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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSSF

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La banca dati "C.I.D. a rischio - Congegni da Intrattenimento e Divertimento a rischio" consente di:   rilevare l'elenco dei gestori/proprietari la cui dotazione di apparecchi/congegni da intrattenimento e divertimento presenta, nell'ultimo trimestre, uno scostamento della raccolta di gioco rispetto alle medie giornaliere calcolate sulle macro-aree geografiche di riferimento
La condotta di distribuzione, installazione o messa a disposizione di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, non muniti delle prescritte autorizzazioni:   ricorre nei casi di apparecchi di cui all'articolo menzionato, laddove collocati in luoghi e/o circoli sprovvisti delle prescritte autorizzazioni.
La disciplina sanzionatoria contemplata nell'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S., è riferibile anche alle condotte illecite riguardanti l'installazione e l'uso delle VLT, di cui al comma 6, lett. b), dell'art. 110 del T.U.L.P.S.   Si.
La fattispecie illecita di mancata rimozione di apparecchi da intrattenimento privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori deve intendersi riferita:   agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, ossia le cc.dd. "AWPR" (evoluzione delle Amusement With Prices) e "VLT".
La Guardia di Finanza può procedere, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto e degli altri giochi amministrati dallo Stato, su richiesta degli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi?   Sì, ai sensi dell'art. 38, c. 8 della L.388/2000.
La Guardia di finanza, nell'ambito dell'azione repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli:   artt. 32 e 33 del DPR 600/73, 51 e 52 del DPR 633/72.
La mancata apposizione sugli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'art. 110, del T.U.L.P.S. dei titoli autorizzatori in originale:   configura illecito punito con la sola sanzione amministrativa.
La mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.:   è punita a titolo contravvenzionale.
La produzione, l'importazione, la distribuzione e gestione, anche indiretta degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S. è punita:   con una sanzione amministrativa.
La violazione di taluni specifici obblighi previsti, ai fini di P.S. per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S. è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 516 a 3.098. Si tratta, in particolare:   delle condotte di produzione, importazione, distribuzione e gestione, anche indiretta, di tali apparecchi da gioco senza la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.
L'A.A.M.S. svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici:   ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto che, pertanto, continuano a fare capo all'Agenzia delle Entrate.
L'accesso agli apparecchi da intrattenimento (slot machine e videolottery), a tutela dei minori, è consentito:   solo mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico (art. 39-quater D.L. 269/2003):   alla Società italiana degli autori ed editori.
L'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti:   ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto.
L'applicativo "Anagrafe dei conti di gioco":   consente di monitorare le attività dei giochi a distanza e non contiene dati finanziari o bancari degli utenti del gioco
L'applicativo "CAST - Controllo Apparecchi sul Territorio" la cui disciplina di dettaglio è contenuta nella Circolare 250713 in data 4 settembre del Comando Generale del Corpo consente di individuare:   i proprietari, ovvero i gestori degli apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. per i quali l'indicatore di "raccolta media giornaliera per apparecchio" si discosta dall'analogo valore determinato a livello provinciale
L'applicativo "S.M.A.R.T. - Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico" consente, tra l'altro, di:   consultare alcuni indicatori (giocate, spesa, vincite ed entrate erariali) relativi alla raccolta fisica di gioco registrata nelle ultime tre annualità e di raggruppare i menzionati dati su base nazionale, regionale, provinciale e comunale, nonché per tipologia di gioco, ad eccezione del gioco del lotto, delle lotterie e dei giochi numerici a totalizzatore.
L'applicativo informatico "Cruscotto dei Conti di Gioco" previsto dalla Circolare 250713 in data 4 settembre del Comando Generale del Corpo consente di eseguire analisi mirate sui conti di gioco?   si
L'applicativo informatico "Cruscotto dei Conti di Gioco" previsto dalla Circolare 250713 in data 4 settembre del Comando Generale del Corpo consente di evidenziare situazioni meritevoli di particolare attenzione sulla base di:   filtri territoriali e soglie parametriche, che permettono di estrarre i conti di gioco appartenenti a soggetti residenti in una determinata area geografica caratterizzati da un totale di prelievi e/o ricariche mensili superiori ad una soglia preimpostata dall'utente
L'applicativo SCA.A.M.S. consente, tra l'altro, di richiedere le operazioni di gioco poste in essere in particolari intervalli di date, di modo da controllare se vi sono state concentrazioni "anomale" di vincite?   Si.
L'art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001 prevede che, i concorsi e le operazioni a premio abbiano durata non superiore, rispettivamente, a:   uno e a cinque annidalla data di inizio degli stessi.
L'art. 1, comma 533 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede l'obbligo di istituire l'"elenco dei soggetti operanti nel comparto degli apparecchi con vincita in denaro", a cura:   dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
L'art. 107, comma 3 del T.U.I.R. prevede che gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono:   deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30% e al 70% dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione.
L'art. 110 comma 11 del T.U.L.P.S. stabilisce che, il questore, quando sono riscontrate violazioni dirilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo:   non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio.
L'art. 110 del TULPS prevede che:   Le vincite alle video slot devono risultare, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.
L'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS stabilisce che, sono apparecchi idonei per il gioco lecito quelli che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF - A.A.M.S. e prevedono:   il costo della partita non superiore ad 1 euro; la durata minima della partita di quattro secondi; la distribuzione delle vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
L'art. 14, comma 3 del DPR 430/2001 prevede che, per le pesche o banchi di beneficenza, l'ente organizzatore indichi nella prevista comunicazione:   il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
L'art. 9, comma 1, lett. d. del Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, n. 124, stabilisce che i congegni VLT possono essere installati, tra gli altri, nei:   negozi di gioco di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Le cartelle di pagamento, recanti i ruoli relativi alle somme che a seguito dei controlli automatici risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico (art. 39-ter D.L. 269/2003), sono notificate, a pena di decadenza, entro:   il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.
Le cc.dd."amusement with price" (newslot/AWP) rientrano nel settore dei giochi?   Si, rientrano nei giochi di nuova generazione
Le istanze cautelari ex art. 22 del D.Lgs. n. 472/97 conseguenti al mancato versamento del PREU possono essere inoltrate direttamente dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza alla competente Commissione Tributaria Provinciale?   Sì.
Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici (art. 13, DPR 430/2001):   sono consentite, purché svolte nell'àmbito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.
Le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende dalla sorte (art. 2 DPR 430/2001):   sono considerati concorsi a premio.
Le misure cautelari tributarie ex art. 22 del D.Lgs, n. 472/1997 nei confronti della persona giuridica responsabile del mancato versamento del PREU afferente agli apparecchi e congegni da intrattenimento si estendono, al ricorrere dei presupposti, ai beni:   dell'impresa, personali dell'imprenditore, ovvero sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo.
Le misure cautelari tributarie, di cui all'art. 22 del D.Lgs, n. 472/1997 si estendono alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, per il mancato versamento del PREU afferente agli apparecchi non conformi al gioco lecito?   Si.
Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti, ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali (art. 13, DPR 430/2001):   se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69.
Le somme accertate attraverso l'utilizzo del software "SCA.A.M.S. - Sistema di Controllo A.A.M.S.":   possono essere oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e poste a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle II.DD., dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P. eventualmente applicabili al soggetto.
Le somme che, a seguito dei controlli automatici risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato (art. 39-ter D.L. 269/2003):   al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.
L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S. in luoghi sprovvisti della prescritta licenza di P.S. di cui all'art. 86 del detto Testo Unico, è punita:   con una sanzione amministrativa.
L'installazione di apparecchi "VLT" senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S   è punita a titolo contravvenzionale.
L'offerta di giochi è un'attività economica soggetta al monopolio dello Stato. Le funzioni di regolamentazione e controllo dell'intero comparto dei giochi sono state affidate, per legge:   al Ministero dell'Economia e delle Finanze