Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto del lavoro pubblico e privato
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- I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel settore privato, devono essere applicati: da tutti i datori di lavoro iscritti alle associazioni datoriali stipulanti
- Il contratto collettivo nazionale vincola la pubblica amministrazione: dal giorno della sua sottoscrizione
- Il limite delle 48 ore di durata media dell’orario di lavoro settimanale previsto dall’art. 4, d.lgs. n. 66/2003, va calcolato con riferimento: ad un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile dai contratti collettivi di lavoro fino a 6 mesi ovvero, a certe condizioni, fino a 12 mesi
- Il superminimo è: ciò che supera i minimi tariffari previsti dal contratto collettivo nazionale
- Il trasferimento del prestatore di lavoro può essere disposto dal datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 2103 c.c.: per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
- In base all’art. 3, d. lgs. n. 368/2001, l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato è ammessa: nel caso di apertura di nuovi esercizi commerciali
- In base all’art. 35, d. lgs. n. 165/2001, l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3 dello stesso articolo, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità
- In base all’art. 97 Cost., agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede: mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
- In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale i contratti collettivi di comparto stipulati dall’Aran si applicano: a tutti i rapporti di lavoro nell’ambito del comparto, in virtù, da un lato, del vincolo di conformazione agli obblighi assunti con i contratti collettivi imposto al datore di lavoro pubblico e del vincolo di parità di trattamento gravante sulla pubblica amministrazione; dall’altro, del richiamo, contenuto nel contratto individuale, alla fonte collettiva
- In caso di controversia con il committente, in relazione ai trattamenti economici e normativi concordati, il collaboratore coordinato e continuativo: deve rivolgersi al magistrato ordinario in funzione di giudice del lavoro, ex art. 409, n. 3, c.p.c.
- In materia di durata massima della giornata lavorativa, l’art. 36, c. 2, Cost., prevede che: il legislatore ordinario stabilisce la durata massima della giornata lavorativa
- In materia di durata settimanale dell’orario di lavoro, l’art. 4, c. 5, d.lgs. n. 66 del 2003: stabilisce un apposito obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro qualora in un’unità produttiva che occupi più di dieci dipendenti siano superate le 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario.
- In materia di durata settimanale dell’orario di lavoro, l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 66/2003: fissa un limite alla durata media dell’orario di lavoro (48 ore per ogni periodo di 7 giorni), comprensivo delle ore di lavoro straordinario
- In materia di lavoro notturno, l’art. 11, d.lgs. n. 66/2003: elenca le ipotesi in cui è vietata l’adibizione al lavoro notturno e quelle in cui il lavoratore non è obbligato a prestarlo; prevede, inoltre che i contratti collettivi stabiliscano i requisiti di altri lavoratori esclusi dall’obbligo
- In materia di lavoro, la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda: le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e le controversie relative al personale in regime di diritto pubblico
- In materia di riposo giornaliero, l’art. 17, d.lgs. n. 66/2003 consente ai contratti collettivi di prevedere una durata inferiore alle 11 ore: a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui ciò non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che sia loro accordata una protezione appropriata
- In materia di riposo giornaliero, l’art. 7, d.lgs. n. 66/2003: prevede il diritto del lavoratore a godere di 11 ore di riposo consecutivo (fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata) ogni 24 ore