Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco GDTT
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- Ad avviso dell'art. 18, settimo comma, del d.P.R. del 29/09/1973 n. 600, il contribuente ha facoltà di optare per il regime di contabilità ordinario: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi
- Affinché possa essere esercitata l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale occorre l'esercizio: congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante e l'identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società controllante
- Agli effetti dell'art. 16 del d.P.R. del 26/10/1972 n. 633: l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione
- Agli effetti dell'art. 67 del d.P.R. del 26/10/1972 n. 633, le operazioni di immissione in libera pratica: sono considerate importazioni
- Ai fini della determinazione dei redditi dei fabbricati: le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari
- Ai fini della determinazione dei redditi fondiari, per unità immobiliari urbane si intendono: i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo
- Ai fini della determinazione del reddito delle società, la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito può essere computata in diminuzione: del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare
- Ai fini della determinazione del reddito delle società, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite: del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva
- Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita: risultante dal conto economico relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge
- Ai fini della determinazione del reddito d'impresa: le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività
- Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni
- Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive: la espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato
- Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti: le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale
- Ai fini delle imposte sui redditi: per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso
- Ai fini delle imposte sui redditi: per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso
- Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile, gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di: separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
- Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati
- Ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. del 22/12/1986, n. 917, possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo: la società o l'ente controllante e ciascuna società controllata, fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile
- Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. del 29/09/1973 n. 600, ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili: le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché le società o associazioni fra artisti e professionisti
- Ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. del 22/12/1986, n. 917, nell'ambito del consolidato fiscale mondiale: l'ente o la società controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera
- Ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. del 22/12/1986, n. 917: non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale mondiale
- Ai sensi dell'art. 172 del d.P.R. del 22/12/1986, n. 917, la fusione tra più società: non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento
- Ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. del 22/12/1986, n. 917, le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni: nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni
- Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente: le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e le presunzioni legali non si applicano retroattivamente
- Ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. del 22/12/1986, n. 917, ai fini delle imposte sui redditi: si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore
- Ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. del 22/12/1986, n. 917, di regola, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni: sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente
- Ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. del 22/12/1986, n. 917, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante: sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente
- Ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. del 22/12/1986, n. 917, se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta: di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzarla in compensazione