limitrofo fondo di proprieta' di Caio. Puo' lo stesso Tizio porre impedimento all'esercizio del diritto concesso solo da lui?   No
Tizio, comproprietario insieme a Caio e Mevio in parti uguali di una casa d'abitazione, sostiene le spese per il ripristino del vecchio tetto pericolante. Tizio, terminati i lavori nell'osservanza della normativa edilizia vigente, si reca dagli altri due comproprietari al fine di ottenere il rimborso delle spese loro spettanti in proporzione. Caio e Mevio, che avevano sempre trascurato di provvedere alla riparazione del tetto, rifiutano di rimborsare le spese e richiedono a Tizio il risarcimento del danno sostenendo che non avevano autorizzato i lavori eseguiti. In questo caso Tizio:   ha diritto al rimborso delle spese
Tizio, comproprietario unitamente a Sempronio, Mevio e Filano di un vecchio frantoio, intende rinunziare alla sua quota di comproprieta' per non partecipare alle spese di ripristino e ampliamento del frantoio deliberate a maggioranza da Sempronio, Mevio e Filano secondo le norme di legge. Tizio, qualora rinunziasse alla sua quota di comproprieta' sul frantoio, si libererebbe dall'obbligo di contribuire alle spese stesse?   Si', ma la rinunzia non gli gioverebbe qualora le avesse anche tacitamente approvate
Tizio, con atto ricevuto dal notaio Romolo Romani in data 12 dicembre 1998, ha costituito per la durata di quindici anni, su un appezzamento di terreno di sua proprieta' e a favore dell'imprenditore Caio, il diritto di fare e mantenere un capannone industriale. Allo scadere del termine la proprieta' del capannone industriale costruito da Caio spettera':   A Tizio
Tizio, conduttore di un immobile concessogli in locazione dal proprietario Caio, vi ha effettuato, senza il consenso di quest'ultimo, lavori di trasformazione riservati dal contratto di locazione al proprietario, ma senza volere disconoscere il possesso di Caio. In tal modo, Tizio ha mutato la sua detenzione in possesso?   No
Tizio, contadino delle Langhe, mediante raggiri, ha venduto a Caio, allevatore di polli, 80 kg di fagioli borlotti facendo pagare all'ignaro Caio un prezzo di molto superiore a quello di mercato. Tenuto conto che Caio, anche senza i raggiri, avrebbe comunque concluso il contratto con Tizio, ma a condizioni diverse:   il contratto e' valido, ma Tizio, contraente in mala fede, risponde dei danni
Tizio, da anni emigrato all'estero, appena rientrato in Italia ottiene a titolo di mutuo da Caio il danaro necessario per comprare un autofurgone. Nel contratto di mutuo viene espressamente previsto a carico di Tizio l'obbligo di restituire la somma mutuata nel termine di sei anni e altresi' l'obbligo di dare, nel termine di tre anni, una garanzia, senza determinarne il modo e la forma. Dopo trentatre' mesi, Tizio si reca dal notaio per dare la garanzia promessa e, dopo avergli fatto presente di aver nel frattempo venduto l'autofurgone, gli chiede se puo' adempiere l'obbligo di garanzia concedendo ipoteca sulla nuda proprieta' del fondo Tuscolano, di cui ha l'uso lo stesso Mevio; il notaio rispondera' che:   Tizio puo' concedere ipoteca sulla nuda proprieta' del fondo Tuscolano, perche' chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela
Tizio, debitore di Caio di una somma di danaro, allo scadere del termine pattuito effettua il pagamento a quest'ultimo di quanto dovutogli, ignorando che nel periodo intercorso tra il sorgere dell'obbligazione e il termine di adempimento, Caio e' stato interdetto e gli e' stato nominato un tutore senza la previsione di particolari disposizioni o eccezioni. In questa ipotesi, Tizio e' comunque liberato dalla sua obbligazione?   No, salvo che provi che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio di Caio
Tizio, debitore di Caio di una somma di denaro, con il consenso di quest'ultimo, in luogo della prestazione dovuta, trasferisce a Caio la proprieta' di un bene mobile. In quale momento puo' considerarsi estinta l'obbligazione originaria di Tizio?   Nel momento in cui Tizio esegue la prestazione diversa
Tizio, debitore di Caio, esegue il pagamento a Sempronio che non e' legittimato a riceverlo ne' appare tale. Caio approfitta del pagamento. In tale caso:   Tizio e' liberato
Tizio, debitore di Sempronio della somma di settemila euro produttiva di interessi, e da pagarsi entro un anno dal sorgere dell'obbligazione, dopo sei mesi effettua il pagamento della somma capitale dichiarando espressamente di voler imputare il pagamento al capitale stesso e non agli interessi gia' scaduti. In questo caso Tizio:   Puo' fare tale imputazione solo con il consenso di Sempronio
Tizio, diciassettenne non emancipato, ha concluso da solo un contratto preliminare con Caio per la vendita di un immobile. Entro quale termine si prescrive l'azione di annullamento del contratto?   In cinque anni a far tempo dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore eta'
Tizio, domenica 7 luglio 2002, si e' obbligato a pagare in contanti a Caio la somma di euro mille, al domicilio di quest'ultimo, convenendo, a favore di entrambi, il termine di quattro giorni. In questo caso il termine, in assenza di altre pattuizioni in proposito, e tenuto conto che il giorno di scadenza dell'obbligazione non e' festivo, scade:   giovedi' 11 luglio 2002
Tizio, enfiteuta del fondo Corneliano, vuole costituire subenfiteusi sul detto fondo a favore dei fratelli Mevio e Sempronio. A tal fine Tizio, Mevio e Sempronio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto, precisando che l'enfiteusi a favore di Tizio e' stata costituita per trenta anni; il notaio rispondera' loro che:   Per disposizione normativa inderogabile, la subenfiteusi non e' ammessa
Tizio, enfiteuta del fondo rustico Tuscolano, intende concedere in locazione per una durata di sedici anni il detto fondo a Mevio, chirurgo plastico con l'hobby dell'agricoltura. A tal fine Tizio e Mevio si recano dal notaio Romolo Romani e, dopo aver precisato che l'enfiteusi sul fondo Tuscolano e' perpetua, gli chiedono se la loro volonta' possa trovare attuazione; il notaio rispondera' che:   La loro volonta' puo' trovare attuazione perche' l'enfiteuta puo' concludere locazioni
Tizio, enfiteuta del fondo Tuscolano, vuole concedere in subenfiteusi a Sempronio, coltivatore diretto confinante, la meta' del detto fondo. A tal fine Tizio e Sempronio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; il notaio rispondera' loro che:   Per disposizione normativa inderogabile, la subenfiteusi non e' ammessa
Tizio, enfiteuta del fondo Tuscolano, vuole costituire subenfiteusi per trenta anni sul detto fondo a favore dell'amico Mevio, noto giornalista. A tal fine Tizio e Mevio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto, precisando che l'enfiteusi di cui e' titolare Tizio e' perpetua; il notaio rispondera' loro che:   Per disposizione normativa inderogabile, la subenfiteusi non e' ammessa
Tizio, enfiteuta del fondo Tuscolano, vuole disporre del suo patrimonio per il tempo in cui avra' cessato di vivere; egli, celibe senza figli e senza ascendenti, intende legare all'amico Mevio l'enfiteusi del fondo Tuscolano e nominare il fratello Caio erede universale. A tal fine si reca dal notaio Romolo Romani, il quale gli precisera' che:   L'enfiteuta puo' disporre del proprio diritto a titolo di legato a favore dell'amico Mevio
Tizio, esclusivo proprietario del fondo Tusculano e del fondo Corneliano, non confinanti tra loro, ha promesso in vendita quest'ultimo a Caio e ha anche pattuito che a vantaggio del fondo Corneliano dovra' esservi una servitu' di non sopraelevazione a carico del fondo Tusculano. Tizio si reca dal notaio Romani per costituire tale servitu' con effetto immediato e poter successivamente vendere il fondo gia' gravato da tale peso. Il notaio rispondera' che:   Non puo' stipulare l'atto richiesto perche' Tizio e' proprietario di entrambi i fondi
Tizio, facoltoso imprenditore e datore di lavoro di Mevia, si reca dal fratello di quest'ultima, Sempronio, e, minacciando di fare del male a Mevia lo induce a vendergli la sua villetta al mare. Sempronio, spaventato del male minacciato a Mevia, acconsente, ma, a distanza di qualche settimana, chiede al giudice di pronunciare l'annullamento del contratto; in tale ipotesi:   L'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Tizio, Filano, Mevio e Sempronio, celibi, sono comproprietari del fondo Tuscolano, i primi tre in ragione di un decimo ciascuno ed il quarto in ragione dei residui sette decimi. Tenuto conto che tutti sono stati preventivamente informati, per adottare una deliberazione, relativa ad un atto di ordinaria amministrazione, che sia obbligatoria anche per i dissenzienti:   E' sufficiente il consenso di Sempronio
Tizio, Filano, Mevio e Sempronio, tutti celibi, sono comproprietari di una villetta dagli stessi acquistata con atto di compravendita. E' possibile, in questa ipotesi, se il titolo non dispone diversamente, delegare ad un estraneo l'amministrazione della cosa comune?   Si', determinando i poteri e gli obblighi dell'amministratore
Tizio, in buona fede, ha acquistato da Caio in forza di un titolo idoneo al trasferimento della proprieta' che e' stato debitamente trascritto, un fondo rustico situato in un comune classificato montano dalla legge. Detto fondo, pero', non apparteneva a Caio ma al di lui fratello Sempronio. Con il decorso di quanto tempo Tizio potra' compiere l'usucapione in proprio favore?   Di cinque anni dalla data della trascrizione
Tizio, in buona fede, ha acquistato da Caio in forza di un titolo idoneo un'universalita' di mobili che, in realta', non apparteneva a Caio, ma al di lui fratello Sempronio. Tizio ne compira' l'usucapione in proprio favore in virtu' del possesso continuato:   Per almeno dieci anni
Tizio, in buona fede, ha acquistato da Caio, che non ne era proprietario, un'autovettura mediante un titolo idoneo a trasferire la proprieta' e che e' stato debitamente trascritto. Con il decorso di quanti anni si compira' l'usucapione in favore dello stesso Tizio?   Di almeno tre anni dalla data della trascrizione
Tizio, in stato di interdizione legale per aver subito una condanna penale, conclude un contratto con Caio per la vendita di un immobile. In tal caso da chi potra' essere fatta valere l'annullabilita' del contratto?   Da chiunque vi abbia interesse
Tizio, in vista della prossima costruzione di un fabbricato sul fondo Tuscolano di sua proprieta', avrebbe intenzione di assicurare al fabbricato stesso il diritto alla presa dell'acqua ritraibile dalla vasca di raccolta dell'acqua piovana posta nel vicino fondo Celio, di cui e' proprietario Filano. Il notaio rispondera' che:   L'atto si puo' stipulare, ma la costituzione del diritto non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito
Tizio, in vista della prossima costruzione di un fabbricato sul fondo Tuscolano di sua proprieta', avrebbe intenzione di assicurare al fabbricato stesso il diritto di passaggio sul vicino fondo Corneliano, di cui e' proprietario Filano. Il notaio rispondera' che:   L'atto si puo' stipulare, ma la costituzione della servitu' non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito
Tizio, Mevio, Caio e Sempronio hanno comprato in comune ed in parti uguali il fondo Tuscolano. Tizio, celibe, puo' cedere a Martino il godimento del fondo nei limiti della sua quota?   Si'
Tizio, Mevio, Caio e Sempronio sono comproprietari, i primi due di quattrocento millesimi ciascuno e gli altri di cento millesimi ciascuno, di una villetta bifamiliare. Con il consenso di Tizio e Mevio, dissenziente Caio e assente Sempronio, viene approvato il regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della villetta comune. Il regolamento:   puo' essere impugnato sia da Caio che da Sempronio
Tizio, pieno ed esclusivo proprietario del fondo Corneliano, intende costituire, per una durata di trenta anni e verso il corrispettivo di cinquantamila euro, il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di Mevio, che ne acquisti la proprieta'. A tal fine Tizio e Mevio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; il notaio rispondera' loro che:   Tizio puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo, per la durata di trenta anni, una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'
Tizio, pieno ed esclusivo proprietario del fondo Corneliano, intende costituire, per una durata di trenta anni e verso il corrispettivo di ventimila euro, il diritto di fare e mantenere al disotto del suolo una costruzione a favore di Mevio, che ne acquisti la proprieta'. A tal fine Tizio e Mevio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; il notaio rispondera' loro che:   Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disotto del suolo, per un tempo determinato, una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'
Tizio, pieno ed esclusivo proprietario del fondo rustico Corneliano, intende costituire enfiteusi a favore di Caio, per la durata di sedici anni. A tal fine Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di ricevere il relativo atto; il notaio rispondera' loro che:   l'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni
Tizio, pieno ed esclusivo proprietario del fondo Tuscolano, intende costituire, verso il corrispettivo di ventimila euro, il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di Mevio, che ne acquisti la proprieta'. A tal fine Tizio e Mevio si recano dal notaio Romolo Romani per incaricarlo di ricevere il relativo atto; gli chiedono in particolare che nell'atto stesso sia previsto che l'eventuale perimento della costruzione importi l'estinzione del diritto di superficie. Il notaio rispondera' loro che:   Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie, per cui la volonta' di Tizio e Mevio puo' trovare attuazione attraverso un espresso patto a riguardo
Tizio, pieno ed esclusivo proprietario del fondo Tusculano, intende concedere in usufrutto il suddetto fondo all'associazione riconosciuta "Gioia". Tizio vorrebbe inserire in atto una clausola in base alla quale l'usufrutto in favore dell'associazione dovra' comunque durare per tutta la vita dello stesso Tizio indipendentemente da quanto quest'ultima si protragga. A tal fine Caio, legale rappresentante dell'associazione, munito degli occorrenti poteri, e Tizio si recano dal notaio Romolo Romani, affinche' riceva il relativo atto. Il notaio rispondera' loro che:   la volonta' di Tizio nei termini prospettati non puo' trovare attuazione, poiche' l'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non puo' in ogni caso durare piu' di trent'anni
Tizio, pieno ed esclusivo proprietario del fondo Tusculano, su cui ormai da anni coltiva una piantagione di fagioli, intende trasferire a Caio, dietro il corrispettivo di 50.000 euro, la proprieta' della piantagione, senza pero' trasferirgli la proprieta' del fondo. A tal fine, Tizio e Caio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono se la loro volonta' possa trovare attuazione. Il notaio rispondera':   No, perche' la proprieta' delle piantagioni non puo' essere trasferita separatamente dalla proprieta' del suolo
Tizio, pieno proprietario di un appartamento in Roma alla via Arenula, costituisce a titolo oneroso sopra lo stesso l'usufrutto per la durata di venti anni a favore di Mevio e Caio in parti uguali fra loro; nel contratto nulla viene specificato in ordine al regime delle spese di manutenzione. Trascorsi dieci anni dalla costituzione, a causa dell'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione da parte degli usufruttuari, si rendono necessarie riparazioni straordinarie, che sono a carico di:   Mevio e Caio
Tizio, pieno proprietario di un appartamento in Roma alla via Arenula, costituisce a titolo oneroso sopra lo stesso l'usufrutto per la durata di venti anni a favore di Mevio e Caio in parti uguali fra loro; nel contratto nulla viene specificato in ordine al regime delle spese di manutenzione. Trascorsi dieci anni dalla costituzione, nonostante la diligenza degli usufruttuari nell'ordinaria manutenzione, si rendono necessarie riparazioni straordinarie, che sono a carico di:   Tizio
Tizio, possessore in mala fede, possiede da cinque anni un vecchio fabbricato rurale. In che misura il proprietario dovra' corrispondere l'indennita' per i miglioramenti alla copertura ed agli infissi recati al fabbricato da Tizio?   Nella misura della minor somma tra l'importo delle spese e l'aumento di valore
Tizio, produttore vinicolo, e' titolare del diritto di usufrutto per la durata di dieci anni sopra un moderno macchinario per il lavaggio e la sterilizzazione delle bottiglie. Dopo tre anni dalla costituzione dell'usufrutto alcune parti del macchinario risultano logorate dall'uso fatto da Tizio. In tal caso, in assenza di diversa pattuizione:   l'usufruttuario e' tenuto a sostituire, durante l'usufrutto, le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento del macchinario. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, e' tenuto a corrispondergli una congrua indennita'
Tizio, proprietario del fondo Corneliano, costituisce a favore dell'amico Caio il diritto di fare e mantenere una costruzione al di sopra del fondo stesso, per il periodo di dieci anni. In assenza di pattuizioni, allo scadere del termine:   Tizio diventa proprietario della costruzione
Tizio, proprietario del fondo Corneliano, in data 6 aprile 1999 ha concesso al contadino Caio enfiteusi sul predetto fondo, per la durata di venticinque anni e dietro il corrispettivo di 4.000 euro ogni tre mesi. Dopo un anno, al momento del pagamento del canone, Caio fa presente a Tizio che, a causa di una forte ed anomala siccita', il fondo Corneliano e' stato totalmente sterile per i tre mesi precedenti e gli chiede, pertanto, la remissione del canone. In tale ipotesi, l'enfiteuta:   non puo' pretendere la remissione del canone per qualunque insolita sterilita' del fondo
Tizio, proprietario del fondo Corneliano, intende trasferire, per un tempo determinato, a favore di Caio, la proprieta' della piantagione ivi esistente, riservandosi la proprieta' del suolo. E' possibile stipulare un simile contratto?   No
Tizio, proprietario del fondo Tuscolano ha costituito, a favore del fondo Corneliano di proprieta' di Caio, una servitu' di passaggio obbligandosi a sostenere le spese per la conservazione della servitu'. Essendo tali spese divenute troppo gravose, Tizio:   Puo' liberarsi delle spese rinunziando alla proprieta' del fondo servente a favore di Caio
Tizio, proprietario del fondo Tuscolano, ha costruito sul sottostante fondo del vicino Caio un sistema visibile di grondaie inserite in strutture di cemento fissate permanentemente al terreno, destinato a raccogliere e condurre scoli a vantaggio del proprio fondo. Da quando comincia a decorrere il termine per l'usucapione della servitu' attiva degli scoli?   Dal giorno in cui tali opere sono state realizzate
Tizio, proprietario del fondo Tusculano, vende l'usufrutto su tale fondo a Caio per la durata di venti anni. Quattro anni dopo muore Caio, vedovo, il quale ha disposto con testamento olografo diseredando il proprio unico figlio Valerio, nominando erede universale l'amico Mevio e attribuendo l'usufrutto che gli spettava sul fondo Tusculano a Sempronio. Filano, il quale e' interessato ad acquistare l'usufrutto del fondo Tusculano per la durata di dieci anni, un anno dopo la morte di Caio, si presenta dal notaio per sapere a chi dovra' indirizzare la propria proposta. Il notaio gli rispondera' che a poter disporre del diritto di usufrutto sul fondo Tusculano e':   Tizio
Tizio, proprietario di un appartamento in Roma, costituisce a titolo oneroso sopra lo stesso l'usufrutto per la durata di trent'anni a favore di Caio; nel contratto nulla viene specificato in ordine al regime delle spese di manutenzione. Trascorsi dieci anni, nonostante la diligenza dell'usufruttuario nell'ordinaria manutenzione e l'utilizzo saltuario conforme alla destinazione d'uso, si rendono necessarie riparazioni per assicurare la stabilita' dei muri maestri dell'edificio di cui fa parte l'appartamento stesso; i contributi condominiali per tali riparazioni sono a carico di:   Tizio
Tizio, proprietario di un appartamento in Roma, costituisce a titolo oneroso sopra lo stesso l'usufrutto per la durata di vent'anni a favore di Caio; nel contratto nulla viene specificato in ordine al regime delle spese di manutenzione. Trascorsi dieci anni, nonostante la diligenza dell'usufruttuario nell'ordinaria manutenzione, si rendono necessarie riparazioni per assicurare la stabilita' delle volte dell'appartamento; tali riparazioni sono a carico di:   Tizio
Tizio, proprietario di un appartamento, si obbliga nei confronti del vicino Sempronio a non locare tale immobile a studenti per la durata di un anno dalla convenzione; nel contratto viene evidenziato l'interesse di Sempronio all'obbligo assunto da Tizio. Dopo otto mesi Tizio contravviene a tale obbligo locando l'appartamento a un gruppo di studenti prossimi alla laurea. In questo caso:   Non si applicano le disposizioni sulla mora del debitore
Tizio, proprietario di un edificio in Roma, costituisce a titolo oneroso sopra lo stesso l'usufrutto per la durata di vent'anni a favore di Caio; nel contratto nulla viene specificato in ordine al regime delle spese di manutenzione. Trascorsi dieci anni, nonostante la diligenza dell'usufruttuario nell'ordinaria manutenzione, si rende necessario sostenere delle spese per la sostituzione di un numero esiguo delle tegole del tetto; tali spese sono a carico di:   Caio
Tizio, proprietario di un edificio in Roma, costituisce a titolo oneroso sopra lo stesso l'usufrutto per la durata di vent'anni a favore di Caio; nel contratto nulla viene specificato in ordine al regime delle spese di manutenzione. Trascorsi dieci anni, nonostante la diligenza dell'usufruttuario nell'ordinaria manutenzione, si rendono necessarie riparazioni per assicurare il rinnovamento di una parte notevole del tetto dell'edificio; tali riparazioni sono a carico di:   Tizio
Tizio, proprietario di un fondo gravato da servitu' di passaggio a favore del fondo di Caio, dispone dell'intero fondo donando a ciascuno dei suoi due figli Filano e Martino una parte determinata di esso. Cosa accade se la servitu' ricade sulla sola parte di Martino?   La parte di Filano e' liberata
Tizio, proprietario di un suolo edificabile, intende realizzare su detto terreno una costruzione.Caio, proprietario del suolo limitrofo, ha interesse a che sul realizzando fabbricato possa essere installato un pannello solare al fine di produrre energia per riscaldare l'acqua della piscina esistente sul predetto suolo di sua proprieta'.Tizio e Caio, pertanto, si recano dal notaio al fine di formalizzare tale accordo. Il notaio dira' che:   e' ammessa la costituzione di servitu' a carico di un edificio da costruire, ma la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito
Tizio, proprietario di una villa in Roma, costituisce a titolo oneroso sopra la stessa l'usufrutto per la durata di vent'anni a favore di Caio; nel contratto nulla viene specificato in ordine al regime delle spese di manutenzione. Trascorsi dieci anni, nonostante la diligenza dell'usufruttuario nell'ordinaria manutenzione, si rende necessario sostenere delle spese per la riparazione di una parte esigua del marmo delle scale; tali spese sono a carico di:   Caio
Tizio, riservandosene l'usufrutto, ha donato al figlio Caio la nuda proprieta' della villa Giada. Dopo un anno dalla conclusione del contratto di donazione, nel quale non e' stata inserita alcuna dispensa dal fare l'inventario o dal prestare cauzione, Tizio cede a titolo oneroso a Sempronio l'usufrutto della villa. Sempronio puo' conseguire il possesso della villa, della quale e' stato fatto l'inventario:   Solo dopo avere adempiuto all'obbligo di dare idonea garanzia
Tizio, Sempronio e Filano, comproprietari di un rudere di fabbricato rurale che necessita di ristrutturazione, devono consentire l'iscrizione di una ipoteca su detto rudere a garanzia della somma mutuata al fine dell'esecuzione dei lavori di ripristino del fabbricato stesso. In questo caso e':   sufficiente la deliberazione della maggioranza dei partecipanti alla comunione che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo del fabbricato
Tizio, Sempronio e Filano, tutti coltivatori diretti, sono comproprietari, in ragione di tre decimi ciascuno, di un terreno sul quale esiste una piantagione di alberi da frutto. Dovendo assentarsi per un lungo periodo si recano dal notaio al fine di delegare l'amministrazione ordinaria del fondo a Mevio, anch'egli coltivatore diretto e loro amico fidato, determinando i poteri e gli obblighi dell'amministratore. Precisano pero' che Tizia, moglie di Tizio, comproprietaria per un decimo del terreno, non e' presente. Il notaio rispondera' che per delegare l'amministrazione ordinaria a Mevio e' sufficiente il consenso di Tizio, Sempronio e Filano in quanto:   essi rappresentano la maggioranza dei partecipanti alla comunione calcolata secondo il valore delle loro quote
Tizio, socio accomandante della societa' "La Margherita di Caio societa' in accomandita semplice", vuole comprendere il proprio nome nella ragione sociale e chiede al notaio quali conseguenze ne possano discendere. Il notaio dira' che:   Tizio risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali
Tizio, studente in giurisprudenza, costituisce, a titolo oneroso, a favore del pastore Gavino l'usufrutto sopra il gregge di pecore che il padre gli ha donato per invogliarlo ad abbandonare gli studi; dopo circa sei mesi, per causa non imputabile al pastore, il gregge perisce interamente. In tal caso, a norma del codice civile, Gavino:   E' obbligato verso Tizio a rendere conto delle pelli degli animali periti o del loro valore
Tizio, studente in giurisprudenza, ha costituito a titolo oneroso a favore del pastore Gavino per la durata di un anno l'usufrutto sopra il gregge di pecore che il padre gli ha donato per invogliarlo ad abbandonare gli studi. Al termine dell'anno risultano periti, per causa non imputabile al pastore, cento capi di bestiame, a fronte della nascita, nello stesso periodo di tempo, di trenta capi. In tal caso, a norma del codice civile, Gavino:   e' tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantita' dei nati, dopo che il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo
Tizio, titolare del diritto di abitazione su una villa, puo' locarla a Caio senza che il nudo proprietario vi consenta?   No
Tizio, titolare del diritto di enfiteusi costituito per la durata di trenta anni sul fondo Tuscolano, vuole fare testamento, legando all'amico Sempronio, noto giornalista, la detta enfiteusi. A tal fine Tizio si reca dal notaio Romolo Romani, il quale gli dira' che:   L'enfiteuta puo' disporre del proprio diritto per atto di ultima volonta'
Tizio, titolare del diritto di usufrutto su un fondo per la durata della sua vita, cede a titolo gratuito il proprio diritto a Mevio per un tempo comunque non superiore a trenta anni. L'anno successivo Tizio muore. In questo caso:   il diritto di usufrutto a favore di Mevio si estingue con la morte di Tizio
Tizio, titolare del diritto di usufrutto vitalizio sul fondo Corneliano, non esercita tale diritto per oltre un ventennio. Il suo diritto si estingue per:   prescrizione
Tizio, titolare del diritto reale di uso su una cosa fruttifera, puo' raccogliere i frutti della stessa?   Si', ma solo per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia
Tizio, titolare di un'azienda avente ad oggetto la vendita di abbigliamento in genere ed accessori, si obbliga nei confronti di Sempronio, titolare di un vicino esercizio commerciale di vendita di calzature, a non vendere tale ultimo prodotto. Successivamente Tizio contravviene all'obbligo assunto e comincia la vendita delle calzature. In questo caso:   Non si applicano le disposizioni sulla mora del debitore
Tizio, usufruttuario del fondo Tuscolano per la durata della sua vita, intende donare il proprio diritto di usufrutto per tutta la sua durata all'unico figlio Mevio. A tal fine Tizio si reca dal notaio Romolo Romani e gli chiede se puo' cedere il proprio diritto. Il notaio rispondera' che:   L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo
Tizio, usufruttuario del fondo Tuscolano per la durata della sua vita, intende vendere il proprio diritto di usufrutto per tutta la sua durata a Mevio. A tal fine Tizio si reca dal notaio Romolo Romani e gli chiede se puo' cedere il proprio diritto. Il notaio rispondera' che:   L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo
Tizio, usufruttuario del fondo Tuscolano per la durata di venti anni, intende permutare il proprio diritto di usufrutto per tutta la sua residua durata con la piena proprieta' del fondo Corneliano di Mevio. A tal fine Tizio si reca dal notaio Romolo Romani e gli chiede se puo' cedere il proprio diritto. Il notaio rispondera' che:   L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo
Tizio, usufruttuario del fondo Tuscolano per trenta anni, dopo quattro anni dalla costituzione intende vendere il proprio diritto di usufrutto a Mevio per la durata di tre anni. A tal fine Tizio si reca dal notaio Romolo Romani e gli chiede se puo' cedere il proprio diritto. Il notaio rispondera' che:   L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo
Tizio, usufruttuario di un immobile, puo' cedere a terzi il proprio diritto?   Si', ma limitatamente alla durata del diritto di usufrutto e sempre che cio' non sia vietato dal titolo costitutivo
Tizio, usufruttuario di un'eredita' gravata da debiti, e' obbligato a pagare gli interessi dei debiti medesimi?   Si'
Tizio, usufruttuario di un'eredita', fornisce la somma occorrente per il pagamento, che si rende necessario durante l'usufrutto, del capitale di un debito gravante l'eredita' stessa. Tale somma:   Deve essere rimborsata all'usufruttuario senza interesse alla fine dell'usufrutto
Tizio, usufruttuario per cinquanta anni del fondo Tuscolano di proprieta' di Sempronio, trascorsi due anni dalla costituzione intende vendere il proprio diritto di usufrutto per quaranta anni a Mevio. A tal fine Tizio si reca dal notaio Romolo Romani e gli chiede se puo' cedere il proprio diritto di usufrutto, anche se nel titolo costitutivo nulla e' disposto a riguardo e Sempronio, attualmente all'estero, non puo' intervenire all'atto; il notaio rispondera' che:   L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo
Tizio, usufruttuario per la durata della sua vita del fondo Tuscolano di proprieta' di Sempronio, intende vendere il proprio diritto di usufrutto per tutta la sua durata a Mevio. A tal fine Tizio si reca dal notaio Romolo Romani e gli chiede se puo' cedere il proprio diritto di usufrutto anche se nel titolo costitutivo nulla e' disposto a riguardo e Sempronio e' partito per un lungo viaggio; il notaio rispondera' che:   L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo
Tizio, usufruttuario per la durata di dieci anni del fondo Tuscolano di proprieta' di Sempronio, intende vendere il proprio diritto di usufrutto per tutta la sua residua durata a Mevio. A tal fine Tizio si reca dal notaio Romolo Romani e gli chiede se puo' cedere il proprio diritto di usufrutto, anche se nel titolo costitutivo nulla e' disposto a riguardo e Sempronio e' attualmente ricoverato in ospedale per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico; il notaio rispondera' che:   L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo
Tra piu' debiti scaduti della medesima specie verso la stessa persona, diversamente garantiti e diversamente onerosi per il debitore, in mancanza di una dichiarazione del debitore, il pagamento a quale debito deve essere imputato, a norma del codice civile?   Al debito meno garantito