Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto processuale tributario
Seleziona l'iniziale:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!
- L' art. 30 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Si occupa della nomina del relatore e della fissazione della data di trattazione
- La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo: Se richiesto da una delle parti
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata: Dalla Corte di giustizia tributaria con sentenza
- La competenza delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado: È inderogabile
- La comunicazione alle parti costituite circa la data della trattazione è effettuata: Almeno trenta giorni liberi prima
- La comunicazione alle parti costituite circa la data della trattazione è effettuata: Dalla segreteria della Corte di giustizia tributaria
- La conciliazione fuori udienza: Si perfezione con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1 dell'art. 48 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento
- La conciliazione in udienza: Si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente
- La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite: Entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. Questa affermazione è corretta: Al di fuori dei casi previsti al comma 1 dell'art. 59 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado può sospendere l'esecuzione delle sanzioni applicando, in quanto compatibili: Le previsioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata. Quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice
- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata: Quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale
- La Corte di giustizia tributaria: Pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo
- La costituzione della parte resistente: È fatta mediante deposito presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione
- La costituzione in giudizio delle parti diverse dall'appellante deve avvenire: Nei modi e termini di cui all'art. 23 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sulla base di segnalazioni periodiche: Dei Presidenti delle stesse
- La disciplina dedicata alla decisione della controversia nel processo tributario è rinvenibile: Nella Sezione IV, Capo I, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La disciplina dedicata alla sospensione, interruzione ed estinzione del processo nel processo tributario è rinvenibile: Nella Sezione V, Capo I, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La disciplina dedicata alla trattazione della controversia nel processo tributario è rinvenibile: Nella Sezione III, Capo I, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 artt. 30 e ss
- La disciplina dedicata all'esame preliminare del ricorso nel processo tributario è rinvenibile: Nella Sezione II, Capo I, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 art. 27 e ss
- La disciplina dedicata introduzione del giudizio nel processo tributario è rinvenibile: Nella Sezione I, Capo I, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La discussione dell'udienza da remoto è chiesta: Nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La discussione dell'udienza da remoto: È depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione
- La forma dell'appello nel processo tributario è individuata: Dall'art. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La garanzia prevista dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: Cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
- La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui: All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546
- La liquidazione delle spese relative alla rinuncia al ricorso può essere fatta: Dal presidente della sezione della Corte di giustizia tributaria o dalla Corte di giustizia tributaria
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. Così dispone: L' art. 21 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce. Così prevede: L'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546
- La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica: Può risultare anche da scrittura privata non autenticata
- La pronuncia sulle spese: Conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito
- La proposizione ed il deposito del ricorso per revocazione avviene: A norma dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La proposta di conciliazione: Non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice
- La rinuncia al ricorso: Non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo
- La riscossione delle spese a favore dell'ente impositore avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Così dispone: L'art. 15 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546
- La riscossione delle spese a favore dell'ente impositore avviene: Con iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza
- La segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo. Così dispone: L'art. 25 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana. Così dispone: L'art. 36 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado: Competente a norma dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La sentenza emanata dal giudice tributario: Deve contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore
- La sentenza riguardante controversie relative alla sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie è depositata nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado: Entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo
- La separazione tra i processi, se la riunione tra questi determina un ritardo o ne rende più gravosa la trattazione, è disposta: Dal collegio giudicante
- La separazione tra i processi, se la riunione tra questi determina un ritardo o ne rende più gravosa la trattazione, è disposta: Con ordinanza motivata
- La Sezione I, Capo I, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: È dedicata all'introduzione del giudizio nel processo tributario
- La Sezione II, Capo I, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: E' dedicato all'esame preliminare della controversia nel processo tributario
- La sezione III, capo III, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 art. 62 e seguenti Disciplina il giudizio di cassazione
- La Sezione IV, Capo I, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36 e seguenti È dedicata alla decisione della controversia nel processo tributario
- La sezione IV, capo III, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 artt. 64 e ss. Disciplina il giudizio di revocazione
- La Sezione V, Capo I, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: E' dedicata alla sospensione, interruzione ed estinzione del processo nel processo tributario
- La sospensione del processo tributario: È disposta dalla Corte di giustizia tributaria con ordinanza
- La sospensione del processo tributario: È disposta dal presidente della sezione con decreto
- La sospensione dell'esecutività della sentenza può essere subordinata alla prestazione della garanzia alla quale rinvia l'art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. La norma precisa altresì che: Si applica l'articolo 47, comma 8-bis, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La sospensione dell'esecutività della sentenza può essere subordinata alla prestazione della garanzia: Di cui all'articolo 69, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato: Può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. Dispone in questi termini: L'art. 7 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546
- L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge. Così prevede: L'art. 60 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- L'art. 10 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546: Si occupa di individuare le parti nel processo dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
- L'art. 10 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015 individua lo standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati nell'ambito del processo tributario. Sul punto il predetto articolo specifica che il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano diversi requisiti. In particolare: Sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m
- L'art. 10 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015 individua lo standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati nell'ambito del processo tributario. Sul punto il predetto articolo specifica che il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano diversi requisiti. In particolare: Sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili
- L'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Si occupa delle comunicazioni e delle notificazioni nell'ambito del processo tributario
- L'art. 18 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546: Definisce il contenuto obbligatorio del ricorso tributario
- L'art. 19 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546: Individua gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario
- L'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992: Definisce l'oggetto della giurisdizione tributaria
- L'art. 20 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. Definisce le modalità di proposizione del ricorso tributario
- L'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Disciplina i profili relativi alla costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario
- L'art. 23 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Disciplina la costituzione in giudizio della parte resistente
- L'art. 3 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992: Individua le ipotesi che integrano il difetto di giurisdizione nel processo tributario
- L'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Si occupa dei profili riguardanti l'avviso di trattazione
- L'art. 32 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Individua i termini per il deposito di documenti e memorie nel processo tributario
- L'art. 33 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Si occupa dalla trattazione in camera di consiglio
- L'art. 34 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Si occupa dalla discussione in pubblica udienza
- L'art. 34-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Disciplina l'ipotesi di udienza a distanza
- L'art. 35 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Prevede il termine oltre il quale la deliberazione in camera di consiglio non può essere rinviata
- L'art. 36 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Individua il contenuto della sentenza
- L'art. 37 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Individua le modalità di pubblicazione e comunicazione della sentenza emanata dal giudice tributario
- L'art. 39 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Disciplina le ipotesi di sospensione del processo
- L'art. 4 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992: Definisce la competenza per territorio delle corti di giustizia tributaria di primo grado
- L'art. 4 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992: Statuisce che le Corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Corti di giustizia tributaria di primo grado
- L'art. 40 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Individua le ipotesi che danno luogo ad interruzione del processo
- L'art. 42 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. Individua gli effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
- L'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che: Della trattazione dell'istanza di sospensione ne è data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima
- L'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che: Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa
- L'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che: In caso di mutamento delle circostanze la Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza
- L'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che gli effetti della sospensione dell'atto impugnato: Cessano dalla data di pubblicazione della sentenza
- L'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che nei casi di sospensione dell'atto impugnato: La trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia
- L'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Si occupa della sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie
- L'art. 48 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. Disciplina l'ipotesi di conciliazione fuori udienza
- L'art. 48-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Disciplina l'ipotesi di conciliazione in udienza
- L'art. 5 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Si occupa dei profili di incompetenza delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
- L'art. 50 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. Individua i mezzi di impugnazione
- L'art. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Individua la forma dell'appello nel processo tributario
- L'art. 58 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Si occupa delle nuove prove in appello
- L'art. 6 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Disciplina i profili di astensione e ricusazione dei componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
- L'art. 62 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Individua le norme applicabili al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado
- L'art. 62-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 si occupa di disciplinare i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione. A tal riguardo la norma prevede che: La sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis del medesimo decreto legislativo
- L'art. 62-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 si occupa di disciplinare i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione. A tal riguardo la norma prevede che: In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile
- L'art. 62-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 si occupa di disciplinare i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione. A tal riguardo la norma prevede che: Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima
- L'art. 63 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Si occupa di disciplinare il giudizio di rinvio
- L'art. 68 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Individua le modalità di pagamento del tributo in pendenza del processo
- L'art. 70 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Si occupa del giudizio di ottemperanza
- L'assegnazione del ricorso ad una delle sezioni: È effettuata dal Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
- L'atto di controdeduzioni in appello: È depositato nei modi e termini di cui al comma 1 dell'art. 54 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Possono essere assistite nel processo tributario dall'Avvocatura dello Stato
- Le comunicazioni di cui all'art. art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546 sono: Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che non occorre rilascino ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal senso dispone: L'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546
- Le copie autentiche della sentenza: Possono essere richieste da ciascuna parte. Così dispone l'art. 38 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione: Non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente
- Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado: Ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta
- Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado: Quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica
- Le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino: A 5.000 Euro
- Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che hanno sede nella loro circoscrizione. Così prevede: L' art. 4 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992
- Le decisioni delle Corti di giustizia tributaria e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive: Nei limiti previsti dall'articolo 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472
- Le forme richieste per la proposizione del ricorso in appello nel processo tributario: Sono quelle di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente: Non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza
- Le parti costituite ricevono comunicazione del rinvio della trattazione in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio: Almeno trenta giorni liberi prima
- Le parti diverse dall'appellante: Debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 depositando apposito atto di controdeduzioni
- Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio ai sensi: Dell'art. 25 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Le parti possono proporre istanze cautelari: Ai sensi degli artt. 47 e 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto compatibili
- Le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica: Per le controversie di valore fino a tremila euro
- Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato
- Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono: Rinunciate
- Le sentenze delle Corti di giustizia tributaria di primo grado: Possono essere impugnate con ricorso in appello, per cassazione e per revocazione
- Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi: Dell'articolo 395 del codice di procedura civile
- Le spese di giudizio: Comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore
- L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio: Entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato
- L'estinzione del processo per inattività delle parti: È rilevata anche d'ufficio
- L'estinzione del processo per inattività delle parti: È rilevata solo nel grado di giudizio in cui si verifica
- L'estinzione del processo può essere dichiarata: Dalla Corte di giustizia tributaria con sentenza
- L'estinzione del processo può essere dichiarata: Dal Presidente della sezione con decreto
- L'estrazione di copie autentiche: Esonera dal pagamento dei diritti di copia. Così dispone l'art. 25-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'art. 23 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Così dispone l'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- L'incompetenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado: È rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce
- L'intero processo si estingue: Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 63 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio
- L'introduzione della causa tributaria avviene: Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado
- L'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia: Può essere presentata entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- L'oggetto della giurisdizione tributaria è definito: Dall'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado: Non è impugnabile
- L'ordinanza cautelare: È immediatamente comunicata alle parti
- L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia: Così dispone l'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso: Sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata