Elenco in ordine alfabetico delle domande di Trasparenza e anticorruzione
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- Il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." è contenuto: Nel D.lgs. 33/2013
- Il c.d. "accesso civico", disciplinato dal D.lgs. 33/2013, stabilisce che tutti i cittadini possono accedere: Liberamente e gratuitamente agli atti e ai documenti della P.A., a prescindere da una specifica motivazione
- Il c.d. "FOIA", che cambia significativamente la disciplina della trasparenza e gli strumenti per garantirla nei rapporti tra cittadini e P.A. è stato introdotto: dal D. Lgs. n. 97/2016
- Il D.lgs. 33/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati? Sì, a prescindere dall'importo del vantaggio economico da attribuire
- Il D.lgs. 33/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di pubblicare gli atti di concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a: Mille euro
- Il D.lgs. 33/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di pubblicare gli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a: Mille euro
- Il D.lgs. 33/2013 prevede la possibilità che, il richiedente cui sia stato opposto il diniego alla richiesta di accesso civico, qualora si tratti degli enti locali, possa presentare ricorso avverso il diniego al difensore civico competente per territorio. In tale ipotesi, se il difensore civico ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione e se questa non conferma il diniego: Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito
- Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione che viene segnalata: Dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
- In caso di commissione, all' interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in accordo con quanto specificato dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii., risponde: sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le circostanze dalla medesima L. 190/2012
- In caso di commissione, all' interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in accordo con quanto specificato dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii., è punito: con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
- In relazione al D.lgs. 33/2013, la medesima disciplina prevista per le PP.AA. si applica anche agli enti pubblici economici e agli ordini professionali? Sì, in quanto compatibili