Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSIF
Seleziona l'iniziale:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!
- La circolare 1/2018, "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali", individua gli evasori totali come: Quei soggetti che hanno prodotto reddito ma sono sconosciuti al Fisco o comunque non hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi o dell'IVA per uno o più periodi d'imposta
- La circolare Min. Lavoro n. 38/2010, con riferimento alle violazioni amministrative di natura lavoristica di esclusiva competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, specifica che quando i militari della Guardia di Finanza inviano le relative segnalazioni agli Ispettorati territorialmente competenti (ITL), questi: Provvederanno agli atti conseguenti di verbalizzazione e notifica degli illeciti a seguito di una verifica della correttezza e fondatezza dei contenuti
- La consultazione delle banche dati disponibili per verificare l'assenza di ulteriori attività ispettive nei confronti dello stesso contribuente Costituisce un importante adempimento per escludere sovrapposizioni ispettive
- La maxisanzione che punisce la condotta del datore di lavoro, a seguito della nota n. 856 del 19 aprile 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la quale viene fornito un vademecum aggiornato sull'applicazione della cosiddetta maxisanzione per lavoro sommerso, ai fini della corretta determinazione della stessa, segue, ......... trattandosi di illecito amministrativo, il principio del tempus regit actum sancito dall'art. 1 della L. 689/1981.
- La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18.1.2018, n. 547, richiama l'attenzione sull'obbligo, alla conclusione degli accertamenti ispettivi, da cui emergano fattispecie irregolari che possano configurare violazioni tributarie, di: Comunicare i fatti di interesse al Comando Provinciale della Guardia di Finanza competente per il luogo dell'accertamento
- La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del18.1.2018, n. 547, ha ad oggetto: La comunicazione alla Guardia di Finanza ex art. 36 del DPR 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)
- La percezione del reddito di cittadinanza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative da parte di uno dei componenti del nucleo familiare? Sì, fermi restando i requisiti reddituali e patrimoniali che devono sussistere per tutta la durata di erogazione del beneficio.
- La prima condizione richiesta per l' ammissibilità dell'incarico a investigatori privati da parte del datore di lavoro è: La necessità di verificare la realizzazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, anche solo in presenza del sospetto della loro realizzazione
- La sanzione disposta, ai sensi dell'art. 18, primo comma del D.Lgs. n. 276/2003, per l'intermediazione abusiva con scopo di lucro è: l'arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.800 a 9.000 euro
- L'accesso nei locali destinati all'esercizio di un'attività professionale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, DPR n. 633/1972, rende necessaria: L'autorizzazione del responsabile dell'ufficio finanziario o del Reparto della Guardia di Finanza e la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata da quest'ultimo.
- L'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro è stato istituito da: art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003
- L'aliquota applicabile sugli acquisti intracomunitari è: la stessa prevista per le operazioni interne
- L'apposizione della sigla di almeno uno dei verbalizzanti, con la data e l'intestazione del Reparto, in calce all'ultima annotazione di ciascun registro contabile si effettua Il giorno di avvio della verifica
- L'art. 12, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), prevede che il contribuente può richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili: venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso lo studio del professionista che lo assiste e rappresenta
- L'art. 13 del D.P.C.M.14 gennaio 2021, in tema di misure per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19, dispone che il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure di cui al predetto D.P.C.M. e monitori l'attuazione delle restanti disposizioni da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi: dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- L'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro possa adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale: Quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
- L'art. 2 della L. 199/2016 che novità normative introduce nell'ambito dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro? Introduce l'art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante) e l'art 603-bis.2. (Confisca obbligatoria) del codice penale
- L'art. 33, comma 7 della L. n. 183/2010 ha ampliato la competenza sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale: agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, che accertano ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
- L'art. 39 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha introdotto il Libro Unico di Lavoro nel quale devono essere iscritti tutti: i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo
- L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, disciplina: L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili. L'efficacia di tale disposizione è, tuttavia, subordinata al rilascio da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.
- L'art. 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha aggiunto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: L'articolo 17 - bis e la lettera a quinquies all'art. 17, sesto comma del decreto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- L'art. 57, primo comma , del DPR 633/1972 stabilisce che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
- L'art. 603 bis, 1° comma, del codice penale prescrive in materia di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato
- L'articolo 12, comma 1 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) dispone che: Salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali si svolgono durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all' ottavo comma, tra le altre cose, prevede che: In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'8° comma prevede che: In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, è intitolato: Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 5° comma, tra le altre cose, prevede che: Gli obblighi previsti da questo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
- L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al terzo comma prevede che: All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la lettera a-quinquies)
- L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come riformato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015 e dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 185/ 2016, riguarda: Gli specifici controlli sui lavoratori dipendenti tramite l'istallazione di impianti audiovisivi e strumenti tecnologici
- L'articolo 5 comma 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori disciplina: I servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti che devono essere svolti nei confronti del personale che si assenta per infermità
- L'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori riguarda: Accertamenti sanitari
- Le Agenzie per il lavoro: possono affiancare alle attività autorizzate altre tipologie di attività, anche non soggette ad autorizzazione
- Le cessioni a titolo oneroso di beni spediti o trasportati dal cedente italiano nel territorio di un altro Stato membro ad acquirenti che siano soggetti passivi d'imposta sono: Cessioni intracomunitarie
- Le movimentazioni delle merci al cui scambio è diretta l'attività possono far emergere diversi fenomeni evasivi, per cui: può risultare utile procedere alla ricostruzione indiretta della movimentazione delle merci, attraverso il "controllo contabile per valore", nel caso in cui sia difficile procedere alla rilevazione fisica delle giacenze e ai controlli contabili per quantità.
- Le presunzioni sono le conseguenze che (art. 2727 c.c.): la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
- L'esecuzione di verifiche e controlli è sempre preceduta? Da un'attività di analisi di rischio
- L'omissione contributiva dovuta a oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa è sanzionata con: Tasso d'interesse (in ragione d'anno) pari al tasso ufficiale di riferimento + 5,5 punti, se il pagamento dei contributi è effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi