>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione alimentare

Seleziona l'iniziale:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!


A norma del Reg. (CE) 853/2004 l'importazione di prodotti di origine animale da Paesi terzi può avvenire esclusivamente se:   Il Paese terzo di spedizione figura in apposito elenco.
A norma del Reg. (CE) 853/2004, quale delle seguenti disposizioni devono rispettare, con riferimento alle salmonelle, gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare in Svezia o in Finlandia carni di pollo?   I campioni delle partite di carne devono essere stati prelevati dallo stabilimento di spedizione e sottoposti a prove microbiologiche, con risultati negativi, conformemente alla normativa comunitaria.
A norma dell'art. 50 del Reg. (CE) 178/2002, nel caso in cui gli Stati membri dell'Unione Europea dispongano di informazioni relative all'esistenza di un rischio serio per la salute umana derivante da mangimi o alimenti devono informare:   La Commissione europea.
A norma di quanto dispone il comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del Reg. (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale Reg. ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, è punito:   Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
A norma di quanto dispone il Reg. (CE) 854/2004, Allegato I - Carni fresche - l'ispezione ante mortem ha luogo:   Entro 24 ore dall'arrivo al macello e meno di 24 ore prima della macellazione.
A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007 chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle Autorità competenti, è punito:   Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007 chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato III, Sezione VII, Capitolo 1, è punito:   Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007 chiunque, nei limiti di applicabilità del Reg. (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato Reg. ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito:   Con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.
A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007 l'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al Reg. (CE) n. 853/2004, è punito:   Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007 l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito:   Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007 nel caso in cui l'Autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito:   Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007 salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla Parte A dell'Allegato I al Reg. (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004 è punito:   Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007 salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al Reg. (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004 è punito:   Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 854/2004, è punito:   Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 18.000 euro per ogni lotto di carne non bollato.
A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del Reg. (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito:   Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.
A norma di quanto prevede il D.Lgs. n. 193/2007 le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello devono recare:   Un bollo sanitario di forma rettangolare.
A norma di quanto prevede il Reg. (CE) 1169/2011 per quali alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti?   Per gli alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell'alimento sia identica alla denominazione dell'ingrediente oppure consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente.
A norma di quanto prevede il Reg. (CE) 1169/2011 per quali alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti?   Per le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica.
A norma di quanto prevede il Reg. (CE) 1169/2011 per quali alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti?   Per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi.
A norma di quanto prevede il Reg. (CE) 1169/2011 per quali alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti?   Per gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.
Ai fine del Reg. (CE) 1234/2007 per "riso lavorato" si intende:   Il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10% dei grani al massimo.
Ai fine del Reg. (CE) 1234/2007 per "riso semigreggio" si intende:   Il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla.
Ai fine del Reg. (CE) 1234/2007 per "riso semilavorato" si intende:   Il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni.
Ai fini del Reg. (CE) 1169/2011 la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività corrisponde:   Alla "denominazione legale".
Ai fini del Reg. (CE) 1169/2011 per "ingrediente primario" si intende:   L'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa.
Ai fini del Reg. (CE) 1169/2011 per "ingrediente" si intende:   Qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti.
Ai fini del Reg. (CE) 1169/2011 una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso corrisponde:   Alla "denominazione descrittiva".
Ai fini del Reg. (CE) 1169/2011 una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni corrisponde:   Alla "denominazione usuale".
Ai fini del Reg. (CE) 882/2004 che cosa s'intende per "audit"?   Un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.
Ai fini del Reg. (CE) 882/2004 che cosa s'intende per "Autorità competente"?   L'Autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra Autorità cui è conferita tale competenza o anche secondo i casi l'Autorità omologa di un Paese terzo.
Ai fini del Reg. (CE) 882/2004 cosa si intende per "controllo ufficiale"?   Qualsiasi forma di controllo eseguita dall'Autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Ai fini del Reg. (CE) 882/2004 cosa s'intende per "verifica"?   Il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.
Ai fini del Reg. (CE) 882/2004 la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali corrisponde a:   Monitoraggio.
Ai fini del Reg. (CE) 882/2004 l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali corrisponde a:   Ispezione.
Ai fini del Reg. (CE) 882/2004 l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività corrisponde a:   Sorveglianza.
Ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 i controlli riguardano:   L'import e l'export.
Ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 in quale dei seguenti gruppi di fasi vengono applicati i controlli?   In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Al fine di garantire l'effettiva attuazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali (Reg. (CE) 882/2004) ciascuno Stato membro dell'UE elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale. Successivamente ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione comprendente, tra l'altro, il tipo e il numero di casi di mancata conformità accertati. Con quale cadenza temporale?   1 anno.