>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Ordinamento penitenziario

Seleziona l'iniziale:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!


Dispone l'art. 11 del O.P. che i detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria autorizzazione?   Si, è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede sino alla pronuncia della sentenza di primo grado
Dispone l'art. 11 dell'O.P. che l'autorità giudiziaria competente, con proprio provvedimento, può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale. Nei casi di assoluta urgenza il provvedimento è adottato:   Dal direttore dell'istituto
Dispone l'art. 17 O.P. che sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Dette persone operano sotto il controllo:   Del direttore dell'istituto
Dispone l'art. 17 O.P. che sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Chi rilascia l'autorizzazione?   Il magistrato di sorveglianza
Dispone l'art. 18-bis, O.P. - Colloqui a fini investigativi - che il personale della DIA e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. n. 152/1991, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta DIA e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. Le citate disposizioni si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo?   Si, per espressa previsione legislativa
Dispone l'art. 18-bis, O.P. - Colloqui a fini investigativi - che il personale della DIA e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. n. 152/1991, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta DIA e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. Le citate disposizioni si applicano anche agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza?   Si, se designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
Dispone l'art. 18-bis, O.P. - Colloqui a fini investigativi - che il personale della DIA e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. n. 152/1991, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta DIA e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. Le citate disposizioni si applicano anche agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale?   Si, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo
Dispone l'art. 18-bis, O.P. - Colloqui a fini investigativi - che il personale della DIA e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. n. 152/1991, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta DIA e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. Le citate disposizioni si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo?   Si, per espressa previsione legislativa
Dispone l'art. 3 del Reg. O.P. che alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto il personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale a chi rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni:   Al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Dispone l'art. 3 del Reg. O.P. che il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale a chi rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni:   Al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Dispone l'art. 3 del Reg. O.P. che il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto o del servizio. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale a chi rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni:   Al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Dispone l'art. 37 del Reg. O.P. che le persone ammesse al colloquio sono identificate e sottoposte a controllo, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. Come sono stabilite le modalità?   Con regolamento interno