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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCV

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L' articolo del D.Lgs 195/2008 che disciplina l'obbligo di dichiarazione è ?   L'art. 3
La dichiarazione transfrontaliera di valuta può essere:   trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera oppure consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine e limitrofi
La dichiarazione valutaria redatta in conformità al modello previsto dal Dlgs 195/2008:   può essere consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi o alternativamente essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera
La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita   dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005
La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita:   dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26.10.2005
La disciplina relativa ai movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica:   sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale da e verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea
La proroga del termine per l'emanazione del decreto motivato di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 195/2008 è pari a:   60 giorni
La relazione annuale di cui al D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata:   al Comitato di Sicurezza Finanziaria
La relazione annuale sulle attività poste in essere per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata:   dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza per le attività rispettivamente svolte
L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l'Organo depositario delle dichiarazioni valutarie ex art. 3 del decreto 195/2008 presentate dalle persone fisiche che hanno trasferito "denaro contante" per importi superiori o pari a 10.000 euro?   si
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza sono i soggetti cui compete la redazione della relazione annuale sulle attività poste in essere per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008?   SI
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2008, a cosa è deputata?   alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro
L'art. 4 del D.Lgs. n. 195/2008 prevede che i verbali di contestazione in tema di trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro:   siano conservati in forma nominativa per la durata di 10 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 7 giorni dalla data di contestazione
L'art. 6 del Decreto legislativo n. 195/2008 che cosa disciplina nel dettaglio?   Il sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire di importo pari o superiore a 10.000 euro
L'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 195/2008 disciplina:   l'obbligo di dichiarazione
L'articolo 3 del Dlgs. 195/2008 che cosa stabilisce?   impone un obbligo dichiarativo in capo ad ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato italiano trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Le autorità doganali dei singoli Stati membri sono le autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie in virtù di quale regolamento comunitario?   Regolamento Comunitario n. 1889/2005
Le autorità doganali e giudiziarie dei singoli stati membri sono le autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento comunitario n. 1889/2005?   no, sono competenti esclusivamente le Autorità doganali.
Le Autorità Giudiziarie dei singoli stati membri sono competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005?   No, lo sono soltanto le Autorità doganali dei singoli Stati membri
Le disposizioni relative ai movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano:   ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli assegni postali, bancari o circolari tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario, l'importo, la natura, l'origine e la destinazione del denaro contante, l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto costituiscono gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione che disciplina l'obbligo di dichiarazione in tema di trasporto di denaro contante?   SI
Le monete in metallo prezioso, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla circolazione transfrontaliera di contante:   non sono considerate denaro contante e quindi non sono oggetto di dichiarazione valutaria
Le persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione europea via nave commerciale e con al seguito denaro contante superiore alla soglia prevista devono:   presentare la dichiarazione alle Autorità competenti rispettivamente al primo punto di entrata o all'ultimo porto di uscita
L'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 195/2008 si applica per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione Europea e sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera dello Stato italiano da e verso un Paese non appartenente alla Comunità Europea vale anche per la Repubblica di San Marino e per lo Stato della Citta' del Vaticano?   SI