Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto processuale tributario
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- I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti: Dalla legge 8 luglio 1980, n. 319
- I contribuenti e i loro difensori possono partecipare da remoto: Alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti. Così dispone: L'art. 24 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- I giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo grado possono partecipare da remoto: Alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- I giudici tributari applicano le norme del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992 e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili: Le norme del codice di procedura civile
- I magistrati tributari di cui al comma 1 dell'art. 1-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545: Sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater del medesimo decreto legislativo
- I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti: Dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
- I procedimenti cautelare e conciliativo trovano disciplina: Nel capo II, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 artt. 47 e ss
- I profili di errore sulla norma tributaria sono presi in considerazione: Dall'art. 8 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546
- I requisiti dell'atto mediante il quale si effettua l'integrazione dei motivi sono individuati: Dall'art. 18 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, per quanto applicabile
- Il capo II, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: E' dedicato al procedimento cautelare e conciliativo
- Il capo IV, titolo II del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 art.67 bis e seguenti E' dedicato all'esecuzione delle sentenze delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
- Il collegio giudicante, se non v'è stata discussione in pubblica udienza, subito dopo l'esposizione del relatore delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite: Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni
- Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite: Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni
- Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015 decreto stabilisce le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, con riguardo a diverse operazioni. Tra queste: Vi rientrano la registrazione e l'accesso al S.I.Gi.T., le notificazioni e le comunicazioni nonché la costituzione in giudizio
- Il deposito di documenti nel processo tributario può avvenire: Fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il deposito di memorie illustrative nel processo tributario può avvenire: Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 dell'art. 32 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il deposito presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1 dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, unitamente alle relative ricevute della PEC: Avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
- Il difetto di giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado: È rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
- Il fascicolo del processo: È sottoposto al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dalla segreteria della corte di giustizia tributaria
- Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione: Fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio
- Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Così prevede: L'art. 34-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito: Entro novanta giorni dalla sua notificazione
- Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito: Entro novanta giorni dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2 dell'art. 69 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il pagamento di somme diverse dalle spese di lite può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia purché l'importo delle predette somme: Sia superiore a diecimila euro
- Il presidente della Corte di giustizia potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente. Ciò è vero: Al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il Presidente della sezione può disporre la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi: In qualunque momento
- Il presidente della sezione, ove ne sussistano i presupposti, dichiara la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. Così dispone: L'art. 27 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e, casi espressamente previsti, se manifesta: Ne dichiara l'inammissibilità
- Il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto legislativo e nomina il relatore: Se non ritiene di adottare i provvedimenti presidenziali preliminari di cui all'art. 27
- Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. Così prevede: L'art. 39 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il processo tributario è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati: Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il processo tributario è sospeso: Su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017
- Il processo tributario è sospeso: Su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE
- Il processo tributario si estingue: Nel caso di rinuncia al ricorso
- Il processo verbale della trattazione in camera di consiglio è redatto: Dal segretario
- Il provvedimento con il quale si provvede alla liquidazione delle spese relative alla rinuncia al ricorso: È un'ordinanza non impugnabile
- Il regolamento preventivo di giurisdizione, applicabile nel giudizio tributario, trova disciplina: Nell'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile
- Il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia: Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Così prevede l'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il ricorso con il quale si richiede l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è deciso dalla Corte in composizione monocratica. Ciò è vero purché il ricorso abbia ad oggetto: Il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio
- Il ricorso con il quale si richiede l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado: Deve essere indirizzato al Presidente della Corte di giustizia tributaria
- Il ricorso con il quale si richiede l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado: Deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2 dell'art. 70 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, se necessario
- Il ricorso in appello è inammissibile: Se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo periodo del comma 1 dell'art. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il ricorso in appello è inammissibile: Se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto: Per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, primo comma, del codice di procedura civile
- Il ricorso per la revocazione deve contenere gli elementi previsti: Dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il ricorso per la revocazione deve contenere la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti: Di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile
- Il ricorso tributario è proposto mediante notifica da effettuarsi: A norma dei commi 2 e 3 dell'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine indicato dall'art. 21 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: A pena di inammissibilità
- Il ricorso tributario deve essere proposto: Entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato
- Il ricorso tributario: Deve contenere l'indicazione della categoria di cui all'articolo 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546 alla quale appartiene il difensore
- Il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212: È un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario
- Il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212: È un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario
- Il soggetto sul quale ricade l'onere di notificare la sentenza alle parti, deposita l'originale o copia autentica dell'originale notificato: Nei successivi trenta giorni
- Il Titolo III del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Reca le disposizioni finali e transitorie d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- Il vizio che affligge i provvedimenti giudiziari non sottoscritti dal giudice tributario con firma digitale: È la nullità
- In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni: Il valore della lite è costituito dalla somma di queste
- In caso di definizione e pagamento delle somme dovute il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro il termine previsto dall'art. 48-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo: Di cui all'art. 48 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- In caso di definizione e pagamento delle somme dovute il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato: Entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo
- In caso di definizione e pagamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato: Entro venti giorni dalla data di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata fino alla pronuncia del collegio. In tal caso la sospensione è disposta: Con decreto
- In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio. La predetta sospensione è disposta: Con decreto motivato
- In caso di eccezionale urgenza, la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico: È disposta con decreto motivato
- In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1 dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: Tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà
- In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza: A norma dell'articolo 70 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
- In caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione: Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge
- In caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio: Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge
- In caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio: Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge
- In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato: Il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
- In linea generale, le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello: Possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile
- In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario: Nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità
- In quale atto la parte resistente propone le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e insta, se del caso, per la chiamata di terzi in causa? Nelle controdeduzioni
- In sede di rinvio deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione: A pena di inammissibilità