Elenco in ordine alfabetico delle domande di Polizia giudiziaria in generale forestale ambientale ed agroalimentare
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- LA "NOTIZIA CRIMINIS" FA SORGERE L'OBBLIGO, IN CAPO ALLA P.G. DI RIFERIRLA? SÌ E SENZA RITARDO AL PUBBLICO MINISTERO.
- LA NOTIZIA DI REATO DEVE ESSERE RIFERITA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA AL PUBBLICO MINISTERO SENZA RITARDO
- LA P.G. CHE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI HA INFORMATO IL P.M. DELLA NOTIZIA DI REATO, PUÒ SVOLGERE SUCCESSIVE INDAGINI PER ACCERTARNE I REATI? SÌ, LO DISPONE L'ART. 327 DEL C.P.P.
- LA P.G. DEVE RIFERIRE AL PIÙ PRESTO AL PM: LA "NOTIZIA CRIMINIS"
- LA P.G. HA L'OBBLIGO DI PROCEDERE DI INIZIATIVA AL SEQUESTRO NEL CASO DI FLAGRANZA DI REATO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI? SÌ, IN QUANTO È COMPITO DELLA P.G. IMPEDIRE CHE UN REATO IN FLAGRANZA VENGA PORTATO A ULTERIORI CONSEGUENZE.
- LA P.G. PUÒ AVVALERSI DI PERSONE IDONEE NELLA QUALITÀ DI "AUSILIARI"? SÌ E L'ACCERTAMENTO TECNICO CHE NE CONSEGUE DEVE CONSIDERARSI ATTO DELLA STESSA P.G.
- LA P.G., DISPONE DI AUTONOMIA OPERATIVA? NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI
- LA POLIZIA GIUDIZIARIA ANNOTA SECONDO LE MODALITÀ RITENUTE IDONEE AI FINI DELLE INDAGINI, ANCHE SOMMARIAMENTE, TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE, COMPRESE QUELLE DIRETTE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI PROVA? SI
- LA POLIZIA GIUDIZIARIA DEVE TRASMETTERE IL VERBALE DELL'ARRESTO AL PUBBLICO MINISTERO ENTRO: ENTRO 24 ORE DALL'ARRESTO, SALVO CHE IL PUBBLICO MINISTERO AUTORIZZI UNA DILAZIONE MAGGIORE
- LA POLIZIA GIUDIZIARIA LA FACOLTÀ DI ARRESTO IN FLAGRANZA IN CASO DI FURTO? SI
- LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUÒ PRENDERE NOTIZIA DEI REATI DI PROPRIA INIZIATIVA? SÌ
- LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUÒ RICEVERE DICHIARAZIONI SPONTANEE DALLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI, TALI DICHIARAZIONI: NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEL DIBATTIMENTO SALVO CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DEL C.P.P.
- LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUÒ SEQUESTRARE IL CORPO DEL REATO? SÌ, MA IL SEQUESTRO DEVE ESSERE SEMPRE CONVALIDATO DAL PUBBLICO MINISTERO
- LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUÒ SEQUESTRARE IL CORPO DEL REATO? SÌ, MA IL SEQUESTRO DEVE ESSERE SEMPRE CONVALIDATO DAL PUBBLICO MINISTERO
- LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ DI INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA, ANCHE DOPO CHE IL PUBBLICO MINISTERO HA ASSUNTO LA DIREZIONE DELLE INDAGINI? SI, MA DEVE INFORMARE SUBITO IL PUBBLICO MINISTERO
- LA POLIZIA GIUDIZIARIA SVOLGE ANCHE FUNZIONI REPRESSIVE? SI
- LA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DIPENDE: DAI MAGISTRATI CHE DIRIGONO GLI UFFICI PRESSO I QUALI È ISTITUITA LA SEZIONE
- L'ARRESTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA HANNO UNA DURATA TEMPORANEA? SI
- L'ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA: PUÒ ESSERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO A SECONDA DEL TIPO DI REATO
- LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN CASO DI CALAMITÀ DA CHI VENGONO COORDINATE? LE AUTORITÀ COMPETENTI, IN PRIMIS LA PREFETTURA
- LE ASSUNZIONI DI SOMMARIE INFORMAZIONI DELLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI (ART. 350 C.P.P.). È UN ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI UFFICIALI DI P.G.
- LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SONO SVOLTE ALLA DIPENDENZA E SOTTO LA DIREZIONE DEL PREFETTO? NO
- LE PERQUISIZIONI LOCALI, NEL CASO DI FLAGRANZA DI REATO (ART. 352 C.P.P.). SONO UN ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI UFFICIALI DI P.G.
- LE PERQUISIZIONI PERSONALI, NEL CASO DI FLAGRANZA DI REATO (ART. 352 C.P.P.). SONO ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI UFFICIALI DI P.G.?
- L'IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA INFORMATA SUI FATTI. È UN ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI UFFICIALI DI P.G.
- L'INDAGATO PUÒ RENDERE DICHIARAZIONI SPONTANEE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA? SÌ, ANCHE SENZA LA PRESENZA DEL DIFENSORE
- L'ISPEZIONE COME MEZZO DI RICERCA DELLA PROVA PUÒ ESSERE EFFETTUATA SIA DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI SIA DURANTE IL DIBATTIMENTO? SI
- L'OBBLIGO PER L'IMPUTATO DI PRESENTARSI PRESSO UN DETERMINATO UFFICIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA ALLE SCADENZE PRESTABILITE PRENDE IL NOME: DI OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA