Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto processuale tributario
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- Nei casi di controversie relative alla sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie, l'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che:: Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini
- Nei casi di controversie relative alla sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie, l'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che: La sentenza è depositata nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo
- Nei casi di controversie relative alla sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie, l'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che: Nell'ipotesi di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo del quarto comma dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee
- Nei casi di definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione di cui all'art. 47-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso
- Nei casi di definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione di cui all'art. 47-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione
- Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Così prevede: L'art. 46 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nei casi di sospensione dell'atto impugnato, la trattazione della controversia deve essere fissata: Non oltre novanta giorni dalla pronuncia
- Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento: Almeno tre giorni prima della udienza
- Nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo: Il processo si estingue
- Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché' l'IVA riscossa all'importazione, la garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è prestata: Fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo
- Nel caso di conciliazione fuori udienza: Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione
- Nel caso di conciliazione fuori udienza: Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa
- Nel caso di conciliazione fuori udienza: Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere
- Nel caso di perfezionamento della conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria: Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
- Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice. Così dispone: L'art. 51 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione. Così dispone: L'art. 6, comma 1-ter, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545
- Nel caso in cui il processo si sia estinto per inattività delle parti: Gli atti compiuti sono inefficaci
- Nel caso in cui la Corte di giustizia tributaria o altra Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa: È in ogni caso disposta la sospensione del processo
- Nel caso in cui la parte che ha proposto ricorso per cassazione isti alla Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività, il presidente fissa la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile. La trattazione dell'istanza di sospensione è fissata: Con decreto
- Nel caso in cui la parte che ha proposto ricorso per cassazione isti alla Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività, il presidente fissa la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque: Non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della istanza di sospensione
- Nel caso in cui la parte che ha proposto ricorso per cassazione isti alla Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività, il presidente fissa la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile: Disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima
- Nel caso in cui sia mancante l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, gli atti: Sono comunicati o notificati presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria
- Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo parziale, la cessazione parziale della materia del contendere è dichiarata: Con ordinanza
- Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo parziale, la cessazione parziale della materia del contendere è dichiarata: Dalla Corte
- Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza: I giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione
- Nel d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, dove si trova la disciplina generale delle impugnazioni? Nella sezione I, capo III, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nel d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, dove trova disciplina l'esecuzione delle sentenze delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado? Nel capo IV, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nel d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado trova disciplina: Nella sezione II, capo III, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nel d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il giudizio di revocazione trova disciplina: Nell'art. 64 e ss.del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nel d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorso per cassazione trova disciplina: Nella sezione III, capo III, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nel d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, ove trovano disciplina le disposizioni finali e transitorie? Sono disciplinate dal Titolo III del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, art.61 e seguenti
- Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Questa statuizione: È corretta ed è recata dall'art. 57 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nel giudizio d'appello: Possono essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. Così prevede l'art. 57 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nel giudizio d'appello: Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio
- Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado: Se non sono incompatibili con le disposizioni della sezione II del Capo III del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nel processo tributario, il ricorso in appello: Deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte: Fino a cinque giorni liberi prima della data della data di trattazione
- Nella liquidazione delle spese processuali si tiene conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte. Così dispone: L'art. 15 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546
- Nell'ambito del giudizio di ottemperanza: Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 dell'art. 70 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza
- Nell'ambito del giudizio di ottemperanza: Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione
- Nell'ambito del giudizio di ottemperanza: Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
- Nell'ambito del giudizio di rinvio: Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione
- Nell'ambito del ricorso per revocazione: Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto compatibili
- Nell'ambito della conciliazione in udienza: All'udienza la Corte, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo
- Nello stesso atto di controdeduzioni: Depositato nei modi e termini di cui al comma 1 dell'art. 54 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale
- Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante: I coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado
- Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini: Ai casi di controversie relative alla sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie