Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSUI
Seleziona l'iniziale:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!
- L' Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891disciplina: La registrazione internazionale dei marchi
- La "confondibilità dei due marchi" può configurare l'integrazione del reato di contraffazione? Certamente
- La "Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi", dell'Agosto 2017, ha disciplinato, tra le altre cose, la competenza del Corpo: in via preminente per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti compiuti a mezzo di strumentazione informatica in tutti i settori di polizia economico-finanziaria ed in via esclusiva per l'espletamento dei compiti di contrasto alla contraffazione dei marchi industriali
- La "Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi", dell'Agosto 2017, ha riconosciuto al Corpo, tra le altre cose: ha riconosciuto al Corpo la competenza, in via concorrente, per la vigilanza sulla sicurezza prodotti con riguardo al settore della sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari
- La C.C.I.A.A. competente irroga le sanzioni per violazione alle norme in materia di sicurezza dei giocattoli, di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 54/2011? Sì
- La contraffazione dei marchi figurativi può essere sanzionata in virtù di quanto stabilito dagli artt. 473 e 474 c.p.: Anche in assenza sul prodotto di marchi denominativi ma solo nel caso in cui il segno sia riprodotto in modo parziale e in grado di indurre in confusione
- La durata di impiego prevedibile di un giocattolo deve essere necessariamente inserita tra le informazioni presenti nel foglio illustrativo? no
- La fallace indicazione dell'origine o della provenienza dei prodotti o delle merci, ai sensi dell'articolo 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350: Può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'asportazione, a cura e spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana
- La falsa indicazione di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004): Può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"
- La fede pubblica è il bene giuridico tutelato dall'art. 473 c.p.? si
- La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la funzione della marcatura CE: E' quella di proteggere la salute e la sicurezza degli acquirenti dei prodotti
- La Guardia di Finanza in quali luoghi contrasta il fenomeno della contraffazione? Frontiera e suolo nazionale.
- La Guardia di Finanza, tra le altre cose, al fine di rafforzare l'azione di contrasto alla contraffazione: deve intensificare l'aggressione patrimoniale alle catene organizzative della contraffazione, al ricorrere dei presupposti della confisca obbligatoria, per sproporzione e delle misure di prevenzione patrimoniali
- La Legge n. 99/2009 che cosa ha previsto nell'ambito del nostro ordinamento giuridico nazionale? Ha sdoppiato in due fattispecie l'art. 473 c.p., per punire, la contraffazione dei marchi e segni distintivi e quella di brevetti, disegni o modelli industriali
- La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto dal fabbricante, in modo visibile, su determinate tipologie di prodotti. Qualora ciò non fosse possibile a causa della natura specifica del bene: Va apposto sull'imballaggio e nella documentazione di accompagnamento
- La marcatura CE, qualora apposta in maniera removibile, è comunque regolare? no
- La tutela del "Made in Italy" rientra nella materia dei diritti d'autore? Si
- La tutela penale del "made in Italy" è contenuta nell'art. 4, comma 49, della legge 350 del 2003? Vero
- L'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 è stato recepito dall'ordinamento italiano: dalla L. 4 luglio 1967, n. 676
- L'acquirente finale di oggetti che, per la loro qualità o entità di prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di contraffazione, come è punito? È punito con una sanzione pecuniaria amministrativa
- Laddove venga individuata in un Paese straniero l'ultima lavorazione sostanziale, che non consiste nel mero assemblaggio, nell'etichettatura o nel confezionamento dei prodotti: Non è corretta l'applicazione "made in italy" sul prodotto;
- L'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2005 dispone: Una sanzione amministrativa per l'acquirente finale di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale
- L'art. 16 co. 4 del D.L. n. 135/2009, convertito in Legge n. 166/2009, ha introdotto una nuova fattispecie penale, prevedendo che chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto: come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy" o 100% Italia", in qualunque lingua espressa, inducendo ad una fallace convinzione, è punito con le pene dell'art. 517 c.p., aumentate di un terzo
- L'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in materia di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ai soli fini sanzionatori, a quale articolo rinvia? All'art. 517 c.p.
- L'art. 4, comma 49-bis della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004): ha disciplinato l'uso indebito del marchio da parte del titolare o del licenziatario, costituendo fallace indicazione in materia di "made in Italy"
- L'art. 473 c.p prevede la tutela penale di contrasto alla contraffazione? Vero
- L'art. 473 del C.P. non sanziona in uguale misura il reato di contraffazione dei marchi ed il reato di contraffazione dei brevetti Vero, la contraffazione dei brevetti è sanzionata più gravemente
- L'art. 474 c.p. punisce in eguale misura il reato di introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, dei prodotti contraffatti ed il reato di vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti? Falso, è sanzionata più gravemente l'introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti industriali contraffatti
- L'associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione è di competenza: della Direzione Distrettuale Antimafia
- L'Autorità competente a valutare i ricorsi in opposizione alle sanzioni applicate all'acquirente finale di prodotti contraffatti è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura? Falso, è la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo
- L'Autorità preposta a valutare i ricorsi in opposizione alle sanzioni applicate all'acquirente operatore commerciale di prodotti contraffatti è: La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
- L'azione operativa della Guardia di Finanza, nel settore della lotta alla contraffazione, a cosa deve mirare? al sequestro della merce contraffatta, alla disarticolazione in Italia e all'estero della catena delle filiere illecite e dei relativi canali di finanziamento, riciclaggio e reinvestimento, nonché al recupero a tassazione dei proventi illeciti
- Le attività ispettive in materia di "sicurezza dei prodotti" possono essere eseguiti dai militari del Corpo presso qualsiasi soggetto della catena produzione-importazione-distribuzione-vendita? Vero
- Le condotte di contraffazione riguardano: i prodotti, i segni distintivi (compresi loghi, etichette, opuscoli), nonché gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta, sui quali siano stati apposti senza autorizzazione marchi di fabbrica o di commercio identici ad altri validamente registrati.
- Le Confezioni alimentari non presentano il marchio CE Vero
- Le linee guida emanate negli anni dal Comando Generale - III Reparto cosa individuano come obiettivo finale nella lotta alla contraffazione? La ricostruzione dei flussi di beni e di denaro, l'individuazione della filiera del falso e l'aggressione dei patrimoni illeciti
- L'effettuazione di controlli e verifiche sul posto eseguite dall'OLAF: presuppone l'esistenza di almeno una condizione legittimante quale la ricerca di irregolarità gravi, transnazionali o in cui sono implicati operatori economici con attività nei vari Stati membri ovvero non ulteriormente definite o una richiesta dello Stato membro interessato
- L'elemento soggettivo necessario a configurare uno dei delitti sanzionati dall'art. 473 c.p. va individuato nel dolo specifico? Falso, è nel dolo generico
- L'estensione ai reati più gravi di contraffazione dei poteri investigativi riconosciuti dalla legislazione antimafia con quale norma sono stati introdotti? Con la legge n. 99/2009
- L'indicazione del nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, è uno dei requisiti minimi per poter commercializzare un prodotto in Italia, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)? Si.
- L'indicazione del Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea, è uno dei requisiti minimi per poter commercializzare un prodotto in Italia, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)? Si.
- L'indicazione dell'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente, rientra tra i requisiti minimi per poter commercializzare un prodotto in Italia, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo? Si.
- L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita per i reati previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.? Si, così come sancito dall'art 266 let f) ter del codice di procedura penale.
- L'utilizzo del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana prevede una sanzione penale? no, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria