Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione ambientale
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- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 dell'art. 212 del D.Lg. 3 aprile 2006, n. 152 a condizione che: tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti
- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006: si iscrivono nella categoria 2-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali
- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali? Sì, sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente
- Il centro di raccolta è definito dal d.lgs. n. 152/2006 come un'area presidiata ed allestita per l'attività di: raccolta dei rifiuti urbani
- Il D.lgs 152/2006 disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati
- Il D.lgs 152/2006 disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 nella parte quinta la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera
- Il D.lgs 152/2006 disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 nella parte seconda le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
- Il D.lgs 152/2006 disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 nella parte terza: la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche
- Il D.lgs 152/2006 ha come obiettivo primario: la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- Il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche stabilisce che i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico: non sono sottoposti a VAS
- Il D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che i piani di bacino, prima della loro approvazione: sono sottoposti a VAS in sede statale
- Il d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero: per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5
- Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, in linea generale, deve accompagnare il trasporto: sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi
- In base al D.Lgs. n. 152/2006, i piani per la bonifica delle aree inquinate: costituiscono parte integrante del piano regionale per la gestione dei rifiuti
- In caso di svolgimento di attività di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza della prescritta iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali: si incorre nell'illecito di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006