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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSID

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Ai fini della utilizzabilità ai fini fiscali dei dati acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria, le norme prevedono che i dati trasmissibili siano quelli acquisiti:   nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.
Ai fini dell'utilizzabilità ai fini fiscali dei dati o documenti acquisiti in attività di polizia giudiziaria, una volta ottenuta la prescritta autorizzazione dall'A.G., si prospettano problematiche?   No, nessuna limitazione o problematica, né teorica, né pratica, può prospettarsi per l'utilizzo ai fini dell'accertamento dei documenti acquisiti nel corso di procedimenti penali.
Ai sensi dell'art. 63, 1° comma del DPR 633/72, la Guardia di Finanza può utilizzare e trasmettere agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria:   previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 c.p.p..
Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri (art. 31 bis del D.P.R. 600/73):   possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.