Elenco in ordine alfabetico delle domande di Pubblico impiego
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- Per espressa previsione di cui al co. 3, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, il rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970, comporta la sanzione disciplinare: Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per espressa previsione di cui al co. 3, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, la condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi, comporta la sanzione disciplinare: Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per espressa previsione di cui al co. 3, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, la negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza, comporta la sanzione disciplinare: Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per espressa previsione di cui al co. 3, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, la negligenza o l'insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2001, comportano la sanzione disciplinare: Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per espressa previsione di cui al co. 4, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, le manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970, comportano la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per espressa previsione di cui al co. 4, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, l'ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori, comporta la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per espressa previsione di cui al co. 4, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, lo svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio, comporta la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per espressa previsione di cui al co. 4, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, gli atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona, comportano la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per espressa previsione di cui al co. 8, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, gli alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti comportano la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per espressa previsione di cui al co. 8, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, gli atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione comportano la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per espressa previsione di cui al co. 8, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, l'occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati comporta la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per quanto riguarda le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, esse possono essere istituite dalla contrattazione collettiva (art. 55 tupi)? No, lo esclude espressamente il co. 3 dell'art. 55 tupi
- Può essere ammesso all'impiego nella pubblica amministrazione un soggetto che sia stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione? No