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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto civile

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Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro (art. 1453 c.c.):   Può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Nella mora credendi, ai sensi dell'art. 1207 c.c.:   Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Nella mora credendi, ai sensi dell'art. 1207 c.c.:   Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.