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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCV

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La dichiarazione redatta in conformità al modello previsto dal Dlgs 195/2008:   può essere consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi o alternativamente essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera
La dichiarazione transfrontaliera di valuta può essere:   trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera oppure consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine e limitrofi
La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita   dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005
La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita:La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita:   dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26.10.2005
La disciplina relativa ai movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica:   sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale da e verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea
La relazione annuale sulle attività poste in essere per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata:   dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza per le attività rispettivamente svolte
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2008, a cosa è deputata?   alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro
L'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 195/2008 disciplina:   l'obbligo di dichiarazione
Le Autorità Giudiziarie dei singoli stati membri sono competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005?   No, lo sono soltanto le Autorità doganali dei singoli Stati membri
Le disposizioni relative ai movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano:   ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli assegni postali, bancari o circolari tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
Le monete in metallo prezioso, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla circolazione transfrontaliera di contante:   non sono considerate denaro contante e quindi non sono oggetto di dichiarazione valutaria