Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSUI
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- L' art. 473 c.p contiene la tutela penale di contrasto alla contraffazione? Vero
- La banca dati Iperico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy da quale Agenzia/Forza di polizia non viene alimentata? Dall'Agenzia delle Entrate
- La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C. C. I. A. A.) competente irroga le sanzioni per violazione alle norme in materia di sicurezza dei giocattoli, di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 54/2011? Sì
- La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) è L' Istituzione competente a valutare i ricorsi in opposizione alle sanzioni applicate all'acquirente finale di prodotti contraffatti? Falso, è la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo
- La condotta di contraffazione punita dall'art. 474 c.p. rubricato, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, è: Un delitto
- La contraffazione del marchio CE integra elementi costitutivi del reato ex art. 515 del c. p. (Frode nell'esercizio del commercio)? Si, come ribadito anche dal Corte di Cassazione con sentenza 9310/13
- La contraffazione di un'opera d'arte qualora si realizzi nell'ambito di un'attività commerciale determina una aggravante in termini di pena nei confronti del soggetto che ha posto in essere la condotta delittuosa? Nessuna delle alternative proposte è corretta
- La diffusione di prodotti contraffatti su internet è stata, ulteriormente, favorita: Dall'inserimento di meta-tag riferiti a marchi o segni distintivi notori, all'interno dei codici html relativi a siti web legali, quali parole chiave che il motore di ricerca legge e rileva all'atto dell'indicizzazione
- La Direttiva n. 2006/95/UE del 12 dicembre 2006 concerne: Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- La falsa indicazione di cui all'art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: Può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine e l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"
- La Guardia di Finanza collabora con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (precedentemente denominato Ministero dello Sviluppo Economico) nell'attività di vigilanza per il controllo di conformità dei giocattoli ai sensi del D.Lgs. 11.4.2011, n. 54. del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 68/2001
- La Guardia di Finanza gestisce il Sistema Informativo Anti Contraffazione (S.I.A.C.)? Vero
- La Legge n. 99 in data 23 Luglio 2009 ha: Sdoppiato in due fattispecie l'art. 473 c.p., per punire, la contraffazione dei marchi e segni distintivi e quella di brevetti, disegni o modelli industriali
- La marcatura CE apposta su alcuni prodotti è irregolare se risulta essere Rimovibile
- La marcatura CE apposta su determinati prodotti è irregolare se risulta essere Rimovibile
- La piattaforma del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) è stata concepita anche per: realizzare una sostanziale integrazione funzionale degli applicativi di registrazione dei dati, informazione e analisi nello specifico settore, sulla base del principio "1 intervento/sequestro di merce contraffatta = 1 solo adempimento"
- La piattaforma del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) dispone, anche: dell'applicativo COLIBRI (Contraffazione Online Brand Inquiry) che consente un'azione di contrasto mirata alla rete internet, rilevando la presenza, nei principali siti dedicati all'e-commerce, di annunci proponenti la vendita di materiale contraffatto
- L'acquirente finale di prodotti che, per la loro qualità o entità di prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di contraffazione È punito con una sanzione pecuniaria amministrativa
- Laddove determinati prodotti risultino privi di marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere: Il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione
- Laddove dovesse sussistere il fondato sospetto che le merci rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza, da chi può essere disposto il fermo amministrativo delle merci, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 656/1968? Dall'Autorità doganale
- L'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di Madrid è di competenza: Degli uffici dell'Agenzia delle dogane e monopoli
- L'apposizione di un falso marchio CE su di un determinato prodotto, integra: condotte commerciali ingannevoli potenzialmente in grado di configurare il reato della frode in commercio
- L'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2005, nel caso di operatore commerciale o importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale che proceda all'acquisto di merce contraffatta, salvo che il fatto non costituisca reato prevede: La sanzione amministrativa da 20.000 fino a un milione di euro nonché la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti
- L'art. 145, 3° comma, del Codice della proprietà industriale cosa disciplina? Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
- L'art. 473 del codice penale, quale tipologia di condotta va a punire? La contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- L'art. 474 - 1° comma del c.p. rubricato (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) prevede l'applicazione: della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000
- L'art. 474 cod. pen. punisce in ugual modo il reato di introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, dei prodotti contraffatti ed il reato di vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti? Falso, è sanzionata più gravemente l'introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti industriali contraffatti
- L'art. 474 ter del codice penale rubricato circostanza aggravante quale tipologia di condotta punisce? La condotta delle imprese dedite, in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, alla contraffazione
- L'art. 514 c.p. rubricato frodi contro le industrie nazionali al 1° comma prevede l'applicazione: della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a euro 516
- L'art. 517 c.p.- vendita di prodotti industriali con segni mendaci - non trova applicazione: in tutti i prodotti dove non è previsto il Made in Italy
- L'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"): Ha previsto che per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2020
- L'articolo 473 c.p. contiene: La tutela penale di contrasto alla contraffazione
- L'articolo 474 codice penale punisce: L'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Le attività di rendicontazione delle attività di servizio eseguite nel comparto della tutela del mercato beni e servizi deve essere fatta: Esclusivamente sull'applicativo ARES.
- Le attività ispettive in materia di "sicurezza dei prodotti" possono essere eseguite dalla Guardia di Finanza d'iniziativa o essere richiesti dal: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Le circolari emanate negli anni dal Comando Generale - III Reparto Operazioni - individuano come obiettivo finale della lotta alla contraffazione La ricostruzione dei flussi di beni e di denaro, l'individuazione della filiera del falso e l'aggressione dei patrimoni illeciti
- Le confezioni di prodotti alimentari non contengono il marchio CE? Vero
- L'elemento soggettivo necessario a configurare uno dei delitti sanzionati dall'art. 473 c.p. deve essere individuato nel dolo specifico? Falso, è nel dolo generico
- L'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato: alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
- L'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato: alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
- L'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze per la sicurezza dell'uso, ex-art. 10 D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato: alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
- L'ingannevole indicazione "100% italiano" riportata sul prodotto immesso al consumo, nonché su fatture o altra corrispondenza, può integrare la fattispecie di reato di commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni -ex art. 517 c.p.? Vero