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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSID

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Gli accessi presso gli operatori finanziari [art. 33 del DPR 600/73] devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per la Guardia di finanza:   del Comandante regionale.
Gli accessi presso gli operatori finanziari devono avvenire (art. 33 D.P.R. 600/73):   in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico.
Gli accessi presso gli operatori finanziari devono essere eseguiti, previa autorizzazione per la Guardia di finanza, del Comandante regionale (art. 33 DPR 600/73):   da ufficiali di grado non inferiore a capitano.
Gli elementi rilevati dalle indagini finanziarie hanno valenza probatoria in ambito fiscale riconducibile al perimetro:   delle "presunzioni legali".