Elenco in ordine alfabetico delle domande di Codice amministrazione digitale
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- Secondo il Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005, il "documento informatico" è: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Secondo il Codice dell'amministrazione digitale il responsabile della conservazione dei documenti informatici nella pubblica amministrazione: opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e dei sistemi informativi
- Secondo il Codice dell'amministrazione digitale, gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici? Si se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformita' ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida
- Secondo il Codice dell'amministrazione digitale, il documento informatico è: un documento elettronico (art. 1 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
- Secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma digitale: se è integra, sostituisce anche l'apposizione di timbri e sigilli
- Secondo il Codice dell'amministrazione digitale, la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti è un documento: analogico
- Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente: non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità
- Secondo il D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., è definito "formato aperto"...: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi
- Secondo il D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., cos'è istituito per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di soggetti giuridici, anche in mobilità? Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di soggetti giuridici
- Secondo il D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., cos'è istituito per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di soggetti giuridici, anche in mobilità? Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di soggetti giuridici
- Secondo il D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., cosa si intende per "Cooperazione applicativa"? La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi
- Secondo il d.lgs. 82/2005, che cos'è la firma digitale? Un particolare tipo di firma qualificata
- Secondo il Regolamento per l'adozione di Linee Guida per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, in caso di revisione delle Linee guida adottate dall'Agid, le Linee guida obsolete o ritirate: rimangono consultabili con l'indicazione del provvedimento di ritiro o sostituzione e la relativa data di adozione
- Secondo la definizione fornita dall'art. 1 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione nonché alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica, è: Il titolare della firma elettronica
- Secondo l'art. 1 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., cosa s'intende per "formato aperto" in riferimento ad un documento informatico? Un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi
- Secondo l'art. 1 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, sono denominati: originali non unici
- Secondo l'art. 20 co. 1-bis del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., quando il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art.icolo 2702 del Codice civile? Se vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata
- Secondo l'art. 60, co. 1, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti si definisce: base di dati di interesse nazionale
- Secondo le linee guida Agid relative alla comunicazione sulle piattaforme social da parte delle Pubbliche Amministrazioni: È preferibile, ove possibile, utilizzare la forma italiana (esempio: "nome utente" e non "username")
- Secondo quanto definito dall'art. 1 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., la "carta nazionale dei servizi" è: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni
- Secondo quanto disposto dall'art. 35, I comma, D.Lgs. n. 82/2005, i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: sia riservata; non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi
- Secondo quanto disposto dall'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005, l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti è istituito presso: il Ministero per lo Sviluppo Economico
- Secondo quanto disposto dall'art. 6-quater del d.lgs. 82/2005, la realizzazione e la gestione dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri Enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, sono affidate: all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)
- Secondo quanto disposto dall'art. 6-quinquies del d.lgs. 82/2005, a chi è consentita la consultazione online dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti? A chiunque, senza necessità di autenticazione
- Secondo quanto normato dall'art. 24, co. 1, del d.Lgs. 82/2005 e s.m.i., oltre che al soggetto, la firma digitale deve riferirsi necessariamente: al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata