Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contabilita pubblica
Seleziona l'iniziale:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!
- La Legge del 31 dicembre 2009, n. 196, reca: la "Legge di contabilità e finanza pubblica"
- L'art. 1, comma I-bis, della L. n. 20/1994 dispone che nel giudizio di responsabilità: fermo restando il potere di riduzione, si deve tener conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità
- L'art. 1, I comma, del D.Lgs. n. 286/1999, nel disciplinare i principi generali del controllo interno, fa riferimento: al controllo di regolarità amministrativa e contabile; al controllo di gestione; alla valutazione della dirigenza; alla valutazione ed al controllo strategico
- L'art. 11, V comma, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, tra le altre informazioni: gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata
- L'art. 14 della L. n. 196/2009 disciplina il controllo ed il monitoraggio dei conti pubblici; in particolare, cosa si intende con l'acronimo "SIOPE"? Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici
- L'art. 29, I comma, della L. n. 196/2009 disciplina il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che: è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il cui stanziamento è annualmente determinato dalla legge del bilancio
- L'art. 3, III comma, della L. n. 20/1994 dispone che le sezioni riunite della Corte dei conti possono: stabilire, con deliberazione motivata, che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato; in tal caso, la Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendo l'esecutività
- L'art. 3, IV comma, della L. n. 20/1994 dispone che, tra le altre attribuzioni, la Corte dei conti: svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione
- L'art. 31, I comma, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che il bilancio di esercizio: è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale
- L'art. 35 della L. n. 196/2009 disciplina le risultanze della gestione e, al I comma, stabilisce che: il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi
- L'art. 38 della L. n. 196/2009 disciplina la presentazione del rendiconto, disponendo che: la Corte dei conti, dopo aver parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'Economia e delle Finanze per la successiva presentazione alle Camere
- L'art. 39, I comma, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che il bilancio di previsione finanziario: è approvato ogni anno dal Consiglio regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite almeno ad un triennio
- L'art. 4, II comma, della L. n. 20/1994 sancisce che il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria: sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- L'art. 7 della L. n. 20/1994 dispone che i componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti: sono nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati