Elenco in ordine alfabetico delle domande di Ordinamento penitenziario
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- I Centri di osservazione in particolare: Possono essere utilizzati per effettuare perizie medico-legali nei confronti degli imputati
- I Centri di osservazione in particolare: Sono istituti autonomi o sezioni di altri istituti dove vengono attuate le attività di osservazione scientifica della personalità dei detenuti
- I componenti del Consiglio superiore della magistratura possono visitare gli istituti penitenziari: Senza autorizzazione alcuna
- I consiglieri regionali possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione del DAP? Si, nell'ambito della loro circoscrizione
- I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati da un sanitario di loro fiducia? Si, a proprie spese, per espressa previsione di cui all'art. 11 dell'O.P
- Il consiglio di aiuto sociale di cui all'art. 74 dell'O.P.: Organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro
- Il consiglio di aiuto sociale di cui all'art. 74 dell'O.P.: E' presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato
- Il consiglio di aiuto sociale di cui all'art. 74 dell'O.P.: Ha personalità giuridica
- Il consiglio di aiuto sociale di cui all'art. 74 dell'O.P.: E' sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
- Il consiglio di aiuto sociale di cui all'art. 74 dell'O.P.: E' costituito nel capoluogo di ciascun circondario
- Il consiglio di aiuto sociale di cui all'art. 74 dell'O.P.: Cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale
- Il consiglio di aiuto sociale di cui all'art. 74 dell'O.P.: Cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari
- Il D.L. n. 306/1992, che ha introdotto l'art. 18-bis O.P. - Colloqui investigativi - dispone tra l'altro che, il personale della D.I.A. e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 152/1991, in virtù della funzione investigativa svolta: Può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione
- Il D.L. n. 306/1992, che ha introdotto l'art. 18-bis O.P. - Colloqui investigativi - dispone tra l'altro che, il personale della D.I.A. e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 152/1991, in virtù della funzione investigativa svolta: Può procedere previa autorizzazione, a colloqui con detenuti ed internati
- Il D.L. n. 306/1992, che ha introdotto l'art. 18-bis O.P. - Colloqui investigativi - individua alcuni soggetti che in virtù della funzione investigativa svolta possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione. Quale tra i seguenti soggetti possono visitare gli istituti senza autorizzazione? Appartenenti al personale della D.I.A
- Il D.L. n. 306/1992, che ha introdotto l'art. 18-bis O.P. - Colloqui investigativi - individua alcuni soggetti che in virtù della funzione investigativa svolta possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione. Quale/i tra i seguenti soggetti possono visitare gli istituti senza autorizzazione? Ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della DIA
- Il D.L. n. 306/1992, che ha introdotto l'art. 18-bis O.P. - Colloqui investigativi - individua alcuni soggetti che in virtù della funzione investigativa svolta possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione. Quale tra i seguenti soggetti possono visitare gli istituti senza autorizzazione? Appartenenti al personale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 152/1991
- Il D.L. n. 306/1992, che ha introdotto l'art. 18-bis O.P. - Colloqui investigativi - specifica che per accedere a colloqui con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata è necessaria specifica autorizzazione. Salva diversa determinazione da parte dell'autorità emanante, l'autorizzazione ha validità: Di 15 giorni dalla data di emanazione
- Il D.L. n. 306/1992, che ha introdotto l'art. 18-bis O.P. - Colloqui investigativi - specifica che per accedere a colloqui con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata è necessaria specifica autorizzazione. Chi rilascia l'autorizzazione ai colloqui quando si tratta di persone sottoposte ad indagini? Pubblico Ministero
- Il D.L. n. 306/1992, che ha introdotto l'art. 18-bis O.P. - Colloqui investigativi - specifica che per accedere a colloqui con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata è necessaria specifica autorizzazione. Chi rilascia l'autorizzazione ai colloqui quando si tratta di imputati? Ministro della Giustizia o un suo delegato
- Il D.L. n. 306/1992, che ha introdotto l'art. 18-bis O.P. - Colloqui investigativi - specifica che per accedere a colloqui con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata è necessaria specifica autorizzazione. Chi rilascia l'autorizzazione ai colloqui quando si tratta di internati? Ministro della Giustizia o un suo delegato
- Il D.L. n. 306/1992, che ha introdotto l'art. 18-bis O.P. - Colloqui investigativi - specifica che per accedere a colloqui con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata è necessaria specifica autorizzazione. Chi rilascia l'autorizzazione ai colloqui quando si tratta di condannati? Ministro della Giustizia o un suo delegato
- Il direttore dell'istituto penitenziario può autorizzare i condannati e gli internati a colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi? Si, per espressa previsione legislativa, quando ricorrono ragionevoli motivi
- Il medico provinciale può visitare gli istituti penitenziari: Senza autorizzazione alcuna
- Il motivo della distinzione delle persone che a vario titolo si trovano in carcere viene in rilievo in quanto il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Gli imputati appellanti: Sono i soggetti detenuti o non detenuti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna e che sono in attesa del secondo grado di giudizio
- Il motivo della distinzione delle persone che a vario titolo si trovano in carcere viene in rilievo in quanto il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. A tale file gli imputati si distinguono in: Giudicabili, appellanti e ricorrenti
- Il motivo della distinzione delle persone che a vario titolo si trovano in carcere viene in rilievo in quanto il trattamento degli imputati, a differenza di quello dei condannati, deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Per internati s'intendono: Coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia, ospedale psichiatrico giudiziario)
- Il prefetto può visitare gli istituti penitenziari: Senza autorizzazione alcuna
- Il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per visitare gli istituti penitenziari devono essere autorizzati? No, per espressa previsione di cui all'art. 67 O.P
- Il presidente della corte d'appello per visitare gli istituti penitenziari deve essere autorizzato? No, per espressa previsione di cui all'art. 67 O.P
- Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello per visitare gli istituti penitenziari deve essere autorizzato? No, per espressa previsione di cui all'art. 67 O.P
- Il questore della provincia può visitare gli istituti penitenziari: Senza autorizzazione alcuna
- Il regime di semilibertà regolato dagli artt. 48 e ss dell'O.P. consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Possono essere ammessi a godere del regime di semilibertà: I condannati alla pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale e ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale
- Il regime di semilibertà regolato dagli artt. 48 e ss dell'O.P. consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Indicare quale affermazione sulla semilibertà è corretta. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva
- Il regime di semilibertà regolato dagli artt. 48 e ss dell'O.P. consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Possono essere ammessi a godere del regime di semilibertà: Gli internati in ogni tempo
- Il regime di semilibertà regolato dagli artt. 48 e ss dell'O.P. consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Possono essere ammessi a godere del regime di semilibertà: I condannati soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena
- Il regime di semilibertà regolato dagli artt. 48 e ss dell'O.P. consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Indicare quale affermazione sulla semilibertà è corretta. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società
- Il regime di semilibertà regolato dagli artt. 48 e ss dell'O.P. consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Indicare quale affermazione sulla semilibertà è corretta. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà
- Il regime di semilibertà regolato dagli artt. 48 e ss dell'O.P. consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Possono essere ammessi a godere del regime di semilibertà: I condannati per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, soltanto dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena
- Il regime di semilibertà regolato dagli artt. 48 e ss dell'O.P. consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Possono essere ammessi a godere del regime di semilibertà: I condannati all'ergastolo dopo avere espiato almeno venti anni di pena
- Il regime di semilibertà regolato dagli artt. 48 e ss dell'O.P. consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Possono essere ammessi a godere del regime di semilibertà: I condannati alla pena dell'arresto non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale e ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale
- Il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 dell'O.P. è disposto con provvedimento motivato: Dell'amministrazione penitenziaria
- Il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis dell'O.P. può essere disposto nei confronti di condannati, internati e imputati che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti? Si, per espressa previsione di cui all'art. 14-bis e tale regime non può essere superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi
- Il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis dell'O.P. può essere disposto nei confronti di condannati, internati e imputati che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati? Si, per espressa previsione di cui all'art. 14-bis e tale regime non può essere superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi
- Il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis dell'O.P. può essere disposto nei confronti di condannati, internati e imputati che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti? Si, per espressa previsione di cui all'art. 14-bis e tale regime non può essere superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi
- Il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis dell'O.P. può essere disposto nei confronti di condannati, internati e imputati che: Con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti
- Il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis dell'O.P. può essere disposto nei confronti di condannati, internati e imputati che: Con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati
- Il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis dell'O.P. può essere disposto nei confronti di condannati, internati e imputati che: Nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti
- Il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-ter dell'O.P. può essere disposto anche per gli imputati? Si, può essere disposto per i condannati, gli internati e gli imputati
- Il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-ter dell'O.P. può essere disposto per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a: Tre mesi
- In base al riconosciuto principio, solennemente affermato nell'articolo 27 comma 1 della Costituzione italiana, che nessuno può essere considerato colpevole se non come esito di una sentenza passata in giudicato, viene in rilievo la distinzione tra condannati e imputati ovvero giudicabili, appellanti e ricorrenti. I soggetti detenuti o non detenuti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna e che sono in attesa del secondo grado di giudizio corrispondono a: Appellanti
- In base al riconosciuto principio, solennemente affermato nell'articolo 27 comma 1 della Costituzione italiana, che nessuno può essere considerato colpevole se non come esito di una sentenza passata in giudicato, viene in rilievo la distinzione tra condannati e imputati. Per arrestati si intendono: I detenuti condannati alla pena dell'arresto da cinque giorni a tre anni
- In ogni istituto penitenziario per le donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età (art. 11, O.P.): Di tre anni
- In seguito all'entrata in vigore del decreto 1 luglio 2013, n. 78, che ha soppresso l'art. 50-bis ord. pen.: E' competenza del Tribunale di sorveglianza e non di una presunzione legale stabilire la pericolosità per la concessione della semilibertà ai condannati per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del c.p
- In seguito all'entrata in vigore del decreto 1 luglio 2013, n. 78, che ha soppresso l'art. 50-bis ord. pen.: E' competenza del Tribunale di sorveglianza e non di una presunzione legale stabilire la pericolosità per la concessione della semilibertà per i detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del c.p
- Indicare in quale dei seguenti casi è ammesso l'isolamento continuo (art. 33 O.P). Ragioni sanitarie; esecuzione della sanzione della esclusione delle attività in comune; disposizione dell'autorità giudiziaria
- Indicare quale dei seguenti soggetti può chiedere la detenzione domiciliare ordinaria (47- ter l. 354/1975). Donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente che deve scontare una condanna all'arresto o una pena anche residua inferiore a quattro anni
- Indicare quale dei seguenti soggetti può chiedere la detenzione domiciliare ordinaria (47- ter l. 354/1975). Persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente che deve scontare una condanna all'arresto o una pena anche residua inferiore a quattro anni
- Indicare quale dei seguenti soggetti può chiedere la detenzione domiciliare ordinaria (47- ter l. 354/1975). Persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali che deve scontare una condanna all'arresto o una pena anche residua inferiore a quattro anni
- Indicare quale dei seguenti soggetti può chiedere la detenzione domiciliare ordinaria (47- ter l. 354/1975). Persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia che deve scontare una condanna all'arresto o una pena anche residua inferiore a quattro anni
- Indicare quale dei seguenti soggetti può chiedere la detenzione domiciliare ordinaria (47- ter l. 354/1975). Padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole che deve scontare una condanna all'arresto o una pena anche residua inferiore a quattro anni