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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto processuale tributario

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A ciascuna sezione della Corte di giustizia tributaria:   È assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari
A quale tasso si applicano gli interessi durante il periodo di sospensione cautelare?   Al tasso previsto per la sospensione amministrativa
A seguito della conciliazione in udienza:   La Corte dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Ai fini del calcolo del valore della lite si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. Così prevede:   L'art. 4-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai fini del perfezionamento della conciliazione fuori udienza occorre la sottoscrizione dell'accordo:   Di cui al comma 1 dell'art. 48 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai fini del ricorso per la revocazione:   La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica
Ai fini dell'individuazione del luogo delle comunicazioni e delle notificazioni, l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio:   Hanno effetto anche per i successivi gradi del processo
Ai fini dell'integrazione dei motivi si applicano:   L'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 nonché l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3 del medesimo decreto legislativo
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992:   I giudici tributari applicano le norme del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992 e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile
Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:   Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile
Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:   La garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze, deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi
Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:   Nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del d.lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi
Ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545:   I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Stanno in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio
Ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico
Ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo
Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015:   Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Corte di giustizia tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro nonché i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma di queste
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015:   Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento. Il fascicolo informatico contiene anche le copie per immagine degli atti e documenti, quando siano stati depositati su supporto analogico
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata
Ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015:   Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale
Ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   La segreteria della Corte di giustizia tributaria forma il fascicolo informatico inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.
Ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC
Ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163
Ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Corti di giustizia tributaria dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Nella liquidazione delle spese processuali si tiene conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   La riscossione delle spese a favore dell'ente impositore avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546 si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la Corte di giustizia tributaria provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio
Ai sensi dell'art. 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Il processo verbale dell'udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario
Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, quali soggetti provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546?   Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia
Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, in relazione al luogo delle comunicazioni e delle notificazioni:   L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, in relazione al luogo delle comunicazioni e delle notificazioni:   Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, in relazione al luogo delle comunicazioni e delle notificazioni:   Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio
Ai sensi dell'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite dal d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82
Ai sensi dell'art. 17-ter del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità
Ai sensi dell'art. 17-ter del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2-quater del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale
Ai sensi dell'art. 17-ter del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico
Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:   L'autorità giudiziaria ordinaria può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione
Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:   In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità
Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:   Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria
Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:   Le decisioni delle Corti di giustizia tributaria e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:   Quando non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:   Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:   In caso di ricorso alle Corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:   La Corte di giustizia tributaria di secondo grado può sospendere l'esecuzione delle sanzioni applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:   Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Gli atti espressi di cui al comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo
Ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992:   Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992:   Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992:   Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992:   Sono escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:   La garanzia di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:   La garanzia prevista dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello della definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:   La garanzia di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:   La garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione e' disposta
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545:   Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545:   Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della Corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre sezioni
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Se l'atto depositato nella segreteria della Corte di giustizia tributaria non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 3 dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'art. 23 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia
Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti
Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 per quanto applicabile
Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti
Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito
Ai sensi dell'art. 24, comma quarto, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, in tema di integrazione dei motivi:   Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 nonché l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3 del medesimo decreto legislativo
Ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 nel fascicolo d'ufficio del processo sono inseriti:   I fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze
Ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, chi iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo?   La segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Ai sensi dell'art. 25-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Ai sensi dell'art. 25-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi
Ai sensi dell'art. 25-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale
Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: :   Il presidente della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni
Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: :   Al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 il presidente della Corte di giustizia potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente
Ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo sono dichiarate:   Dal presidente della sezione della Corte di giustizia tributaria
Ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546: :   Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, fuori dai casi dell'inammissibilità del ricorso o dell'estinzione del processo:   La Corte di giustizia tributaria pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, una volta notificato, e dunque ricevuto, il reclamo, le altre parti possono presentare memorie:   Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La Corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   In qualunque momento il Presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa Corte di giustizia tributaria il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:   Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta
Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:   Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dalla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni
Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:   Il termine di tre mesi di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la restituzione da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall'estinzione del processo
Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546
Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Possono accedere al S.I.Gi.T. il personale abilitato delle segreterie delle Corti di giustizia tributaria, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, nel processo tributario è ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione. Pertanto:   Finche' la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37 del codice di procedura civile
Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, i fatti e le questioni della controversia:   Sono esposte dal giudice relatore al collegio, senza la presenza delle parti
Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione
Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto
Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione
Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia
Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, quando la difesa tempestiva, scritta o orale, della parte interessata è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti:   La Corte di giustizia tributaria può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata
Ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   I contribuenti e i loro difensori possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 da remoto
Ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   I giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 da remoto
Ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Gli enti impositori e i soggetti della riscossione possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 da remoto
Ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato
Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande
Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il collegio giudicante, se non v'è stata discussione in pubblica udienza, subito dopo l'esposizione del relatore delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni
Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni
Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti
Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La notifica della sentenza alle parti è effettuata a norma dell'articolo 16 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il soggetto sul quale ricade l'onere di notificare la sentenza alle parti, deposita, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992:   Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che hanno sede nella loro circoscrizione
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992:   Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso
Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore
Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla Corte di giustizia tributaria con ordinanza
Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria
Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria, quest'ultimo provvede a norma del comma 1 dell'art. 43 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione della data di trattazione di cui all'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo
Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La comunicazione della data di trattazione di cui all'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente
Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il presidente della sezione o la Corte di giustizia tributaria, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'art. 45 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La rinuncia al ricorso e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Corte di giustizia tributaria
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 che disciplina l'estinzione del processo   Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla Corte che provvede a norma dell'art. 28 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   L'estinzione del processo è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla Corte con sentenza
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Le spese del processo estinto a norma del comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, restano a carico delle parti che le hanno anticipate
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   L'estinzione del processo per inattività delle parti rende inefficaci gli atti compiuti
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della Corte di giustizia tributaria
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il provvedimento presidenziale che dichiara la cessazione della materia del contendere è reclamabile a norma dell'art. 28 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Ai fini del quinto comma, primo periodo, dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La sospensione dell'esecuzione dell' atto può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale"
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza cautelare è immediatamente comunicata alle parti
Ai sensi dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale
Ai sensi dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1
Ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione
Ai sensi dell'art. 48-bis.1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali
Ai sensi dell'art. 48-bis.1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Nel caso di perfezionamento della conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Ai sensi dell'art. 48-bis.1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La proposta di conciliazione può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza
Ai sensi dell'art. 48-bis.1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice
Ai sensi dell'art. 48-bis.1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa
Ai sensi dell'art. 48-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione
Ai sensi dell'art. 48-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio
Ai sensi dell'art. 48-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio
Ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, ai fini del calcolo del valore della lite:   Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita
Ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro
Ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale
Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA)
Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, Il S.I.Gi.T.:   Assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, Il S.I.Gi.T.:   Garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, ed invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale
Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado:   Decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado è di sessanta giorni
Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado è di sessanta giorni
Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno:   Cinque giorni liberi prima
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile:   E comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.   L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.   Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.   La sospensione dell'esecutività della sentenza può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.   Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.   In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio
Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorso in appello:   Contiene l'indicazione della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione
Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, selezionare l'affermazione corretta:   Nel giudizio di appello possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati
Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo notificato tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche
Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge
Ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Sull'accordo delle parti la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
Ai sensi dell'art. 62-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La Corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 dell'art. 62-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza
Ai sensi dell'art. 62-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile
Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile
Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Se i fatti menzionati nel comma 2 dell'art. 64 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso
Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto
Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione
Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale
Ai sensi dell'art. 67-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Le sentenze emesse dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal Capo III del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :   In caso di mancata esecuzione del rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 alla Corte di giustizia tributaria di primo grado
Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :   Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza
Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :   Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione
Ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :   Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 sono immediatamente esecutive
Ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :   Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2 dell'art. 69 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, se dovuta
Ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :   Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi
Ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :   In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :   Il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia
Ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :   Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione
Ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :   I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Nel processo tributario non è ammesso il giuramento
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova testimoniale è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 dell'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 dell'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo
Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015:   Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo
Ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
Ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:   Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria
Ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Il deposito presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1 dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
Ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria mediante il S.I.Gi.T.
Ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:   Il ricorso e gli altri atti del processo tributario sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Nel giudizio d'appello possono essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:   Nel giudizio d'appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio
Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto:   Secondo le modalità di cui al d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82
Alle impugnazioni delle sentenze delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano:   Le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546
All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Dispone in tal senso:   L'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546
Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:   Per l'ammontare risultante dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:   Per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione
Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:   Per i due terzi, dopo la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale. Così dispone:   L'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992
Appartengono alla giurisdizione tributaria:   Tutte le controversie aventi ad oggetto le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio
Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:   Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro
Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:   Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:   Per nullità della sentenza o del procedimento
Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:   Per motivi attinenti alla giurisdizione nonché per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza