Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione alimentare
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- Per "pollame vivo" si intendono (Reg. (CE) 1234/2007): I volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi.
- Per "pulcini" si intendono (Reg. (CE) 1234/2007): I volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi.
- Per "Succo di uve concentrato" si intende (Reg. (CE) 1234/2007): Il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.
- Per "Vinaccia" si intende (Reg. (CE) 1234/2007): Il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.
- Per "Vinello" si intende (Reg. (CE) 1234/2007): Il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
- Per "zuccheri bianchi" si intendono (Reg. (CE) 1234/2007): Gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
- Per "zuccheri greggi" si intendono (Reg. (CE) 1234/2007): Gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
- Per evitare la contaminazione delle carni, gli operatori del settore alimentare devono possedere dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a (Reg. (CE) 853/2004): 82 C°.
- Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il RASFF, sotto forma di rete, a cui partecipano: La Commissione Europea, l'EFSA e gli Stati membri dell'Unione.