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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Ordinamento penitenziario

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A carico di chi viene erogato per detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale l'assistenza sanitaria ?   a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato
A seconda della tipologia le misure alternative alla detenzione possono evitare o ridurre la permanenza in carcere. Indicare quale tra le seguenti evita la permanenza in carcere.   La detenzione domiciliare.
Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi ?   Si, nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
Ai detenuti, secondo le disposizioni del Reg. esec., è consentito usare apparecchi radio personali?   Si, lo prevede espressamente l'art. 40 del suddetto Reg. esec..
Ai sensi del "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" come vengono recapitati ai detenuti generi e oggetti provenienti dall'esterno ?   devono essere contenuti in pacchi e prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo
Ai sensi del "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" quali sono i limiti nella ricezione di pacchi da parte dei detenuti e internati ?   quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.
Ai sensi del DPR n.230/2000 e successive modifiche   Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale e' preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.
Ai sensi del Reg. esec., le tabelle vittuarie degli istituti penitenziari devono essere aggiornate   Almeno ogni cinque anni.
Ai sensi dell'art. 1 DPR n.230/2000 e successive modifiche   Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della liberta' consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
Ai sensi dell'art. 100 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito alla detenzione domiciliare   La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e'notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
Ai sensi dell'art. 100 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito alla detenzione domiciliare   Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' essere eseguita la misura.
Ai sensi dell'art. 100 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito alla detenzione domiciliare   In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne da' notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e all'Uepe.
Ai sensi dell'art. 105 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito all'intervento del servizio sociale nella libertà vigilata   Copia dell'atto relativo alla esecuzione della liberta' vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza, e' trasmessa all'Uepe, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalita' precisate dall'articolo 118 nei limiti del regime proprio della misura.
Ai sensi dell'art. 109 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito ai pareri sulla domanda o proposta di grazia   Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il piu' breve tempo possibile, dopo aver assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o dell'Uepe.
Ai sensi dell'art. 114 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito al Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione   L'attivita' di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, e' diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed e' coordinata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Ai sensi dell'art. 119 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito al consiglio di aiuto sociale   Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.
Ai sensi dell'art. 13 O.P.   Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed é compilato il relativo programma, che é integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.
Ai sensi dell'art. 13 O.P.   Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati é predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione é compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.
Ai sensi dell'art. 14 O.P.   Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.
Ai sensi dell'art. 14 O.P.   L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell' articolo 42 .
Ai sensi dell'art. 14 O.P.   Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.
Ai sensi dell'art. 14bis O.P.   Il provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare é comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.
Ai sensi dell'art. 14bis O.P.   Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Ai sensi dell'art. 14bis O.P.   Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare é disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.
Ai sensi dell'art. 14bis O.P.   Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
Ai sensi dell'art. 14bis O.P. in regime di sorveglianza particolare   In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine la amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
Ai sensi dell'art. 14quater O.P.   Se il regime di sorveglianza particolare non é attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, la amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.
Ai sensi dell'art. 14quater O.P.   L'amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria competente.
Ai sensi dell'art. 14quater O.P.   Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
Ai sensi dell'art. 14ter O.P. che disciplina il reclamo   Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Ai sensi dell'art. 15 O.P.   Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato é assicurato il lavoro.
Ai sensi dell'art. 15 O.P.   Il trattamento del condannato e dell'internato é svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.
Ai sensi dell'art. 16 O.P. il regolamento dell'istituto dispone che   In ciascun istituto il trattamento penitenziario é organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che é predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale.
Ai sensi dell'art. 17 O.P.   Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
Ai sensi dell'art. 17 O.P.   La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.
Ai sensi dell'art. 19 O.P.   E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.
Ai sensi dell'art. 19 O.P. l'istruzione   Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, é curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
Ai sensi dell'art. 2 DPR n.230/2000 e successive modifiche   Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali e' affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Ai sensi dell'art. 2 DPR n.230/2000 e successive modifiche   L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalita' del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.
Ai sensi dell'art. 20 O.P.   Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge.
Ai sensi dell'art. 20 O.P.   L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
Ai sensi dell'art. 20 O.P.   I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.
Ai sensi dell'art. 20 O.P.   Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.
Ai sensi dell'art. 20 O.P.   Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.
Ai sensi dell'art. 20bis O.P. sulla modalità di organizzazione del lavoro   L'amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20 , promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.
Ai sensi dell'art. 20bis O.P. sulla modalità di organizzazione del lavoro   Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione.
Ai sensi dell'art. 21 in merito al lavoro all'esterno   I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15
Ai sensi dell'art. 21 O.P. in merito al lavoro all'esterno   Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dello istituto a cui il detenuto o l'internato é assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
Ai sensi dell'art. 22 O.P.   Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Ai sensi dell'art. 24 O.P.   Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell' articolo 2 .
Ai sensi dell'art. 24 O.P. in merito alla pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione   In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non é soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili della amministrazione.
Ai sensi dell'art. 30 O.P.   L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo é punito in via disciplinare.
Ai sensi dell'art. 30 O.P.   Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, é punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, é punibile a norma del primo comma dello articolo 385 del codice penale ed é applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
Ai sensi dell'art. 30 O.P.   Agli imputati il permesso é concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado
Ai sensi dell'art. 30bis O.P. circa provvedimenti e reclami in materia di permessi   Il procuratore generale presso la corte d'appello é informato dei permessi concessi e del relativo esito, con relazione trimestrale, degli organi che li hanno rilasciati.
Ai sensi dell'art. 30bis O.P. circa provvedimenti e reclami in materia di permessi   Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi.
Ai sensi dell'art. 30ter O.P.   La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.
Ai sensi dell'art. 30ter O.P.   L'esperienza dei permessi premio é parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
Ai sensi dell'art. 41 del Reg. Esec, in particolare, i Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria   Concertano con le autorità scolastiche regionali la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire.
Ai sensi dell'art. 6 dell'O.P. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati   devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia
Ai sensi dell'art. 6 O.P.   Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.
Ai sensi dell'Art. 70-bis O.P. il presidente del tribunale di sorveglianza, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede tra le altre a:   a dirigere e ad organizzare le attivita' del tribunale di sorveglianza.
Ai sensi dell'art. 8 O.P. sull'igiene personale   In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale. Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico - sanitarie
Ai sensi dell'art. 8 O.P. sull'igiene personale   E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonche' degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.
Ai sensi dell'art. 89 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito ai provvedimenti in caso di evasione   La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorita' giudiziaria. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.
Ai sensi dell'art. 9 dell'O.P.   Ai detenuti e agli internati é assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Il vitto é somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati. I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
Ai sensi dell'art. 9 O.P.   La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
Ai sensi dell'art. 90 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito ai provvedimenti in caso di evasione   In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne da' immediata notizia alle locali autorita' di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.
Ai sensi dell'art. 90 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito ai provvedimenti in caso di evasione   I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il fondo e' depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.
Ai sensi dell'art. 90 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito ai provvedimenti in caso di evasione   Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualita' ai sensi del comma 4 dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.
Ai sensi dell'art. 92 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito ai provvedimenti in caso di decesso   Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.
Ai sensi dell'art. 92 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito ai provvedimenti in caso di decesso   I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualita', in base alla normativa vigente in materia.
Ai sensi dell'art. 92 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito ai provvedimenti in caso di decesso   Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso e' data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Ai sensi dell'art. 99 DPR 230/2000 e successive modifiche in merito all'affidamento in prova in casi particolari   Qualora il condannato tossicodipendente o alcool dipendente richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che l'ordine di esecuzione della pena e' stato eseguito, la relativa domanda e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione.
Ai sensi dell'art.10 DPR n.230/2000 e successive modifiche   E' ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.
Ai sensi dell'art.11 DPR n.230/2000 e successive modifiche   Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.
Ai sensi dell'art.13 I comma DPR n.230/2000 e successive modifiche   Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati e' maggiore, sono attrezzate piu' cucine.
Ai sensi dell'art.16 DPR n.230/2000 e successive modifiche   Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalita' di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attivita' trattamentali e, in particolare, per attivita' sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.
Ai sensi dell'art.18 O.P.   I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Ai sensi dell'art.18 O.P. che disciplina colloqui, corrispondenza ed informazioni   La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un rappresentante all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Ai sensi dell'art.18 O.P. che disciplina colloqui, corrispondenza ed informazioni   L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Ai sensi dell'art.19 DPR n.230/2000 e successive modifiche   L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di se', e' curata da professionisti specialisti in pediatria.
Ai sensi dell'art.21 DPR n.230/2000 e successive modifiche   La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonche' la possibilita', a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui e' situato l'istituto stesso.
Ai sensi dell'art.23 I comma DPR n.230/2000 e successive modifiche   La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalita' di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto e' sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.
Ai sensi dell'art.25 DPR n.230/2000 e successive modifiche   Presso ogni istituto penitenziario e' tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.
Ai sensi dell'art.4 DPR n.230/2000 e successive modifiche in merito all'integrazione e coordinamento degli interventi   Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.
Ai sensi dell'art.44 DPR n.230/2000 e successive modifiche   I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.
Ai sensi dell'art.47 DPR n.230/2000 e successive modifiche   Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni.
Ai sensi dell'art.5 DPR n.230/2000 e successive modifiche   Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.
Ai sensi dell'art.51 DPR n.230/2000 e successive modifiche   Le attivita' artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se cio' non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.
Ai sensi dell'art.53 DPR n.230/2000 e successive modifiche   L'esclusione dall'attivita' lavorativa e' adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonche', se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l'internato manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.
Ai sensi dell'art.6 DPR n.230/2000 e successive modifiche   I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.
Ai sensi dell'art.6 DPR n.230/2000 e successive modifiche   Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
Ai sensi dell'art.60 DPR n.230/2000 e successive modifiche   La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro attivita' di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volonta', non svolgono attivita' lavorativa.
Ai sensi dell'art.7 DPR n.230/2000 e successive modifiche   I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.
Ai sensi dell'art.73 DPR n.230/2000 e successive modifiche   L'isolamento continuo per ragioni sanitarie e' prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso e' eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura e' dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
Ai sensi dell'articolo 2 O.P. sono a carico dello stato?   Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive.
Ai sensi dell'articolo dell'O.P. che disciplina il lavoro   La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
Ai sensi dell'articolo dell'O.P. che disciplina il lavoro   I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.
Ai sensi dell'articolo dell'O.P. che disciplina il lavoro   Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Ai sensi dell'articolo dell'O.P. che disciplina il lavoro   Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.
Ai sensi dell'O.P.   Ciascun soggetto e' fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantita' sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
Ai sensi dell'O.P. in merito al servizio sanitario   All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria é prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.
Ai sensi dell'O.P. in merito al servizio sanitario   Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo é punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.
Ai sensi dell'O.P. in merito al servizio sanitario   L'autorità giudiziaria competente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.
Ai sensi dell'O.P. in merito al servizio sanitario   Per gli imputati, i trasferimenti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza
Ai sensi dell'O.P. in merito al servizio sanitario   Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.
Ai sensi dell'O.P. in merito al servizio sanitario   Ogni istituto penitenziario é dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.
Ai sensi dell'O.P. in merito alla permanenza all'aperto stabilisce che   Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto é consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.
Ai sensi dell'O.P. in merito alle attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione   Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune. Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell' articolo 16.
Ai sensi dell'O.P., le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti detenuti sono stabilite da un'apposita commissione presieduta   Dal Capo del DAP.
Ai sensi dell'O.P., negli istituti penitenziari   il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione é concessa?   Ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata .
All'atto del trasferimento chi riceve in consegna dalla direzione il certificato sanitario?   Il capo scorta.
All'atto del trasferimento chi riceve in consegna dalla direzione il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile?   Il capo scorta.
All'atto del trasferimento chi riceve in consegna dalla direzione la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale?   Il capo scorta.
All'interno degli istituti è previsto un servizio di biblioteca e nel caso quale articolo ne disciplina la materia ?   si è previsto ex art. 21 del "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"