Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCV
Seleziona l'iniziale:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!
- La dichiarazione redatta in conformità al modello previsto dal Dlgs 195/2008: può essere consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi o alternativamente essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera
- La dichiarazione transfrontaliera di valuta può essere: trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera oppure consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine e limitrofi
- La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005
- La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita:La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita: dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26.10.2005
- La disciplina relativa ai movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica: sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale da e verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea
- La relazione annuale sulle attività poste in essere per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata: dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza per le attività rispettivamente svolte
- L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2008, a cosa è deputata? alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro
- L'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 195/2008 disciplina: l'obbligo di dichiarazione
- Le Autorità Giudiziarie dei singoli stati membri sono competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005? No, lo sono soltanto le Autorità doganali dei singoli Stati membri
- Le disposizioni relative ai movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano: ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli assegni postali, bancari o circolari tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
- Le monete in metallo prezioso, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla circolazione transfrontaliera di contante: non sono considerate denaro contante e quindi non sono oggetto di dichiarazione valutaria