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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Notaio - quesiti di difficoltà alta

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Fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti locali, quando un muro si trovi ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo, può il vicino chiederne la comunione?   Sì, soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso
Fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti locali, quando un muro si trovi ad una distanza dal confine pari a cinque metri, esiste per il vicino il diritto di richiederne la comunione?   No
Filana muore nell'anno 2000, lasciando chiamati per legge il fratello germano Sempronio ed i genitori Tizio e Tizia, i quali ultimi rinunziano all'eredità. Sono ancora in vita il nonno paterno Primo e i nonni materni Caio e Caia. L'eredità spetterà:   per metà a Sempronio, per un quarto a Primo, e per un quarto a Caio e Caia in parti uguali fra loro
Filano con lo stesso contratto ha venduto a Mevio, per un solo e medesimo prezzo convenuto a corpo, il fondo rustico Corneliano della superficie dichiarata in atto di metri quadrati 25.000 e il fondo rustico Tuscolano della superficie dichiarata in atto di metri quadrati 35.000. I fondi hanno le medesime caratteristiche. Dopo la vendita è risultato che la superficie reale è maggiore di mq. 8.000 in un fondo e minore di mq. 4.000 nell'altro, rispetto a quelle dichiarate in contratto. Filano e Mevio si recano dal notaio chiedendogli quale sia la disciplina da applicare. Il notaio risponderà che:   si fa la compensazione fino alla debita concorrenza, con diritto al supplemento del prezzo a favore di Filano, salva la facoltà di Mevio di recedere dal contratto
Filano è debitore di una somma di denaro nei confronti di Remo. Filano e Nando convengono che quest'ultimo assuma il debito di Filano. In assenza di una dichiarazione liberatoria espressa da parte di Remo, l'adesione di questi libera Filano nei confronti dello stesso?   Sì, solo se la liberazione di Filano costituisce condizione espressa della stipulazione fra Filano e Nando
Filano è debitore di una somma di denaro nei confronti di Sempronio. Filano e Caio convengono che quest'ultimo assuma il debito di Filano. In assenza di una dichiarazione liberatoria espressa da parte di Sempronio, l'adesione di questi libera Filano nei confronti dello stesso?   Sì, solo se la liberazione di Filano costituisce condizione espressa della stipulazione fra Filano e Caio
Filano e Martino sono rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario del fondo Corneliano, sul quale è prevista la costruzione di un edificio a quattro piani secondo un progetto già predisposto da Martino. Avendo ricevuto un'offerta economicamente vantaggiosa da Mevio e Tizio, comproprietari di un limitrofo edificio a tre piani, Filano avrebbe intenzione di imporre al fondo Corneliano servitù di non sopraelevare al di là del secondo piano. Il notaio risponderà che:   Il nudo proprietario non può imporre le servitù che pregiudicano il diritto di usufrutto
Filano ha accettato con beneficio di inventario l'eredità di Caio; nell'asse ereditario sono comprese due navi iscritte nei relativi registri della capitaneria di porto di Messina e un appartamento a Torino. La successione si è aperta a Messina, Filano è residente a Milano e Caio è deceduto a Milano. Filano intende rilasciare i beni a favore dei creditori e dei legatari. Nel caso prospettato la dichiarazione di rilascio deve essere:   trascritta nella capitaneria di porto di Messina, iscritta nel registro delle successioni di Messina, annotata nella conservatoria dei registri immobiliari di Messina, e trascritta nella conservatoria dei registri immobiliari di Torino
Filano ha venduto a termine a Sempronio titoli di credito soggetti a estrazione per premi o rimborsi, mediante contratto concluso anteriormente al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione. Durante la pendenza del termine a chi spettano i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione?   A Sempronio
Filano vanta nei confronti di Tizio tre crediti sorti in epoche diverse e pari rispettivamente a euro venticinquemila, euro cinquantamila ed euro cinquemila, il secondo dei quali garantito da ipoteca. Tizio, all'atto del pagamento della somma di euro cinquantamila, dichiara a Filano che intende estinguere il debito garantito con la predetta ipoteca, fermi restando gli altri due debiti. In questo caso:   L'imputazione di pagamento fatta dal debitore è ammissibile ed il pagamento estingue l'obbligazione garantita con l'ipoteca
Filano vende con patto di riscatto un appartamento in Roma a Caio, il quale, sei mesi dopo la vendita, muore improvvisamente. Eredi testamentari di Caio sono, in ragione di un terzo ciascuno, Mevio, Sempronio e l'Alfa S.a.s. di Calpurnia che aveva, nel frattempo, trasferito la propria sede legale nell'appartamento oggetto della vendita. Un anno dopo la morte di Caio, Filano si reca dal notaio Romolo Romani chiedendogli se egli possa esercitare il diritto di riscatto contro la Alfa S.a.s. di Calpurnia. Il notaio risponderà che:   Filano può esercitare il diritto di riscatto contro la Alfa S.a.s. di Calpurnia solo per la quota di un terzo ad essa spettante
Filano vende con patto di riscatto un appartamento in Roma a Caio, il quale, sei mesi dopo la vendita, muore improvvisamente. Eredi testamentari di Caio sono, in ragione di un terzo ciascuno, Mevio, Sempronio e l'Alfa S.a.s. di Calpurnia che aveva, nel frattempo, trasferito la propria sede legale nell'appartamento oggetto della vendita. In sede di divisione ereditaria, l'appartamento viene assegnato alla Alfa S.a.s. di Calpurnia. Dopo la divisione e comunque entro un anno dalla morte di Caio, Filano si reca dal notaio Romolo Romani chiedendogli se egli possa esercitare il diritto di riscatto contro la Alfa S.a.s. di Calpurnia per la quota di un terzo a suo tempo da questa ereditata. Il notaio risponderà che:   Filano non può esercitare il diritto di riscatto contro la Alfa S.a.s. di Calpurnia per la quota di un terzo ma solo per la totalità
Filano, Giorgio, Sergio e Afro sono comproprietari, per quote uguali, di un fabbricato composto da sette unità immobiliari. Filano, per far fronte a rilevanti ed impreviste spese, si trova costretto a vendere la sua quota dell'intero fabbricato, riservandosi il diritto di riscattarla dall'acquirente Bruno entro i successivi cinque anni. Decorsi tre anni da tale vendita Giorgio intende chiedere la divisione giudiziale dell'intero fabbricato. In questo caso Giorgio dovrà proporre la domanda:   nei confronti di Filano, Sergio, Afro e Bruno
Filano, in regime di comunione legale con Mevia, ha costituito con Tizio, celibe, una società a responsabilità limitata che non è proprietaria di immobili e ora intende cedere la propria quota a Caio, in comunione legale con Sempronia. Perché l'atto sia valido è necessario e sufficiente:   L'intervento di Filano e Caio
Filano, mandatario di Sempronio, ha acquistato in nome proprio, in esecuzione del mandato, la piena proprietà di un appartamento. In questo caso, i creditori del mandatario possono far valere le loro ragioni sul predetto appartamento?   No, purchè la trascrizione dell'atto di ritrasferimento a favore del mandante, o della domanda giudiziale di quest'ultimo diretta a conseguire il ritrasferimento, sia anteriore al pignoramento
Filano, mandatario di Sempronio, ha acquistato in nome proprio, in esecuzione del mandato, un credito pecuniario. In questo caso, i creditori del mandatario possono far valere le loro ragioni sul predetto credito?   No, purchè il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento
Filano, mandatario di Sempronio, ha acquistato in nome proprio, in esecuzione del mandato, un'autovettura. In questo caso, i creditori del mandatario possono far valere le loro ragioni sulla predetta autovettura?   No, purchè la trascrizione dell'atto di ritrasferimento a favore del mandante, o della domanda giudiziale di quest'ultimo diretta a conseguire il ritrasferimento, sia anteriore al pignoramento
Filano, morto di recente, aveva stipulato con la compagnia di assicurazione "Alfa s.p.a." una polizza assicurativa sulla propria vita a favore del nipote Tizio e, con testamento olografo, ha nominato erede universale Mevio. Filano conduceva in locazione un grande deposito di proprietà della stessa "Alfa s.p.a." e per i due mesi precedenti alla sua morte non aveva pagato il canone di locazione dovuto. La suddetta compagnia di assicurazione potrà opporre a Tizio:   esclusivamente le eccezioni fondate sul contratto stipulato da Filano sulla propria vita a favore di Tizio, ma non quelle fondate sul rapporto di locazione
Filano, ricco proprietario terriero coniugato con Marina, è padre di Tizio e Mevio, figli legittimi, e di Martino, figlio naturale non riconoscibile. Egli muore e dispone dell'intero patrimonio nominando per testamento eredi universali Tizio e Mevio. In vita Filano ha effettuato donazioni solo in favore di Marina e non ha fatto alcun altro tipo di liberalità; Marina ha ricevuto attribuzioni patrimoniali il cui valore è di poco superiore a quanto alla stessa sarebbe spettato a titolo di legittima. In questo caso:   Martino ha diritto di ottenere dagli eredi e dalla donataria, in proporzione a quanto questi hanno ricevuto dal defunto, un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbe avuto diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta
Filano, Tizio e Caio, imprenditori, costituiscono in forma non societaria un consorzio con sede in Milano e con istituzione di un unico ufficio a Roma destinato a svolgere un'attività con i terzi. A Martino viene attribuita la direzione, a Tizio la rappresentanza. In questo caso il consorzio:   può essere convenuto in giudizio in persona di Martino
Filano, vedovo, è recentemente deceduto ultranovantenne senza lasciare testamento. Egli aveva avuto tre figli, Calpurnio, Primo e Sempronio, di cui i primi due gli sono premorti; Calpurnio aveva generato un solo figlio, premorto al padre ed al nonno, a nome Secondo, il quale aveva avuto a sua volta un unico figlio, Terzo; Primo aveva generato anch'egli un unico figlio, anch'egli premorto al padre ed al nonno, a nome Mario il quale aveva avuto tre figli a nome Remo, Tizietto e Mevio. Tenuto conto che Mevio, il quale non ha avuto figli, è deceduto prima del padre dopo aver nominato erede universale la sua convivente Seconda, l'eredità relitta da Filano spetterà:   un terzo a Sempronio, un terzo a Terzo e per l'altro terzo a Remo e Tizietto
Filano, vedovo, è recentemente deceduto ultranovantenne senza lasciare testamento. Gli unici suoi due figli, Calpurnio e Remo, gli erano premorti; Calpurnio aveva generato un solo figlio, premorto al padre ed al nonno, a nome Caio, il quale aveva avuto a sua volta un unico figlio, Mario; Remo aveva generato anch'egli un unico figlio, anche questo premorto al padre ed al nonno, a nome Sempronio il quale aveva avuto tre figli a nome Tizio, Terzo e Primo. Tenuto conto che Primo, il quale non ha avuto figli, è deceduto prima del padre dopo aver nominato erede universale la sua convivente Mevia, l'eredità relitta da Filano spetterà:   per metà a Mario e per l'altra metà a Tizio e Terzo
Filano, venditore, conclude con Mevio, acquirente, una vendita su documenti avente per oggetto cose in viaggio tra Roma e Milano. Tra i documenti consegnati a Mevio, tutti regolari, è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto. Successivamente Mevio viene a conoscenza che la merce, a causa di un incidente fortuito, era andata perduta dopo la consegna al vettore ma prima della conclusione del contratto di compravendita e della consegna dei documenti. In tal caso, tenuto conto che Filano, al tempo del contratto di compravendita era a conoscenza della perdita della merce ma l'aveva in mala fede taciuta, i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore sono a carico:   di Filano
Filano, venditore, conclude con Mevio, acquirente, una vendita su documenti avente per oggetto cose in viaggio tra Roma e Milano. Tra i documenti consegnati a Mevio, tutti regolari, è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto. Successivamente Mevio viene a conoscenza che la merce, a causa di un incidente fortuito, era andata perduta dopo la consegna al vettore ma prima della conclusione del contratto di compravendita e della consegna dei documenti. In tal caso, tenuto conto che Filano, al tempo del contratto di compravendita non era a conoscenza della perdita della merce, i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore sono a carico:   di Mevio
Filano, venditore, conclude con Mevio, acquirente, una vendita su documenti avente per oggetto cose in viaggio tra Roma e Milano. Tra i documenti consegnati a Mevio, tutti regolari, è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto. Successivamente Mevio viene a conoscenza che la merce, a causa di un incidente fortuito, era andata perduta dopo la consegna al vettore ma prima della conclusione del contratto di compravendita e della consegna dei documenti. In tal caso, tenuto conto che Filano, al tempo del contratto di compravendita era a conoscenza della perdita della merce ma l'aveva in mala fede taciuta, i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore sono a carico:   di Filano
Flavio, venditore, conclude con Arturo, acquirente, una vendita su documenti avente per oggetto cose in viaggio tra Roma e Milano. Tra i documenti consegnati a Arturo, tutti regolari, è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto. Successivamente Arturo viene a conoscenza che la merce, a causa di un incidente fortuito, era andata perduta dopo la consegna al vettore ma prima della conclusione del contratto di compravendita e della consegna dei documenti. In tal caso, tenuto conto che Flavio, al tempo del contratto di compravendita era a conoscenza della perdita della merce ma l'aveva in mala fede taciuta, i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore sono a carico:   di Flavio