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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Quesiti dal n.1001 al n.2000

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Mario, vedovo, e' recentemente deceduto ultranovantenne senza lasciare testamento. Egli aveva avuto tre figli, Remo, Tizio e Caio, di cui i primi due gli sono premorti; Remo aveva generato un solo figlio, premorto al padre ed al nonno, a nome Sempronio, il quale aveva avuto a sua volta un unico figlio, Calpurnio; Tizio aveva generato anch'egli un unico figlio, anch'egli premorto al padre ed al nonno, a nome Primo il quale aveva avuto tre figli a nome Terzo, Mevietto e Caietto. Tenuto conto che Caietto, il quale non ha avuto figli, e' deceduto prima del padre dopo aver nominato erede universale la sua convivente Prima, l'eredita' relitta da Mario spettera':   un terzo a Caio, un terzo a Calpurnio e per l'altro terzo a Terzo e Mevietto
Mentre Sempronio, privo di eredi legittimari, per causa di pubblica calamita' non poteva valersi delle forme ordinarie, il suo testamento, con il quale nominava unica erede universale la fondazione benefica Alfa, veniva ricevuto e redatto dal vice sindaco del luogo, facente funzioni di sindaco, in presenza di due testimoni maggiorenni e quindi sottoscritto da Sempronio, dai testimoni e dal vice sindaco. Cessata la causa che aveva impedito a Sempronio di valersi delle forme ordinarie del testamento, egli si reca immediatamente dal notaio per assicurarsi che il suo patrimonio venga ereditato dalla fondazione e non dai suoi eredi legittimi. Il notaio gli dice che:   deve fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie nominando unica erede la fondazione, perche' quello precedente perdera' efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che gli ha impedito di valersi delle forme ordinarie
Mentre Sempronio, privo di eredi legittimari, per infortunio non poteva valersi delle forme ordinarie, il suo testamento, con il quale nominava unica erede universale la fondazione benefica Alfa, veniva ricevuto e redatto dal sindaco del luogo in presenza di due testimoni maggiorenni e quindi sottoscritto da Sempronio, dai testimoni e dal sindaco. Cessata la causa che aveva impedito a Sempronio di valersi delle forme ordinarie del testamento, egli si reca immediatamente dal notaio per assicurarsi che il suo patrimonio venga ereditato dalla fondazione e non dai suoi eredi legittimi. Il notaio gli dice che:   deve fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie nominando unica erede la fondazione, perche' quello precedente perdera' efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che gli ha impedito di valersi delle forme ordinarie
Mevia, figlia legittima ed unica discendente di Caio il quale ha rinunziato all'eredita' di Tizio di cui era figlio legittimo, si reca dal notaio chiedendogli se sull'eredita' di Tizio le spetta la medesima quota del padre Caio. Il notaio le rispondera':   Che Mevia ha gli stessi diritti di Caio, avendo questi rinunciato all'eredita' di Tizio
Mevia, figlia naturale riconosciuta ed unica discendente di Tizio il quale ha rinunziato all'eredita' di Sempronio di cui era figlio naturale riconosciuto, si reca dal notaio chiedendogli se sull'eredita' di Sempronio le spetta la medesima quota del padre Tizio. Il notaio le rispondera':   Che Mevia ha gli stessi diritti del genitore Tizio, avendo questi rinunciato all'eredita' di Sempronio
Mevia, madre di Tizietto, istituisce quest'ultimo erede nella sola quota di legittima, disponendo che il proprio marito Sempronio, esercente la potesta' su Tizietto, non abbia l'usufrutto legale su quanto da lei lasciato a Tizietto. Ha efficacia la disposizione che Sempronio non abbia l'usufrutto legale sui beni spettanti a Tizietto a titolo di legittima?   No
Mevietto, minore soggetto a tutela, e' debitore della somma di euro 10.000 nei confronti del tutore Mevio e, nel contempo, creditore di somma di pari importo nei confronti del protutore Tizio. Mevio, in adempimento del debito esistente nei suoi confronti, sarebbe disposto a rendersi cessionario del credito vantato da Mevietto verso Tizio. Il notaio dira' alle parti che:   Mevio non puo' rendersi in nessun caso cessionario del credito vantato da Mevietto verso Tizio
Mevio e Caio, ciascuno per la quota di un ottavo, Sempronio, Tizio e Filano, ciascuno per la quota di un quarto, sono chiamati per legge all'eredita' di Martino. Essi intendono rinunziare come segue all'eredita' relitta: Mevio e Sempronio ciascuno per l'intera sua quota e Caio, Tizio e Filano per la meta' della quota a ciascuno di loro devoluta.Chi di essi potra' validamente rinunziare all'eredita' secondo gli intendimenti manifestati?   Mevio e Sempronio
Mevio e Filano, ciascuno per la quota di un ottavo, Caio, Tizio e Sempronio, ciascuno per la quota di un quarto, sono chiamati per legge all'eredita' di Martino. Essi intendono rinunziare come segue all'eredita' relitta: Filano e Sempronio ciascuno per l'intera sua quota e Mevio, Caio e Tizio per la meta' della quota a ciascuno di loro devoluta.Chi di essi potra' validamente rinunziare all'eredita' secondo gli intendimenti manifestati?   Filano e Sempronio
Mevio e Sempronio, ciascuno per la quota di un ottavo, Caio, Tizio e Filano, ciascuno per la quota di un quarto, sono chiamati per legge all'eredita' di Martino. Essi intendono rinunziare come segue all'eredita' relitta: Mevio e Caio ciascuno per l'intera sua quota e Sempronio, Tizio e Filano per la meta' della quota a ciascuno di loro devoluta.Chi di essi potra' validamente rinunziare all'eredita' secondo gli intendimenti manifestati?   Mevio e Caio
Mevio e Tizio, proprietari in parti uguali del fondo Corneliano, hanno realizzato sullo stesso, dal marzo 1990 al gennaio 1991, una villetta, utilizzando materiale di proprieta' di Filano, il quale ne era a conoscenza fin dall'inizio dei lavori. Essendosi prospettata l'opportunita' di vendere la villetta a Sempronio, con esclusione del terreno su cui essa insiste, Tizio, Mevio e Filano, ritenendosi tutti proprietari, si recano con Sempronio dal notaio Romolo Romani il quale, richiesto di ricevere il relativo atto, rispondera' che:   la vendita dovra' essere conclusa da Tizio e Mevio, entrambi proprietari della villetta, e da Sempronio
Mevio ha costruito con materiali propri una villetta sul terreno dell'amico Filano, il quale lo aveva verbalmente autorizzato ad eseguire i predetti lavori di costruzione. Entrambi si recano dal notaio Romolo Romani al quale chiedono di chi sia la proprieta' della villetta. Il notaio rispondera' che:   la villetta e' di proprieta' di Filano
Mevio intende donare a Tizio, minore soggetto alla potesta' dei genitori Filano e Sempronia, un immobile nominando Caio quale curatore speciale per l'amministrazione del bene donato. Si rivolge pertanto al notaio chiedendogli chi sara' legittimato all'accettazione. Il notaio rispondera' che:   La donazione dovra' essere accettata da Filano e Sempronia, previa autorizzazione del giudice tutelare
Mevio minore di eta' e' proprietario di un fabbricato per la cui manutenzione ordinaria sono necessarie ingenti spese; il padre Filano, esercente in via esclusiva la potesta', si reca dal notaio per sapere a carico di chi sono tali spese. Il notaio rispondera':   le spese relative alla manutenzione ordinaria del fabbricato sono a carico di Filano in quanto inerenti all'usufrutto legale
Mevio minore di eta' e' proprietario di un fabbricato per la cui manutenzione ordinaria sono necessarie ingenti spese; il padre Sempronio, esercente in via esclusiva la potesta', si reca dal notaio per sapere a carico di chi sono tali spese. Il notaio rispondera':   le spese relative alla manutenzione ordinaria del fabbricato sono a carico di Sempronio in quanto inerenti all'usufrutto legale
Mevio proprietario del fondo Tuscolano, intende donarlo al minore Tizietto soggetto alla potesta' dei genitori Tizio e Tizia. Mevio, non avendo alcuna fiducia nella capacita' amministrative di Tizio e Tizia, intende altresi' affidare al proprio socio Caio l'amministrazione del bene donato. Mevio si rivolge al notaio per sapere se cio' sia possibile. il notaio rispondera':   Che Mevio puo' donare il fondo Tuscolano a Tizietto e nominare Caio curatore speciale per l'amministrazione del bene donato anche se trattasi di un suo socio
Mevio vedovo e senza figli e' proprietario, tra l'altro, di due alloggi. Mevio intende attribuire, a titolo di legato, un appartamento a ciascuno dei suoi nipoti minorenni Calpurnio e Filano. Calpurnio e' figlio del fratello Sempronio ed e' sottoposto alla potesta' dei genitori. Filano, orfano, e' sottoposto alla tutela di Caio. Mevio, non avendo fiducia nei genitori di Calpurnio e nel tutore Caio, intende nominare ai propri nipoti, quale curatore speciale, l'amico fidato Tizio. Mevio si rivolge pertanto al notaio chiedendo se cio' sia possibile e questi gli rispondera' che:   La nomina del curatore speciale Tizio e' possibile sia per Calpurnio che per Filano
Mevio vedovo senza discendenti e ascendenti, vuole nominare suo unico erede universale il minore Sempronio, a lui estraneo, soggetto alla potesta' dei genitori Filano e Filana. Mevio, pero', non ha alcuna fiducia in Filano e Filana e pertanto intende affidare all'amico fidato Tizio l'amministrazione dei beni ereditari. Mevio si rivolge al notaio per sapere se cio' sia possibile. Il notaio gli rispondera' che:   Puo' nominare Tizio curatore speciale di Sempronio per l'amministrazione dei beni ereditari
Mevio vuole donare al minore Tizietto il fondo Tuscolano ma, non avendo alcuna fiducia nei genitori esercenti la potesta' sul minore, intende affidare all'amico Caio l'amministrazione del bene donato. Si rivolge quindi al notaio per sapere se cio' sia possibile. Il notaio gli dira' che:   Puo' nominare Caio curatore speciale del minore per l'amministrazione del bene donato
Mevio, comprata la proprieta' del fondo Corneliano, ha in seguito contratto matrimonio con Mevia il 4 maggio 1990, senza porre in essere alcuna convenzione matrimoniale. Dal gennaio all'aprile 1990, Mevio aveva realizzato su detto fondo una villetta utilizzando materiale di proprieta' di Tizio, il quale ne era a conoscenza fin dall'inizio dei lavori. Nel luglio 1990 Mevio ha dovuto far sostituire tutti gli infissi e parte del tetto a tegole della villetta. Essendosi successivamente prospettata l'opportunita' di vendere la proprieta' della villetta separatamente dalla proprieta' del terreno su cui essa insiste, Mevio chiede al notaio chi deve intervenire nel relativo atto quale parte venditrice. Il notaio rispondera':   solo Mevio
Mevio, con testamento olografo, lega al figlio Filano un appartamento in Roma, ma prima di morire lo vende in piena proprieta' alla cara amica Calpurnia per il prezzo di trecentomila euro di cui centomila euro pagate e duecentomila euro da pagare in cinque anni a rate. Al momento della pubblicazione del predetto testamento olografo, il legatario Filano chiede al Notaio se il legato in proprio favore e' ancora valido ed efficace, tenuto conto che Calpurnia non ha ancora pagato l'intero prezzo. Il notaio rispondera' che:   L'alienazione dell'appartamento, anche nel caso in cui il prezzo sia dilazionato, comporta, fatta salva la prova di una diversa volonta' del testatore, la revoca del legato anche quando l'alienazione e' annullabile per cause diverse dai vizi del consenso
Mevio, coniugato con Tizia, ha quattro figli, tutti avuti dalla prima moglie ormai defunta e precisamente Primo, affermato giornalista di moda, Secondo e Terzo, entrambi calzaturieri e Quarto, studente universitario di farmacia. Puo' Mevio trasferire l'intero suo patrimonio, costituito da due appartamenti e una villa, a tutti i figli in parti uguali con un contratto concluso per atto pubblico al quale partecipi anche Tizia per rinunziare alla quota di legittima spettantele sulla successione di Mevio?   No, perche' il contratto che s'intende concludere violerebbe il divieto di patti successori
Mevio, minore soggetto a tutela, residente a Milano, e' proprietario di un rustico in Val Gardena i cui costi di manutenzione sono divenuti insostenibili, rendendone opportuno il trasferimento. Tizio, tutore di Mevio, e' proprietario di un appartamento a Milano che intenderebbe permutare con il rustico di proprieta' di Mevio, onde consentirgli di liberarsi dagli onerosi costi di manutenzione e di possedere una dimora di sua proprieta' dove poter abitare per continuare gli studi. A tal fine Tizio si reca dal notaio Romolo Romani e gli domanda se cio' sia possibile. Il notaio rispondera':   che Tizio non puo' in alcun caso permutare il proprio appartamento con il rustico di proprieta' di Mevio
Mevio, minore, e' donatario di un immobile in Roma. La donazione e' stata debitamente accettata dal padre Sempronio contro la volonta' della madre Caia. A chi spetta l'usufrutto legale su tale bene?   A Sempronio
Mevio, proprietario del fondo Corneliano, ha realizzato sullo stesso, dal marzo 1990 al gennaio 1991, una villetta, utilizzando materiale di proprieta' di Tizio, il quale ne era a conoscenza fin dall'inizio dei lavori. Essendosi prospettata l'opportunita' di vendere la villetta a Sempronio, con esclusione del terreno su cui essa insiste, Tizio e Mevio, ritenendosi entrambi proprietari, si recano con Sempronio dal notaio Romolo Romani il quale, richiesto di ricevere il relativo atto, rispondera' che:   la vendita dovra' essere conclusa da Mevio e Sempronio
Mevio, proprietario di numerosi immobili in Roma, intende donare un alloggio ad uso ufficio sito in Via Arenula numero 1 al minore Mevietto soggetto alla potesta' dei genitori Tizio e Tizia. Mevio non ha alcuna fiducia in Tizio e Tizia e pertanto intende nominare a Mevietto, quale suo curatore speciale per l'amministrazione del suddetto immobile, Caio. Tizio e Tizia sono favorevoli alla donazione. Mevio si rivolge al notaio chiedendogli chi dovra' accettare la donazione. Il notaio rispondera':   Tizio e Tizia, previa autorizzazione del giudice tutelare
Mevio, vedovo e padre di tre figli a nome Tizio, Tizione e Tizietto, e' stato istituito erede universale dal suo amico Caio. Prima di aver potuto accettare l'eredita', pero', Mevio muore e dei suoi figli soltanto Tizio vuole accettare l'eredita' sia del padre che di Caio, mentre Tizione e Tizietto vogliono accettare soltanto l'eredita' del padre ma intendono rinunziare a quella di Caio. In questo caso:   Tizione e Tizietto rimarranno estranei all'eredita' di Caio di cui Tizio acquistera' tutti i diritti
Mevio, vedovo e senza figli, ha donato all'estraneo Sempronio, in riguardo del matrimonio di costui con Caia, il proprio appartamento in Firenze. Successivamente Mevio, che all'epoca della donazione era un facoltoso professionista, viene a trovarsi in stato di bisogno e non e' piu' in grado di provvedere al proprio mantenimento. In questo caso il donatario e' tenuto a prestare gli alimenti al donante?   No, trattandosi di donazione fatta in riguardo di un matrimonio
Mevio, vedovo senza discendenti e ascendenti, vuole nominare suo unico erede universale il minore Mevietto, a lui estraneo, soggetto alla potesta' dei genitori Sempronio e Sempronia. Mevio, pero', non ha alcuna fiducia in Sempronio e Sempronia e pertanto intende affidare all'amico Tizio l'amministrazione dei beni ereditari. Mevio si rivolge al notaio per sapere se cio' sia possibile. Il notaio gli rispondera' che:   Puo' nominare Tizio curatore speciale di Mevietto per l'amministrazione dei beni ereditari
Mevio, vedovo senza discendenti ed ascendenti vuole fare testamento nominando proprio erede universale il minore Tizietto, figlio del fratello Caio e della di lui moglie Caia. Mevio, non avendo fiducia nelle capacita' amministrative di Caio e Caia, intende altresi' nominare a Tizietto, quale suo curatore speciale per l'amministrazione dei beni ereditari, l'amico fidato Sempronio. Mevio si rivolge al notaio affinche' questi riceva il suo testamento pubblico, verificando che la propria volonta' non sia contraria a norme inderogabili, e rendendosi disponibile ad adeguarla alle disposizioni di legge. Il notaio gli rispondera':   Che puo' istituire erede il minore Tizietto nominando Sempronio curatore speciale del minore per l'amministrazione dei beni lasciati
Mevio, vedovo, e' recentemente deceduto ultranovantenne senza lasciare testamento. Egli aveva avuto tre figli, Mario, Remo e Tizio, di cui i primi due gli sono premorti; Mario aveva generato un solo figlio, premorto al padre ed al nonno, a nome Caio, il quale aveva avuto a sua volta un unico figlio, Filano; Remo aveva generato anch'egli un unico figlio, anch'egli premorto al padre ed al nonno, a nome Calpurnio il quale aveva avuto tre figli a nome Tizietto, Caietto e Mevietto. Tenuto conto che Mevietto, il quale non ha avuto figli, e' deceduto prima del padre dopo aver nominato erede universale la sua convivente Calpurnia, l'eredita' relitta da Mevio spettera':   un terzo a Tizio, un terzo a Filano e per l'altro terzo a Tizietto e Caietto
Mevio, vedovo, e' recentemente deceduto ultranovantenne senza lasciare testamento. Gli unici suoi due figli, Sempronio e Caio, gli erano premorti; Sempronio aveva generato un solo figlio, premorto al padre ed al nonno, a nome Calpurnio, il quale aveva avuto a sua volta un unico figlio, Mevietto; Caio aveva generato anch'egli un unico figlio, anche questo premorto al padre ed al nonno, a nome Tizietto il quale aveva avuto tre figli a nome Secondo, Primo e Filano. Tenuto conto che Filano, il quale non ha avuto figli, e' deceduto prima del padre dopo aver nominato erede universale la sua convivente Tizia, l'eredita' relitta da Mevio spettera':   per meta' a Mevietto e per l'altra meta' a Secondo e Primo
Mevio, vedovo, e' recentemente deceduto ultranovantenne senza lasciare testamento. Gli unici suoi due figli, Sempronio e Primo, gli erano premorti; Sempronio aveva generato un solo figlio, premorto al padre ed al nonno, a nome Secondo, il quale aveva avuto a sua volta un unico figlio, Calpurnio; Primo aveva generato anch'egli un unico figlio, anche questo premorto al padre ed al nonno, a nome Filano il quale aveva avuto tre figli a nome Tizietto, Mevietto e Caietto. Tenuto conto che Caietto, il quale non ha avuto figli, e' deceduto prima del padre dopo aver nominato erede universale la sua convivente Mevia, l'eredita' relitta da Mevio spettera':   per meta' a Calpurnio e per l'altra meta' a Tizietto e Mevietto
Mevio, vedovo, e' recentemente deceduto ultranovantenne. Gli unici suoi due figli, Tizio e Caio, gli erano premorti; Tizio aveva generato un solo figlio, premorto al padre ed al nonno, a nome Tizietto, il quale aveva avuto a sua volta un unico figlio, Tizione; Caio aveva generato anch'egli un unico figlio, anche questo premorto al padre ed al nonno, a nome Sempronio il quale aveva avuto tre figli a nome Primo, Secondo e Terzo. Tenuto conto che Terzo, il quale non ha avuto figli, e' deceduto prima del padre dopo aver nominato erede universale la sua convivente Caia e che Mevio molti anni prima di morire aveva, con testamento mai revocato, nominato eredi in parti uguali i due figli senza disporre alcuna sostituzione, l'eredita' relitta da Mevio spettera':   per meta' a Tizione e per l'altra meta' a Primo e Secondo
Mevio, vedovo, e' recentemente deceduto, lasciando per testamento, sua unica erede universale la convivente Prima. I nipoti Caio, Filano e Tizio, figli del suo unico figlio premorto Secondo, esperiscono vittoriosamente l'azione di riduzione per l'ottenimento della quota di legittima. In questo caso l'eredita' relitta da Mevio spettera':   per meta' a Prima e per l'altra meta' a Caio, Filano e Tizio in parti uguali fra loro
Muore Tizio il quale in data 16 agosto 1997 aveva disposto del suo patrimonio per testamento olografo. Detto testamento conteneva, tra l'altro, la designazione degli amici fidati Caio e Sempronio quali rispettivamente tutore e protutore del figlio minore del de cuius Tizietto. Il notaio che procede alla pubblicazione di detto testamento, in relazione alla designazione del tutore e del protutore, deve, a norma del codice civile, darne notizia:   Al giudice tutelare
Muore Tizio il quale in data 16 agosto 1997 aveva disposto del suo patrimonio per testamento olografo. Detto testamento conteneva, tra l'altro, la designazione dell'amico fidato Sempronio quale tutore del figlio minore del de cuius Tizietto. Il notaio che procede alla pubblicazione di detto testamento, in relazione alla designazione del tutore deve:   Darne notizia al giudice tutelare
Muore Tizio il quale in data 16 agosto 1997 aveva disposto del suo patrimonio per testamento olografo. Detto testamento conteneva, tra l'altro, la designazione dell'amico fidato Sempronio quale tutore del figlio minore del de cuius Tizietto. Il notaio che procede alla pubblicazione di detto testamento, in relazione alla designazione del tutore, deve, a norma del codice civile, darne notizia:   Al giudice tutelare entro dieci giorni